Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27600 del 11/10/2021

Cassazione civile sez. I, 11/10/2021, (ud. 01/06/2021, dep. 11/10/2021), n.27600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21483/2020 proposto da:

E.U.K., elettivamente domiciliato in elettivamente

domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione

rappresentato e difeso dall’Avv.to Andrea Maestri, del foro di

Ravenna;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il

26/06/2020;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

01/06/2021 da Dott. Meloni Marina.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Bologna sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 26/6/2020, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna in ordine alle istanze avanzate da E.U.K. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla (OMISSIS) aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna di essere fuggito dal proprio paese perché era stato arrestato in quanto ritenuto ingiustamente colpevole della morte del suo avvocato il quale lo stava patrocinando nella causa da lui intentata contro l’Ospedale nel quale era morta sua madre. Successivamente era riuscito a liberarsi versando una somma di denaro ad un maresciallo ed era fuggito.

Avverso il decreto del Tribunale di Bologna ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente affidato ad un motivo contenente plurime censure.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso contenente plurime censure il ricorrente denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2,10,22 e 117 Cost., artt. 2, 3, 4 e 8 CEDU, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 perché il giudice ha ritenuto non credibile il ricorrente nonché violazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6.

Il ricorso è inammissibile.

Preliminarmente occorre rilevare la nullità della procura alle liti apposta al ricorso, con conseguente declaratoria di inammissibilità di quest’ultimo.

Invero le Sezioni Unite civili, pronunciando su questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto in tema di protezione internazionale (cfr. sent. n. 15177 del 1.6.2021), hanno affermato che il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Nella procura predetta, pertanto, deve essere contenuta in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato ed il difensore può certificare, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma.

Nel caso di specie, invece, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso per cassazione – pur recando, accanto alla firma del conferente la data di rilascio della procura successiva a quella del decreto impugnato – non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma.

Nulla per le spese non essendosi costituita la parte intimata. Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (cfr. sempre ss.uu., n. 15177/2021, cit. supra).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 1 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2021

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