Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27605 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27605 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 4514-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MAGAZZINI ARREDAMENTI NAVIGLIO SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata avverso la sentenza n.1683/10/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il 14/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.

Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei
confronti della Magazzini Arredamenti Naviglio s.r.l. (che non

Data pubblicazione: 21/11/2017

resiste), avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la
C.T.R. della Puglia ne aveva dichiarato inammissibile il ricorso per
revocazione di diversa sentenza della medesima C.T.R.
In particolare, la C.T.R. aveva ritenuto inammissibile il ricorso
per revocazione perché tardivamente proposto, ritenendo,
comunque, l’errore dedotto non decisivo.

l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali
comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.11 primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la
violazione dell’art.327 c.p.c. in relazione all’art.360, I comma, n.4
c.p.c., laddove la aveva ritenuto il ricorso tardivamente
proposto sulla base della data di ricezione dell’atto e non di quella di
spedizione, è infondato laddove la C.T.R. testualmente, nella
sentenza impugnata, dà atto che il termine scadeva il 7 luglio
mentre il ricorso era stato proposto mediante consegna all’Ufficio

postale il giorno 8 luglio 2014 provvedendosi alla sua notificazione il
successivo 9 luglio. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione di
legge laddove la censura introduce, semmai, la possibilità di un
errore revocatorio in cui sarebbe incorso il Giudice della revocazione.
2.11 secondo motivo di ricorso, attinente al merito della
controversia, è inammissibile per difetto di interesse, attesa la
superiore conferma della sentenza impugnata nella parte in cui il
ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. Peraltro,
essendosi il Giudice spogliato, con la predetta declaratoria di
inammissibilità del rrcorso, della potestas iudicandi, la censura era
già originariamente inammissibile, sempre per difetto di interesse
alla luce dei principia fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte con
sentenza n.15122 del 2013: <

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