Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27603 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 20/12/2011, (ud. 09/11/2011, dep. 20/12/2011), n.27603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

O.L.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/20/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 20/11/06, depositata il 14/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Stefano Varone (dell’Avvocatura), difensore della

ricorrente che chiede il rinvio del ricorso e l’acquisizione degli

atti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che si

riporta alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

Con la sentenza impugnata la CTR di Torino ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza n. 21/25/2005 ritenendolo inammissibile ai sensi della L. n. 546 del 1992, art. 53 alla luce del fatto che risultava non depositata la copia di detto appello presso la segreteria del giudice di primo grado.

Se ne è doluta l’Agenzia con ricorso per cassazione sostenuto con unico motivo.

Non si è costituita la contribuente.

A seguito della relazione ex art. 380 bis c.p.c. del consigliere Giacalone, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso presso il difensore domiciliatario della parte contribuente entro giorni 60 dalla comunicazione.

Vi è in atti certificazione della segreteria di questa Corte che attesta che entro il termine anzidetto, la notificazione di cui si è detto non risulta essere stata depositata.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 15.7.2011.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo).

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie, salvo che la parte ricorrente ha depositato all’udienza di discussione la prova dell’avvenuta rinnovazione (tardiva) della notifica, con ciò implicitamente convenendo con la certificazione di cui è detto nella relazione;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite non necessitano di regolazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA