Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27600 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27600 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Baldazzi Antonio

Intimato

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia e
Romagna n. 123/19/10 depositata il 29/10/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Baldazzi Antonio contro l’Agenzia delle Entrate è stata
definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Ferrara n.64/1/2008 che ne aveva
respinto il ricorso avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso irpef versata dal so-

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Data pubblicazione: 10/12/2013

stituto d’imposta sulla somma percepita una tantum dal Fondo di Previdenza complementare
del Banco di Napoli. La CTR riteneva applicabile l’aliquota del 12,5%.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi.. Nessuna attività difensiva ha svolto l’intimato.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso
. Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte in Camera

Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la falsa applicazione degli artt. 17, 19, 45 e 51 dpr
917/86, 6 L. 482/85 laddove la CTR ha ritenuto applicabile l’aliquota del 12,5%.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n.

17535 del 12/10/2012 (Rv. 623936) secondo cui , in tema di IRPEF, il pagamento di un
capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario
(nella specie, il Fondo di previdenza complementare per il personale del Banco di Napoli)
effettui forfetariamente, in favore di un ex dipendente, in forza di accordo transattivo e risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, reddito
della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di
pensione, in quanto la sua causa genetica è nel rapporto di lavoro che ha determinato la nascita del trattamento. Ne consegue che l’erogazione di tale prestazione in unica soluzione,
costituendo reddito da lavoro dipendente e non reddito da capitale, deve essere soggetta a
tassazione separata ai sensi dell’art. 16, comma primo, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo
applicabile “ratione temporis”.
Quanto sopra ha effetto assorbente sugli ulteriori motivi.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal Baldazzi avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso irpef versata dal sostituto d’imposta sulla somma percepita una
tantum dal Fondo di Previdenza complementare del Banco di Napoli
La natura della controversia, le pregresse incertezze giurisprudenziali e i reiterati mutamenti
normativi giustificano la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

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di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del
merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dal Balda77i avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso irpef versa-

plementare del Banco di Napoli, compensando tra le parti le spese del merito e dichiarando
irripetibili quelle del giudizio di cassazione
Così deciso in Roma, 14/11/2013
Il Presidente

ta dal sostituto d’imposta sulla somma percepita una tantum dal Fondo di Previdenza com-

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