Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27604 del 03/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/12/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 03/12/2020), n.27604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18657-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, via POMPEO MAGNO, n.

94, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica,

elettivamente domiciliata in ROMA, alla via FEDERICO CESI n. 72,

presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che la rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23892/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

L.M., avvocato, ha agito in giudizio nei confronti di Unicredit S.p.A. per ottenere il rimborso della somma (di Euro 176,75), pagata per la registrazione di un’ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell’art. 553 c.p.c., in un procedimento di espropriazione presso terzi che aveva promosso nei confronti della seconda.

La domanda è stata respinta dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale, adito dal L., ha nel ricostituito contraddittorio con Unicredit S.p.a., rigettato l’impugnazione.

Ricorre il L., sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso Unicredit S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e comunque manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Non sono state presentate memorie.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 13, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Con il quarto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Con il quinto motivo si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

Con il sesto mezzo si contesta: “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

I motivi del ricorso sono logicamente connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

E’ invero pacifico (la circostanza emerge, quanto meno implicitamente, dalla sentenza impugnata, non è smentita nel ricorso ed è espressamente confermata anche nel controricorso) che il giudice dell’esecuzione, all’esito di un procedimento esecutivo di espropriazione di crediti presso terzi promosso dal L. nei confronti di un suo debitore (nella specie, Unicredit S.p.A., per quanto è dato comprendere dagli atti) abbia pronunciato ordinanza di assegnazione contenente l’espresso addebito al suddetto debitore esecutato (oltre che dei crediti posti in esecuzione nonchè delle spese di precetto ed esecuzione, in aggiunta a queste ultime) delle spese di registrazione dell’ordinanza stessa e che il relativo importo fosse quindi compreso in quello oggetto della complessiva assegnazione dei crediti pignorati in favore del creditore procedente (in quanto, evidentemente, appunto ricompreso nelle spese di esecuzione liquidate in favore del creditore stesso ai sensi dell’art. 95 c.p.c.), onde tale importo poteva essere preteso dal suddetto creditore in sede di escussione del terzo.

In questa situazione, sussiste effettivamente difetto di interesse del creditore procedente ad ottenere un ulteriore titolo esecutivo da far valere contro il suo originario debitore, avendo egli già conseguito la piena soddisfazione nei confronti di quest’ultimo, direttamente in sede esecutiva, (anche) del proprio credito per la spesa di registrazione dell’ordinanza di assegnazione (in quanto compreso nell’importo liquidato a titolo di spese del processo esecutivo ai sensi dell’art. 95 c.p.c., ed oggetto dell’assegnazione a valere sui crediti pignorati).

E’ del tutto irrilevante la circostanza che, al momento della richiesta di pagamento degli importi assegnati rivolta al terzo debitor debitoris la somma in questione non fosse stata (e/o non potesse ancora essere) pretesa e riscossa, in quanto non era stata ancora effettuata la registrazione dell’ordinanza (e non era stata quindi ancora anticipata dal creditore la relativa imposta): trattandosi di importo compreso in quello oggetto di assegnazione ai sensi dell’art. 553 c.p.c., infatti, la relativa pretesa poteva essere avanzata anche successivamente e addirittura in via esecutiva direttamente nei confronti del terzo, sulla base della stessa ordinanza di assegnazione (previa, ovviamente, documentazione del relativo esborso), come del resto in qualche modo riconosce lo stesso ricorrente.

Nè nel ricorso (che sotto questo aspetto difetta della necessaria specificità, manifestando un ulteriore profilo di inammissibilità, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), viene chiarito (e tanto meno viene documentato) se in concreto vi sia stata vana escussione del terzo, per l’importo in questione, ovvero se le somme complessivamente riconosciute nell’ordinanza di assegnazione (il cui contenuto, in parte qua, non è specificamente riprodotto nel ricorso e la cui allocazione tra gli atti del fascicolo di merito non è neanche indicata, come già sottolineato), ivi inclusa quella relativa all’imposta di registrazione della stessa, fossero state contenute o meno nei limiti di capienza dei crediti pignorati e/o avessero in qualche modo ecceduto tali limiti, onde non potessero essere effettivamente ed in concreto oggetto di integrale recupero nei confronti del terzo debitor debitoris (per quanto sia opportuno precisare che, anche in tale ultima ipotesi, andrebbe comunque applicato il principio di diritto, di recente ribadito da questa Corte, con pronuncia di espresso valore nomofilattico emessa nell’ambito del già citato cd. “progetto esecuzioni” della Terza Sezione Civile, secondo il quale le spese del processo esecutivo, in caso di incapienza, restano a carico del creditore: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24571 del 05/10/2018, Rv. 651157 – 01).

Il sesto mezzo è, inoltre, inammissibile in quanto rivolto avverso sentenza d’appello che ha pronunciato sulla base delle stesse circostanze di fatto e il motivo non deduce alcun fatto nuovo alla cognizione giudiziale e tende, viceversa, a censurare un difetto della motivazione sulla base del pregresso parametro normativo, non più applicabile nella specie.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte sul tema (Cass. n. 10420 del 03/06/2020 Rv. 657992 – 01 e n. 1004 del 17/01/2020 Rv. 657012 – 01 da ultimo a Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 15447 del 21/07/2020 Rv. 658506 – 01).

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia ed applicato l’aumento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 8, stante l’evidente fondatezza delle difese di parte controricorrente, risultata vittoriosa.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2020

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