Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27605 del 10/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27605 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Sintec Services s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore—Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
n. 197/2010/34
depositata il 17/12/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Sintec Services s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto
dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Milano n. 88/2/2008 che aveva accolto
il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 06820070005596779 per irpef 2003
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 4165/12
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 10/12/2013
Il ricorso proposto si articola in unico motivi.. Nessuna attività difensiva ha svolto la società. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
riconosciuto che la società non aveva versato l’importo di E 9.013,88, dichiara dovute le
sole sanzioni.
La censura è fondata in quanto le ragioni poste a fondamento della sentenza risultano sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione
della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a
base della decisione adottata. La CTR infatti,da un lato afferma che la società non avrebbe
versato la somma di E 9.013,88 nel 2003, dall’altro accoglie l’appello limitatamente alle
sole sanzioni
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Lombardia
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia
Così deciso in Roma, 14/11/2013
Il
ente
Assume la ricorrente la contraddittoria motivazione della decisione laddove, dopo avere