Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2760 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 02/02/2017, (ud. 07/10/2016, dep.02/02/2017),  n. 2760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Idrocentro s.p.a., nella quale si è fusa per incorporazione la

società UNIMETAL s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via

Toscana 1, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Cerulli Irelli

(p.e.c. giuseppecerulliirelli.ordineavvocatiroma.org, fax

06/42883488) dal quale, unitamente e disgiuntamente all’avvocato

Mariano Di Maio (p.e.c. marianodimaiopec.ordineavvocatitorino.it,

fax 011/4344377) è rappresentata e difesa, per procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

High Facing s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via del Circo

Massimo 9, presso lo studio dell’avv. Francesco Innocenti,

rappresentato e difesa, giusta procura in calce al controricorso,

dall’avv. Fiammetta Brilli, che dichiara di voler ricevere le

comunicazioni relative al processo presso il fax 0575/1824545 e la

p.e.c. avvfiammettabrillicnfpec.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2013 della Corte d’appello di Torino,

sezione specializzata in materia di proprietà industriale e

intellettuale emessa in data 28 novembre 2012 e depositata il 3

gennaio 2013, R.G. n.1134/11;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. De Renzis Luisa che ha concluso per

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con citazione del 3 aprile 2009 la s.p.a. High Facing evocava in giudizio Unimetal s.p.a. davanti alla sezione specializzata in materia di proprietà industriale e intellettuale del Tribunale di Torino per ottenere l’accertamento della domanda di registrazione per modello (n. (OMISSIS) depositata il 16 marzo 2007 e seguita dalla registrazione per modello n. (OMISSIS) del 16 ottobre 2008) avente ad oggetto un pannello sandwich di copertura con greche separate da ampie superfici piane. La società attrice chiedeva inoltre il ritiro dal commercio dei prodotti realizzati in contraffazione, l’inibitoria di ogni ulteriore ripetizione dell’illecito e la condanna della società convenuta al risarcimento del danno, alla pubblicazione della sentenza e alle penalità per le conseguenti violazioni constatate.

2. Si costituiva Unimetal s.p.a. e in via riconvenzionale chiedeva la dichiarazione di nullità, invalidità e inefficacia della citata domanda di registrazione di High Facing s.p.a. deducendo la carenza dei requisiti di novità e individualità del modello di High Facing, la contrarietà all’art. 35 C.P.I. in quanto il modello di High Facing, essendo incorporato in un prodotto complesso quale il pannello fotovoltaico, non è visibile durante la normale utilizzazione, la contrarietà all’art. 36 C.P.I. in quanto le rivendicate peculiarità del modello di High Facing costituiscono caratteristiche dell’aspetto del prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, la assolutà identicità o similitudine del modello in questione a quello prodotto e commercializzato già in precedenza da Unimetal ed esposto alla manifestazione “(OMISSIS)”, la insussistenza di qualsivoglia ipotesi di contraffazione da parte di Unimetal.

3. Il Tribunale di Torino, con sentenza non definitiva del 4 febbraio 2011 ha accertato la contraffazione del modello da parte di Unimetal posta in essere con la fabbricazione, commercializzazione e utilizzazione dei pannelli “Genus” aventi “profilo longitudinale ricurvo, tre greche e superfici piane tra greche”. Ha fissato una penale di 200,00 Euro per ogni ulteriore violazione e disposto la pubblicazione della sentenza sulla stampa specializzata. Nella motivazione il Tribunale ha ritenuto il carattere della novità e individualità nel modello High Facing e l’interferenza dei due prodotti in competizione fra loro.

4. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale respingendo l’impugnazione di Unimetal s.p.a..

5. Ricorre per cassazione la Idrocentro s.p.a., società nella quale si è fusa per incorporazione Unimetal s.p.a., affidandosi a tre motivi di impugnazione.

6. Si difende con controricorso High Facing s.p.a..

Diritto

RITENUTO

che:

7. Con il primo motivo di ricorso si deduce in rubrica “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 1, art. 43, lett. a) e art. 121, comma 1, C.P.I. (quest’ultimo in relazione alla prova della nullità), dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè della direttiva 89/106 CE; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e falsa applicazione delle norme del procedimento di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1 e artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 121, comma 1, C.P.I. (quest’ultimo in relazione alla prova della nullità) concretata e causata per effetto di motivazione omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria in punto di nullità ex art. 36, comma 1 e art. 43, lett. a del C.P.I. della domanda di registrazione del modello High Facing”.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce in rubrica “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 32, 33, 34, 38 e 41 e art. 121, comma 1, C.P.I. (quest’ultimo in relazione alla prova della contraffazione), dell’art. 2697 c.c. nonchè dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e artt. 115 e 116 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e falsa applicazione delle norme del procedimento di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1 e artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 121, comma 1, C.P.I. (quest’ultimo in relazione alla prova della contraffazione) concretata e causata per effetto di motivazione

omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria in punto di (pretesa) sussistenza della contraffazione; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.

