Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27606 del 20/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27606
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE DEI SANGALLO 1, presso lo studio dell’avvocato
ANDREA VOLTAGGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PEZZANGORA
FERRUCCIO giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 46/30/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di VENEZIA dell’11/11/08, depositata il 25/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:
La CTR di Venezia ha respinto l’appello contro la sentenza n. 157/10/2007 della CTP di Vicenza (in riferimento a controversia generata dall’impugnazione di accertamento relativo ai redditi di partecipazione nella “EDIPI sas” di L.R. concernenti gli esercizi dal 1999 al 2002), impugnazione già accolta dall’adita CTP di Padova con sentenza di annullamento degli avvisi, sulla premessa che detti avvisi fossero carenti di motivazione.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo che dagli avvisi non si poteva rilevare l’esistenza di una autonoma valutazione da parte dell’Agenzia degli elementi su cui si fonda la pretesa impositiva.
L’agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
Il L. si è costituito con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, con il primo motivo di censura (rubricato come: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., comma 2; dell’art. 101 c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 59 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, assistito da idoneo quesito) il ricorrente si duole in sostanza dell’omessa integrazione del contradditorio da parte del giudice del merito in controversia caratterizzata dal necessario contradditorio tra le parti.
Il motivo di impugnazione appare fondato ed assorbente.
Infatti, con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di un risalente indirizzo giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che:
“In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”.
Poichè è pacifico che nella specie qui in esame il contraddittorio non sia stato integrato in ossequio al principio sopra richiamato (ciò che è preliminare rispetto anche all’esame della fondatezza della eccezione di illegittimità dei provvedimenti impugnati, ciò che il giudice del merito ha erroneamente ritenuto invece di anteporre nella sequenza logica delle questioni da esaminare), non resta che annullare la pronuncia qui impugnata e rimettere la controversia al giudice di primo grado (la CTP di Vicenza), affinchè provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.
Roma, 21.6.2011.
Il relatore (Giuseppe Caracciolo).
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto, che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTP di Vicenza che, in diversa composizione e previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo. Compensa tra le parti le spese di lite anche in relazione al presente grado.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011