Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27604 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

CITREA SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 155,

presso lo studio dell’avvocato LAURA PATERNOSTRO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PISTOCCHIO MARIA RITA giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 179/06/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO del 26/02/09, depositata il 10/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e L’Agenzia delle Entrate propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Catanzaro n. 179-06-2009, depositata il 10.06.2009, con la quale – in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per IRPEG-ILOR relative all’anno 1997 adottata, per iscrizione a ruolo provvisoria D.P.R. 29 dicembre 1973, ex art. 15 a seguito di emissione di due avvisi di accertamento impugnati con distinti ricorsi – è stato rigettato l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della parte contribuente.

La sentenza impugnata ha ritenuto che – a mente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 secondo cui gli atti impositivi devono essere firmati dal capo dell’ufficio o da funzionario direttivo appositamente delegato – l’avviso qui in questione dovesse considerarsi nullo, siccome sottoscritto dal “capo area” che non aveva esibito alcuna delega.

Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso affidandolo a due motivi di ricorso.

La società contribuente “Citrea srl”, si è costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Premesso che l’eventuale nullità della notifica del ricorso introduttivo di questo grado (eccepita dalla parte intimata) sarebbe comunque sanata ex art. 156 c.p.c., il primo motivo di ricorso (rubricato come “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 ex art. 360 c.p.c., n. 3”) appare inammissibile.

Nel predetto motivo, infatti, le parti ricorrenti censurano la decisione del giudice di appello per essere questi incorso in un “macroscopico errore”, avendo omesso di considerare che l’impugnato avviso era stato regolarmente sottoscritto dal direttore dell’ufficio, ciò che risulterebbe “per tabulas” dall’avviso di accertamento prodotto in giudizio (ma non è chiaro dove). Ma non vi è correlazione alcuna tra la rubrica della censura e l’argomento posto a suo fondamento: non è infatti precisato in alcun modo in quale maniera il “macroscopico errore commesso dal giudicante avrebbe determinato violazione di (quale?) una delle disposizioni contenute nel menzionato art. 42.

Quanto al secondo motivo di ricorso (rubricato come: “Difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”) esso è privo del carattere di autosufficienza, atteso che non è riprodotto il contenuto del provvedimento impositivo che si assume correttamente sottoscritto, così come non si precisa in alcun modo da quale documento fidefacente risulti che la (asserita) sottoscrizione dell’atto (riferita a tale dott. R.G.) sarebbe proprio quella del capo dell’Ufficio competente all’adozione del provvedimento. Nè è possibile a questa Corte rimediare in alcun modo a siffatta deficienza (a parte la natura del vizio denunciato, che impedirebbe di effettuare diretta verifica degli atti di causa) atteso che la parte ricorrente non ha neppure precisato dove e quando il predetto avviso di accertamento sarebbe stato prodotto in giudizio, con ulteriore violazione del predetto carattere.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità. Roma, 7 luglio 2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria della parte controricorrente adesiva alla proposta contenuta nella relazione;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA