Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27600 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. III, 02/12/2020, (ud. 20/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 07331/2017 R.G. proposto da:

B.G., da considerarsi, in difetto di elezione di

domicilio in ROMA, per legge domiciliato ivi, presso la CANCELLERIA

della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso ora

dall’avvocato OTTAVIO BROCATO;

– ricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,

UNIVERSITA’ E RICERCA; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1639/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/09/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 20/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

B.G. ricorre, con atto notificato il 13/03/2017 alla Avvocatura Distrettuale dello Stato ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza del 14/09/2016 con cui la Corte d’appello di Palermo ha accolto solo in parte l’appello, da lui proposto, contro il rigetto della domanda di condanna alla corresponsione di adeguata remunerazione per la frequenza di corsi di specializzazione in medicina, proposta con altri sanitari contro l’Università degli Studi di Palermo ed i Ministeri dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, della Pubblica Istruzione, della Salute e dell’Economia e delle Finanze: ed in particolare per avergli la corte territoriale riconosciuto solo quattro dei cinque anni di durata del corso di specializzazione;

non è espletata attività difensiva dagli intimati;

il ricorrente articola due motivi, rubricandoli “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – art. 2697 c.c. – art. 116 c.p.c. – L. 19 ottobre 1999, n. 370, in relazione al D.P.R. 13 giugno 1998, artt. 257 e 258 (in G.U. n. 278 del 26-11-1988) e al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, art. 4”, nonchè “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

va preliminarmente rilevata la nullità della notifica del ricorso alle intimate Pubbliche Amministrazioni, già difese dall’Avvocatura erariale;

infatti, i ricorsi per Cassazione avverso sentenze rese all’esito di processi in cui è stato assunto il patrocinio di una delle parti dall’Avvocatura dello Stato vanno notificati, a pena di nullità rilevabile di ufficio, all’Avvocatura Generale e non a quella Distrettuale che già aveva prestato i suoi uffici defensionali nel precedente grado di merito e, ove non vi abbia posto rimedio sua sponte il notificante e il destinatario della notifica non si sia altrettanto spontaneamente costituito (come nella specie), ne va ordinata la rinnovazione (per tutte, Cass. Sez. U., ord. 15/01/2015, n. 608, a composizione di un contrasto sul punto insorto tra le sezioni semplici; tra le molte successive: Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. ord. 28/10/2016, n. 21973; Cass. Sez. U. ord. 06/04/2018, n. 8569; Cass. 14/12/2018, n. 32394; Cass. ord. 17/12/2019, n. 33469; Cass. ord. 09/09/2020, n. 18673; in precedenza, per tutte: Cass. 17/10/2014, n. 22079; Cass. 04/10/2013, n. 22767; Cass. 27/04/2011, n. 9411);

a tanto deve allora prima di ogni altra cosa provvedersi come in dispositivo, in applicazione dell’art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

ordina al ricorrente la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo all’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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