Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27602 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27602 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 28045-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
BAGLIERI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANTONIO BERTOLONI n.44/46, presso lo studio dell’avvocato
XAVIER SANTIAPICHI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1619/17/2016 della COMMISSIOEN
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 28/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, nei confronti di Zocco Lucia (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia Sezione staccata di Catania n. 1606/34/2016, depositata in
data 27/04/2016, con la quale – in controversia concernente
l’impugnazione l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale lavoratore
dipendente e soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è
stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente di rimborso, presentata nel febbraio
2009, che era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva del contribuente (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto
al rimborso sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che
aveva effettuato l’esborso), operando la agevolazione anche a favore
dei contribuenti che hanno già pagato le imposte e che l’istanza di
rimborso era stata effettuata nel biennio decorrente dall’entrata in
vigore della 1.31/2008, di conversione del d.l. 31.12.2007 n. 248.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato atto di rinuncia
al ricorso ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con
motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1.La ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9
comma 17 1.289/2002,

10 comma 665 1.190/2014, 11 e 14 delle

preleggi, 3 comma 1 1.212/2000, 3 comma 2 d.lgs. 472/1997, 2033
c.c., dovendo ritenersi, da un lato, contrariamente a quanto ritenuto
dalla C.T.R., che il beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano
Ric. 2016 ti. 28045 sez. MT – ud. 25-10-2017
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dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF

già adempiuto agli obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla
luce dello ius superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto
siano esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte
Camite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa
riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in
sede di dichiarazioni dei redditi. Con il terzo motivo, la ricorrente

degli artt. degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 321 comma 2,
secondo periodo, del d.lgs. 546/1992, 1° comma 665 1.190/2014, 12
e 14 delle preleggi, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto
ritenuto dalla C.T.R., tardiva la richiesta di rimborso, effettuata nel
febbraio 2009, oltre cinque anni dall’entrata in vigore della
1.289/2002
La stessa ricorrente Agenzia, essendo venuto meno l’interesse alla
prosecuzione del presente giudizio, ha successivamente rinunciato al
ricorso, preso atto dell’orientamento di questo giudice di legittimità
consolidatosi dopo la proposizione del ricorso.
2. Preso atto di quanto sopra esposto, ne consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi
anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire
(cfr. Cass. SU 25278/2006; Cass. 23515/2007; Cass. 17585/2012).
Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità, sull’oggetto
del contendere, solo in epoca recente, ricorrono giusti motivi per
compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio
di legittimità.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, in ogni caso, non si applica l’art. 13 comma 1- quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il
contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso
di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei

Ric. 2016 n. 28045 sez. MT – ud. 25-10-2017
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lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c.,

ricorrente,

il

recupero

dello stesso

in

danno della

parte

soccombente).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

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