Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27606 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27606 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

BI Enne Invest & Services di Marrano Rosalba & C. s.n.c., in persona del legale rapp.te pro
Intimata

tempore

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n.
4/2011/2

depositata il

12/1/2011 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da BI Enne Invest & Services di Marrano Rosalba & C. s.n.c.,
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

contro la sentenza della CTP di Campobasso

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 5592/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/12/2013

n.87/1/2006 che aveva accolto

il ricorso avverso il recupero del credito di imposta per

gli anni 2002-2004 per indebito utilizzo di investimenti in aree svantaggiate.
La CTR rilevava che l’Agenzia non aveva dato prova che i beni strumentali non fossero
nuovi, e quindi dell’inesistenza del credito.
Il ricorso proposto

si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto

del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte
in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 9 della L. 289/2002 laddove la
CTR ha ritenuto che il condono in questione non consentisse il recupero del credito
d’imposta.
Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 7 della L. 212/2000, 42 dpr
600/73 nonché l’omessa motivazione, per avere la CTR omesso di esaminare quanto dedotto dall’Agenzia circa la strumentalità dei beni nonché la natura degli stessi.
Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo la ricorrente
riportato i capi di appello relativi alla natura dei beni in questione.
Risultando la sentenza sorretta, sul piano logico e giuridico, dalla mancata prova circa la
mancanza di novità dei beni strumentali, il ricorso va rigettato
Nulla per le spese in assenza di attività difensiva
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, 14/11/2013

Il Ihnizionatio

l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento

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