Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27601 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27601 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 28042-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ZOCCO LUCIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO n.19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE BIANCA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1606/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 27/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, nei confronti di Zocco Lucia (che resiste con controricorso),
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell
Sicilia Sezione staccata di Catania n. 1606/34/2016, depositata in
data 27/04/2016, con la quale – in controversia concernente
l’impugnazione l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale lavoratore
dipendente e soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è
stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente di rimborso, presentata nel gennaio
2008, che era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva del contribuente (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto
al rimborso sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che
aveva effettuato l’esborso), operando la agevolazione anche a favore
dei contribuenti che hanno già pagato le imposte e che l’istanza di
rimborso era stata effettuata nel biennio decorrente dall’entrata in
vigore della 1.31/2008, di conversione del d.l. 31.12.2007 n. 248.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
1.La ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9
comma 17 1.289/2002, 1° comma 665 1.190/2014, 11 e 14 delle
preleggi, 3 comma 1 1.212/2000, 3 comma 2 d.lgs. 472/1997, 2033
c.c., dovendo ritenersi, da un lato, contrariamente a quanto ritenuto
dalla C.T.R., che il beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano
già adempiuto agli obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla
Ric. 2016 n. 28042 sez. MT – ud. 25-10-2017
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dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF

luce dello ius superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto
siano esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte
tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa
riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in
sede di dichiarazioni dei redditi. Con il terzo motivo, la ricorrente
lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c.,

periodo, del d.lgs. 546/1992, 10 comma 665 1.190/2014, 12 e 14
delle preleggi, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto ritenuto
dalla C.T.R., tardiva la richiesta di rimborso, effettuata nel gennaio
2008, oltre cinque anni dall’entrata in vigore della 1.289/2002
2. Le censure sono infondate.
Questa Corte ha, infatti, affermato il principio, da cui non vi è motivo
di discostarsi, secondo cui, aldilà dello specifico tenore del dato
letterale (“i soggetti … possono definire in maniera automatica la
propria posizione … La definizione si perfeziona versando, entro il
…, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi,
diminuito al 10 per cento …”), la disciplina prevista dalla L. n. 289
del 2002, art. 9, comma 17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e
1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990,
investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi
articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato
pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a
definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto;
in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il
rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi
riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens”
tale da rendere quanto già versato non dovuto

“ex post”

(cfr.

Cass.13760/2013; Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in
riferimento ad analoghi benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la
materia contributiva, Cass. 3832/12, 11247/10, 11133/10).
Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1
comma 665 1.190/2014, di natura “innovativa e retroattivamente
Ric. 2016 n. 28042 sez. MT – ud. 25-10-2017
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degli artt. degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 321 comma 2, secndo

efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i
soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte
di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in tema di aiuti
di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso
dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la
necessità del rispetto del termine biennale di presentazione

In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad
oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in
relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed
entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato
effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto)
possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi
del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al
giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).
Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema
di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,
comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass.
nn. 14406/2016, 18905/2016).
Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di
rimborso, sia stata già versata e tramite ritenute operate dal
sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio.
Anche la terza censura è infondata. La legge n. 190 del 2014, art. 1,
comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dal 1 gennaio 2015),
infatti, da ultimo ha stabilito: “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Ric. 2016 n. 28042 sez. MT – ud. 25-10-2W7
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dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992.

Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per
il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno
versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore
al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9,
comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione

dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della
compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al
rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano
presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il
termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è
calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n.
248 …”.
In tal modo è stata recepita in sede legislativa la possibilità per i
contribuenti di accedere alla sanatoria mediante istanza di rimborso,
come elaborata dalla giurisprudenza, con esclusione dei soli soggetti
che svolgono attività di impresa – circostanza che non ricorre nel
caso in esame-.
E’ stato inoltre risolto un contrasto esistente in giurisprudenza in
merito alla decorrenza del termine per la domanda di rimborso,
collocandolo al 1°.03.2008, con conseguente tempestività
dell’istanza di rimborso proposta dal contribuente, oggetto del
presente giudizio (Cass.15026 e 15027/2017).
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità solo in epoca
recente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo
non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna
Ric. 2016 n. 28042 sez. MT – ud. 25-10-2017
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di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione

della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM
La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra
le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

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