Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27604 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27604 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 28895-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
MANTIA LILIANA;

– intimata avverso la sentenza n. 3003/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
SIRACUSA, depositata il 31/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad
un motivo, nei confronti di Mantia Liliana (che non resiste), avverso

Data pubblicazione: 21/11/2017

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia
Sezione staccata di Siracusa n. 3003/16/2016, depositata in data
31/8/2016, con la quale – in controversia concernente
l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione
finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF versata nel triennio
1990/1992, dal contribuente, quale soggetto colpito dal sisma del 13

Ragusa e Siracusa, – è stata riformata la decisione di primo grado,
che aveva respinto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del
contribuente, hanno sostenuto, da un lato, che l’istanza della
contribuente – di rimborso di quanto pagato – presentata sin nel
gennaio 2008 (come documentato in appello, ai sensi dell’art.57
d.lgs. 546/1992), doveva ritenersi tempestiva e, dall’altro lato, che
la contribuente aveva sin dal primo grado documentato le ritenute
operate a suo carico dal sostituto d’imposta.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
i. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza
per motivazione inesistente, in violazione degli artt.24 e 111 Cost..
2. La censura è infondata.
Questa Corte a Sezioni Unite (Cass.22232/2016) ha affermato che
“La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè
affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente
esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della
decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee
a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione
del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il
compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.”.
La Corte già aveva chiarito (Cass. 28113/2013) che “in tema di
processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del
Ric. 2016 n. 28895 sez. MT – ud. 25-10-2017
-2-

r.1

e 16 dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania,

cligs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod.
proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale
completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse
dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni
che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia
limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata

impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni
poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la
condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta
attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di
gravame”. In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata
allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in
termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in
alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del
giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso
l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass.
2268/06, 15483/08).
Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata risulta motivata in
maniera comunque congrua, avendo ritenuto, sia pure in maniera
sintetica, :a domanda di rimborso presentata, da lavoratore
dipendente, fondata, alla luce dell’art.9 comma 17 1.289/2002, e
tempestiva.
Peraltro, recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema
di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,
comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass.
nn. 14406/2016, 18905/2016).Di conseguenza, la circostanza che la
somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata già versata e
Ric. 2016 n. 28895 sez. MT – ud. 25-10-2017
-3-

mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta

tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta non rileva ai fini
della spettanza del beneficio.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale

maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo
non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna
della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30

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