Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27602 del 10/12/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27602 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura ,Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per
legge
Ricorrente
Contro
Intimato
Trani Gino
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n.
1072/2010/39
depositata il 26/11/2010
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Trani Gino
contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita
con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia
tro la sentenza della CTP di Latina n. 242/1/2007 che aveva accolto
con-
il ricorso avverso
l’avviso di accertamento n. RC3010400824 per irpef 2002
Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 2193/11
Ordinanza pag. 1
Data pubblicazione: 10/12/2013
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo il rigetto del
ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte in
Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione
to tutto il maggior reddito accertato, nonché laddove si afferma che l’Ufficio avrebbe riconosciuto che l’importo versato da Trani Luigi corrisponde all’importo versato da Trani Gino
alla società.
La censura è fondata ravvisandosi nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta
dalla sentenza, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, laddove ha ritenuto la documentazione prodotta dal Trani
sufficiente a giustificare il maggior reddito accertato senza esaminare le censure sollevate
sul punto dall’Agenzia con l’atto di appello
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio
Così deciso in Roma, 14/11/2013
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Assume la ricorrente la insufficiente motivazione della decisione laddove ha ritenuto prova-