9. Con il terzo motivo di ricorso si deduce in rubrica “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1 e artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 121, comma 1, C.P.I.; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Violazione e falsa applicazione delle norme del procedimento di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè dell’art. 121, comma 1, C.P.I. concretata e causata per effetto di motivazione omessa, insufficiente, erronea e/o contraddittoria; Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.”.

Ritenuto che:

10. I tre motivi del ricorso possono essere esaminati unitariamente. Essi infatti sono intesi a contestare la valutazione strettamente di merito compiuta dalla Corte di appello circa le caratteristiche dei due pannelli High Facing e Unimetal. Tali censure sono pertanto da ritenersi inammissibili perchè, lungi dal rappresentare una diversa interpretazione delle norme richiamate nella rubrica dei singoli motivi di ricorso, rispetto a quella recepita dalla Corte di appello, investono la diversa valutazione espressa in sede di giudizio di merito sugli aspetti attinenti alla novità e identità dei modelli, alla mera strumentalità o meno di essi allo svolgimento di una funzione tecnica. In particolare sono attinenti alla importanza che la curvatura del pannello riveste nella sua identificazione e funzionalità ovvero al ruolo che la grecatura è destinata ad assolvere. Come pure attinenti alla diversità dei due pannelli e in particolare alla attribuibilità al pannello Unimetal delle caratteristiche della grecatura ovvero della sinuosità. Si tratta di aspetti squisitamente tecnici che sono stati ampiamente valutati e discussi dalla Corte di appello sulla scorta degli esiti dell’accertamento peritale e sul riscontro della documentazione agli atti rappresentativa dei modelli in questione e degli antecedenti. Pertanto anche una impugnazione per insufficiente o contraddittoria motivazione appare preclusa dal nuovo disposto dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non essendo dedotto alcun fatto su cui la Corte distrettuale avrebbe omesso il proprio esame mentre va escluso che la motivazione resa possa ritenersi meramente apparente. Per altro verso l’esposizione della ricorrente non risulta neanche intellegibile senza il raffronto del materiale istruttorio su cui la decisione di appello è stata resa e che non è stato se non frammentariamente riportato nel ricorso. Ciò comporta altresì

l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.

11.Vanno anche disattese come palesemente infondate le censure che rappresentano la decisione della Corte di appello come violativa di norme sul procedimento denunciatili per cassazione ex art. 360, n. 4. Si tratta infatti di una affermazione del tutto apodittica e che non trova fondamento neanche nel richiamo della ordinanza n. 11434/2007 di questa Corte emessa in una fattispecie tutt’affatto dissimile e nella quale è stato affermato che anche quando di una regola attinente allo svolgimento del processo si denunci la violazione per effetto di una motivazione insufficiente, omessa o contraddittoria il vizio rivela sempre come causativo della violazione della norma processuale e va denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Una affermazione che non può risolversi nel suo opposto e cioè che ogni vizio di motivazione comporta un vizio del procedimento.

12. Infine va ribadita la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice del merito non è tenuto a fornire un’argomentata e dettagliata motivazione là dove aderisca alle elaborazioni del consulente ed esse non siano state contestate in modo specifico dalle parti, mentre, ove siano state sollevate censure dettagliate e non generiche, ha l’obbligo di fornire una precisa risposta argomentativa correlata alle specifiche critiche sollevate, corredando con una più puntuale motivazione la propria scelta di aderire alle conclusioni del consulente d’ufficio e, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. civ. sez. 3 n. 11842 del 3 giugno 2016 e Cass. civ. sez. 1 n. 12703 del 19 giugno 2015 del 2016). Nel ricorso vengono riportate infatti esclusivamente le conclusioni dei periti di parte alle quali la Corte di appello ha risposto ritenendo conseguentemente inutile procedere agli ulteriori approfondimenti richiesti dalla società appellante. Una più penetrante disamina della decisività e rilevanza delle critiche mosse dai consulenti di parte all’elaborato peritale non è consentito dalla mancata rappresentazione, nel ricorso, in termini chiaramente intellegibili, della relazione peritale e del confronto con le ragioni espresse dai consulenti di parte. Laddove la motivazione della Corte di appello, che si rifà anche a quella dei giudici di primo grado, evidenzia chiaramente la sua opzione valutativa sulla prospettata nullità della domanda di registrazione di High Facing (per carenza dei requisiti di novità e individualità, per mancanza di visibilità del modello nel corso della sua normale utilizzazione, per la riconducibilità della caratteristiche peculiari alla funzione tecnica del prodotto, per la identicità o somiglianza del modello a quello già in precedenza esposto e commercializzato da Unimetal) e sulla lamentata contraffazione da parte di High Facing.

13.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui 200 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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