Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27605 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22798-2019 proposto da:

C.N., elettivamente domiciliata in ROMA, al viale delle

MILIZIE, n. 98, presso lo studio dell’avvocato FLORA DE CARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA VENTIMIGLIA;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCO COCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1339/2019 della CORTE d’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con atto affidato a plurimi motivi, C.N. impugna, per cassazione, la sentenza della Corte territoriale di Catania, n. 1339 del 10/06/2019, che l’ha ritenuta soccombente in giudizio di appello, sebbene essa fosse contumace involontaria, dopo che in primo grado il Tribunale della stessa sede aveva ritenuto tardiva l’opposizione a decreto monitorio proposta da T.A., a seguito di opposizione a precetto proposta dalla C., ed aveva, quindi ritenute fondate le sue prospettazioni.

Resiste con controricorso T.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata, con decreto, l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta formulata dal consigliere relatore.

La ricorrente ha depositato memoria.

I motivi formulati dalla ricorrente appaiono inadeguati e comunque inammissibili in quanto essi sono in gran parte aspecifici, difettando di una separata trattazione e incorrendo in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

La cessazione dell’attività libero professionale dell’avvocato Giuseppe Daniele Messina, difensore della C. nel giudizio di primo grado, non risulta adeguatamente opponibile ai terzi prima dell’emanazione della delibera, a dicembre 2014, del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Catania, intervenuta a distanza di quasi un anno dall’istanza dell’interessato, risalente al 31/01/2014, a quanto si legge in ricorso, con la conseguenza che al momento della notifica della citazione in appello la C. doveva ancora ritenersi domiciliata presso il detto legale, ai sensi dell’art. 170 c.p.c..

Il motivo, inoltre, è aspecifico, in quanto omette di effettuare un puntuale riferimento agli atti processuali delle fasi di merito, e segnatamente della fase dinanzi al tribunale, dai quali dovrebbe risultare che la C. aveva eletto domicilio presso l’Ufficio legale della (OMISSIS) senza alcun specifico riferimento al detto legale.

In controricorso, peraltro, la difesa della T. evidenzia che l’atto di appello venne, dopo una prima notifica non andata a buon esito, notificato nel luglio dell’anno 2014 nel nuovo recapito professionale dell’avvocato Messina, quando la delibera di cancellazione dall’albo professionale non era stata ancora adottata (essendo questa intervenuta nel dicembre 2014).

In ordine agli ulteriori motivi di censura ritiene questo Collegio che non vi sono preclusioni a che in sede di opposizione a precetto, quale quella proposta dalla C. dinanzi al Tribunale di Catania nei confronti di T.A., potesse farsi valere l’insussistenza del credito, dedotto in compensazione, portato da decreto ingiuntivo di cui l’opponente a precetto affermava non essere stata a conoscenza per mancata notifica e comunque per inidonea descrizione del titolo stesso, in quanto non vi erano ostacoli alla trattazione in un unico processo, ai sensi dell’art. 36 c.p.c., una volta che la parte convenuta con opposizione a precetto aveva proposto rituale domanda riconvenzionale.

L’affermazione, della sentenza d’appello, del non costituire l’iscrizione ipotecaria “primo atto di esecuzione” è coerente con il sistema, poichè in caso di esecuzione promossa sulla base di decreto ingiuntivo il primo atto di esecuzione è, comunque, il pignoramento (Cass. n. 12155 del 24/11/1995 Rv. 494795 – 01), con la conseguenza che, nella specie, deve escludersi che possa attribuirsi rilevanza, come prospettato dalla difesa della ricorrente, all’ipoteca giudiziale iscritta in base al titolo, della quale l’ingiunta poteva non avere avuto conoscenza in carenza della notifica di specifici atti esecutivi.

In ultimo, ma non con minore valenza decisoria, deve rilevarsi che tutte le deduzioni, di cui alla memoria difensiva della ricorrente, concernenti l’avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo da essa azionato nei confronti della T., sono rimaste prive di qualsivoglia indicazione utile ai fini dell’individuazione, in atti, del monitorio e della dichiarazione di esecutività che su di esso sarebbe stata apposta, con conseguente preclusione alla rilevabilità di ufficio dell’asserito giudicato (o preclusione pro judicato).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite, di questa fase di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA