Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27601 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27601 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Corsini Rodolfo, elett.te dom.to in Lecce alla via Braccio Martello 36, presso lo studio
dell’avv. Francesco Dragone

Resistente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n.
377/24/2010

depositata il 22/11/2010;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello lacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Corsini Rodolfo

contro l’Agenzia delle Entrate è stata

definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal
contribuente contro la sentenza della CTP di Lecce n. 546/2/2001 che ne aveva respinto
il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. 3361004452 per irpef e sanzioni 1994.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

1833/12

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/12/2013

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Il relatore ha depositato relazione ex art.
380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del
14/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il Corsini ha depositato
memoria difensiva. P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Motivi della decisione

proc. civ., prima dell’udienza di discussione, da parte del Corsini non costituitosi entro il
termine fissato nell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. (Sez. 5, Sentenza n. 12381 del
27/05/2009)
Nel merito la ricorrente assume la violazione dell’art. 132 c.p.c., 36 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha accolto l’appello del contribuente con mero rinvio alla decisione adottata nei
confronti della società.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte ( Sez. 5, Sentenza n.
19606 del 13/09/2006 (Rv. 593710) secondo cui, In tema di contenzioso tributario, con riguardo all’accertamento dei redditi di partecipazione, la determinazione del reddito dei soci
è una diretta conseguenza di quanto accertato in capo alla società; nondimeno, qualora il
socio abbia separatamente impugnato l’accertamento a lui notificato senza partecipare, o
essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società, la decisione presa in
quest’ultima sede non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, per
il divieto posto dai principi costituzionali in tema di tutela dei diritti e da quelli codicistici
circa i limiti soggettivi del giudicato. Ne consegue che il giudice davanti al quale sia impugnato l’accertamento nei confronti del socio non è tenuto a sospendere il processo in attesa
della definizione di quello promosso dalla società, ma può liberamente deciderlo, avendo
cura di esporre tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti per la soluzione della controversia, non potendosi limitare ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata
nei confronti della società né, tanto meno, a dare atto di questa quando (come nella specie)
si tratti di decisione non ancora definitiva.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della
Puglia
P.Q.M.

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 1833/12

Ordinanza pag. 2

Va preliminarmente rilevata la inammissibilità del deposito della memoria ex art. 378 cod.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia

li Funzionario Giudiziario

Così deciso in Roma, 14/11/2013

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