Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27604 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27604 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge Ricorrente
Contro
Intimati

Tammelleo Marco e Sandra

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
273/37/10

depositata il 13/12/2010

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da

Tammelleo Marco e Sandra contro l’Agenzia delle Entra-

te è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto
dalla Agenzia

dell’appello proposto

contro la sentenza della CTP di Roma n. 12/38/2009 che aveva accolto

il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza rimborso Irpef sugli interessi maturati al

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 4069/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/12/2013

momento della consegna al contribuente dei buoni postali fruttiferi . Il ricorso proposto si
articola in unico motivo.. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. Il relatore ha
depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Assume la ricorrente la violazione degli arti. 16 e 17 del dpr 917/86 laddove la CTR ha
escluso la tassabilità dei buoni postali fruttiferi e dei relativi interessi corrisposti dal CNR
all’atto del collocamento a riposo.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.
19598 del 07/10/2005 ) secondo cui, in tema di imposte sui redditi, i buoni postali fruttiferi
e i relativi interessi, compresi quelli emessi dopo il 20 settembre 1986 (che sono assoggettati
alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sugli interessi introdotta dal d.l. 19 settembre 1986,
n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759), corrisposti al dipendente dal
C.n.r., quale datore di lavoro, al termine del rapporto di lavoro e a titolo di trattamento di
fine rapporto, sono assoggettati alla relativa tassazione stabilita dagli artt. 16 e 17 del d.P.R.
n. 917 del 1986.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto sull’istanza
rimborso Irpef sugli interessi maturati al momento della consegna al contribuente dei buoni
postali fruttiferi .
La natura della controversia ed i pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la dichiarazione di irripetibilità delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto avverso il silenzio rifiuto sull’istanza rimborso Irpef sugli interessi maturati
al momento della consegna al contribuente dei buoni postali fruttiferi , dichiarando irripetibili le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, 14/11/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Motivi della decisione

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