Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2760 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 30/01/2019), n.2760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20894-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO;

– ricorrente –

contro

G.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1112/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata

il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Salerno confermava la sentenza del Giudice di Pace che aveva condannato l’Inps a corrispondere a G.M. gli accessori sulla sorte capitale della prestazione assistenziale erogata con ritardo, calcolati L. n. 412 del 1991, ex art. 16,comma 5, e decorrenti dal 121 giorno successivo alla decorrenza dell’invalidità civile.

2. Il Tribunale riteneva che non fosse necessario l’esperimento di alcun procedimento amministrativo relativo alla corresponsione degli interessi, essendo stata la procedura amministrativa già esperita in relazione alla prestazione principale, che era stata riconosciuta con sentenza del Tribunale di Salerno n. 3603 del 2000.

3. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo, cui G.M. non ha opposto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. l’Inps deduce la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 4, conv. in L. n. 326 del 2003, per non avere il Tribunale rilevato l’improponibilità della domanda in considerazione del mancato invio della raccomandata contenente la richiesta degli accessori.

2. Il motivo è fondato, alla luce del disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, conv. in L. n. 326 del 2003, a mente del quale “L’azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui all’art. 442 c.p.c., comma 1, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l’attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all’adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonchè i dati necessari per l’identificazione del credito”.

3. Il tenore della previsione è esplicito, e la sua funzione è stata quella di deflazionare il contenzioso giudiziale e di consentire un rapido soddisfacimento dei crediti aventi ad oggetto gli accessori delle prestazioni previdenziali e assistenziali, che seguono automaticamente il diritto principale già riconosciuto.

4. Deve quindi ritenersi che la domanda per gli accessori, azionata in giudizio in difetto di inoltro della raccomandata prevista, sia improponibile e che tale vizio, così come ritenuto per il difetto di domanda amministrativa relativa alla prestazione principale, attenga alla mancanza di un presupposto dell’azione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio (C. 11756/2004 e successive conformi, tra cui da ultimo Cass. n. 17395 del 29/08/2016).

5. Alle esposte considerazioni segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza gravata in relazione ad esso, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Salerno, in persona di diverso giudice del lavoro, che dovrà fare applicazione del principio di diritto affermato.

6. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Salerno, in persona di diverso giudice del lavoro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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