Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2760 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2760 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso 22596-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CAPALDO ETTORE;
– intimato avverso la sentenza n. 1903/15/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 23/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO.

Data pubblicazione: 05/02/2018

FATTO E DIRITTO
La Corte,
costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 – bis del
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 197/2016;

Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:
Con sentenza n. 1903/15/2015, depositata il 23 febbraio 2015, la CTR
della Campania dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia
delle Entrate nei confronti del sig. Ettore Capaldo avverso la sentenza
di primo grado della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso
proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi
sull’istanza di rimborso sulla ritenuta IRPEF versata per l’anno 2005 in
occasione dell’esodo incentivato del rapporto di lavoro.
Avverso la sentenza della CTR l’Amministrazione finanziaria ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L’intimato non ha svolto difese.
Con il primo motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia
«violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 17,
comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 143
c.p.c. e con l’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c., lamentando l’erroneità della pronuncia impugnata che ha
dichiarato inammissibile l’appello notificato alla parte personalmente e
non al domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado,
dopo che la notifica ivi tentata non era andata a buon fine, essendo
risultato il difensore del contribuente sconosciuto all’indirizzo indicato.
Con il secondo motivo analoga censura è svolta dalla ricorrente per
«violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 17,
Ric. 2015 n. 22596 sez. MT – ud. 22-11-2017
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dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo

comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 170
c.p.c. e con l’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,
c.p.c.», laddove la pronuncia impugnata ha ritenuto l’appello
inammissibile per inesistenza della notifica eseguita direttamente alla
parte contribuente, affermando l’irrilevanza di detta notifica eseguita

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati in quanto tra
loro strettamente connessi.
Essi sono manifestamente fondati.
Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 20 luglio 2016, n. 14916)
hanno chiarito che l’art. 17 del d. lgs. n. 546/1992 è norma speciale e
dunque prevalente del processo tributario di merito rispetto all’art. 330
c.p.c. del codice di rito, applicabile nella successi -va fase di legittimità.
Prevedendo l’art. 17, comma 1, del succitato decreto, per quanto qui
rileva, che «le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la
consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella
residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua
costituzione in giudizio», la notifica effettuata a mani al domicilio reale
alla parte personalmente — una volta tentata vanamente la notifica al
domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado, perché
risultato ivi sconosciuto, senza che fosse stata effettuata la
comunicazione di variazione – doveva intendersi correttamente
eseguita e, comunque, non essendosi costituito il contribuente in
giudizio, il giudice d’appello avrebbe dovuto provvedere a disporre
d’ufficio la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., norma
applicabile al giudizi() tributario in virtù della clausola generale di
rinvio, nei limiti della compatibilità, di cui all’art. 1, comma 2, c.p.c.,
onde consentire di provvedere alla sanatoria della nullità per notifica
difforme da quella prevista inprimis al domicilio eletto (cfr. anche Cass.
Ric. 2015 n. 22596 sez. MT – ud. 22-11-2017
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nel domicilio reale della parte.

sez. 6-5, ord. 21 giugno 2017, n. 15402).
La sentenza impugnata, che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello
sul presupposto erroneo dell’inesistenza della notifica del ricorso in
appello alla parte personalmente presso il suo domicili() reale va
pertanto cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione

provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità.

tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che

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