Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27600 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27600 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 27428-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore in carica, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente contro

MUSUMECI FRANCESCO, LANZA BUCCERI MARIA,elettivamente
domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
TARANTO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1669/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 29/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cessazione, affidato ad
un motivo, nei confronti di Musumeci Francesco e Lenza Bucceri
Maria (che resistono con controricorso), avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di
Catania n.1669/34/2016, depositata in data 29/4/2016, con la quale

opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso
dell’IRPEF versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale
lavoratore dipendente e soggetto colpito dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e
Siracusa, – è stata confermata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso dei contribuenti.
In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile, ai
sensi degli artt.53, comma 2, e 22 d.lgs. 546/1992, il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, per omesso deposito, nel termine di legge,
della ricevuta di spedizione, eseguita per posta raccomandata.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.
RAGIONI della DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.53, comma 2, e 22,
comma 1, del cligs. 546/1992, avendo i giudici della C.T.R. errato
nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il
deposito della ricevuta della ,.”.pedizione postale dell’atto, ai fini della
verifica della tempestività sia dell’impugnazione, sia della
costituzione in giudizio dell’appellante, laddove, invece, da un lato, il
termine di trenta giorni ivi previsto, per la costituzione, deve farsi
decorrere, anche in caso di notificazione a mezzo del servizio postale
e non tramite ufficiale giudiziario, dalla data di di ricezione del
ricorso, e, dall’altro lato, è di norma idoneo ad assolvere alle funzioni

2016 n. 27428 sez. MT – ud. 25-1C-017
-2-

– in controversia concernente l’impugnazione del silenzio rifiuto

proprie dell’avviso di spedizione (data di spedizione, per quanto
interessa) l’avviso di ricevimento del plico.
2. La censura è fondata.
Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e
13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione
dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale,

ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del
servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione
diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del
destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)”; 2)”non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o
dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del
servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al
momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi
l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione,
purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia
asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica
ovvero con proprio timbro datario, solo in tal caso, essendo l’avviso
di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria
che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in
mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o
comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di
ricevimento può essere superJta, ai fini della tempestività della
i7otifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico
sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di
decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

In

particolare, nella controversia definita con la pronuncia n.
13452/2017, la Corte ha rilevato che, sebbene gli avvisi di
ricevimento prodotti dall’appellante, recanti

“data di spedizione

semplicemente manoscritta e non asseverata dall’Ufficio postale”,
sarebbero stati “di per se stessi non idonei ad assolvere la medesima
Ric. 2016 n. 27428 sez. MT – ud. 25-10-2017
-3-

che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del

funzione probatoria, ai fini del riscontro della tempestività degli
appelli, che la legge assegna alle ricevute di spedizione non prodotte
dal fisco”, la tempestività degli appelli riuniti non poteva neppure
venire in discussione, emergendo la stessa, comunque, dalla
ricezione delle raccomandate postali, avvenuta entro il termine di
legge dell’art.327 c.p.c., con la conseguente certezza della

del notificante per l’inoltro al destinatario (c.d “prova di resistenza”).
La decisione della C.T.R. non risulta pertanto conforme ai suddetti
principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare
ed assorbente, del mancato deposito della ricevuta di spedizione
della raccomandata postale.
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va
cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in
diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
C.T.R. della Sicilia in diversa composizione,

demanda di

provvedere anche sulle spese del presente giudizio di le ittimità.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

tempestiva (anteriore) consegna del plico all’Ufficio postale da parte

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