Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27606 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26279-2019 proposto da:

D.P.L., elettivamente PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO GIGLIO;

– ricorrente –

contro

M.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4510/2018 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.P.L. propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, avverso sentenza della Corte di Appello di Roma che ha, su impugnazione di M.E., parzialmente ridotto l’importo della condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Latina, nei confronti dello stesso M. ossia dell’ex socio di studio (di commercialisti) del D.P..

La notifica del ricorso è rituale.

Il M. è rimasto intimato.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Non sono state depositate memorie.

La sentenza della Corte territoriale è del 3 luglio 2018 e l’impugnazione, nel termine lungo di un anno (trattandosi di giudizio iniziato in primo grado prima dell’anno 2009), in quanto la sentenza non è stata notificata, è rituale.

I tre motivi di ricorso così censurano la sentenza d’appello:

Il primo mezzo deduce: “Vizio proprio della sentenza. Decisione in contrasto con la motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, anche in collegamento con l’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo in realtà muove un dissenso sulla motivazione del giudice d’appello, laddove è affermato che non era stata raggiunta la prova che il M. avesse incassato tutti i proventi dello studio di commercialisti.

Il mezzo è, quindi, di carattere fattuale e censura non adeguatamente in diritto la sentenza della Corte territoriale, come è indice la circostanza che non viene proposta alcuna censura relativa a norme di legge e il vizio di nullità non individua alcuna omessa pronuncia, secondo il paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Il secondo motivo propone la seguente censura: “Vizio di nullità della sentenza per avvenuta pronuncia senta sottostante domanda ex art. 360 c.p.c., n. 4, in subordine ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo afferma, nella parte espositiva, di poco meno di una facciata, essersi formato giudicato sull’affermazione del Tribunale dell’avere il M. gestito pressochè da solo, lo studio associato e dell’avere, quindi, la sentenza d’appello pronunciato senza che detta affermazione del primo giudice fosse stata investita da motivo di appello.

Il mezzo, come formulato, pecca di specificità, in quanto non censura adeguatamente l’affermazione, a pag. 6 della sentenza d’appello, della gestione disgiunta di entrambi i soci, nonchè quella, a pag. 5, dell’avere il D.P. introdotto il giudizio al fine di “sentire il convenuto obbligato a rendere il conto delle somme incassate dal M. quale presunto gestore dello studio associato”, con la conseguenza che, in difetto di analitica riproduzione dell’atto di appello, o di parti salienti di esso, deve ritenersi che la questione relativa alla gestione comune o disgiunta o esclusiva in capo ad uno dei due soci dello studio fosse stata ritualmente devoluta alla cognizione giudiziale, tenuto conto anche della circostanza, incontestata, della tardiva costituzione in giudizio dell’appellato.

Il terzo mezzo afferma “Violazione di legge con riguardo al principio dell’onere della prova. Motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3,” e si appunta sull’affermazione della sentenza d’appello “dell’essere rimasto indimostrato che tutte le entrate siano state riscosse dal M.”.

Il motivo è fattuale ossia non prospetta adeguata censura in diritto in quanto motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 c.c., non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, (se si considera l’art. 2697 c.c., norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (se si considera l’art. 2697 c.c., norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali) e, nel regime dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (giusta Cass. sez. un. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831 – 01 e più di recente Cass. n. 11892 del 10/06/2016 Rv. 640194 – 01 che afferma: “Il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.”.

I tre mezzi di ricorso sono, pertanto, tutti inconsistenti, in quanto o aspecifici o, comunque, basati su circostanze di fatto non adeguatamente contestate nelle fasi di merito.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese di lite di questa fase di legittimità, in quanto M.E. è rimasto intimato.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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