Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 276 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 276 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

ORDINANZA
sul ricorso 5155-2013 proposto da:
IN & OUT SRL IN LIQUIDAZIONE 02637610136, in persona del
proprio Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato PEZZALI PAOLA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO CAMPA
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente nonché contro
TRIBUNALE di MILANO – SECONDA SEZIONE CIVILE
(FALLIMENTI), PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI MILANO;

intimati

avverso il decreto N. R.G. 189/2012 del TRIBUNALE di MILANO
del 20/12/2012, depositata il 22/12/2012;

Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI;
è solo presente l’Avvocato Paola Pezzali (delega avvocato Campa
Massimo) difensore della ricorrente;

In fatto e in diritto
Rilevato che la IN & OUT s.r.l. in liquidazione, con atto notificato in
data 11 febbraio 2013, ha proposto istanza di regolamento necessario
di competenza avverso il decreto indicato in epigrafe, comunicatole il
29 gennaio 2013, con il quale il Tribunale di Milano-Sezione
fallimentare ha dichiarato la propria incompetenza territoriale sulla
domanda di concordato preventivo depositata dalla società, ritenendo
competente il Tribunale di Como ove è ubicata la sua sede legale;
considerato che il consolidato orientamento di questa Corte (tra molte:
n.6886/12; n.5945/05; n.9070/00) è nel senso che: a)la competenza
territoriale per la domanda di fallimento e per la domanda di
concordato preventivo spetta, secondo il disposto dell’art.9 e
dell’art.161 1.fall., al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede
principale dell’impresa, che si presume coincidente con la sede legale
fino a quando non risulti dimostrato che la sede effettiva si trovi, alla
data di presentazione della domanda, ubicata altrove; b)per sede
effettiva deve intendersi il centro della attività direttiva, amministrativa,
organizzativa dell’impresa e di coordinamento dei fattori produttivi;
ritenuto che dalla documentazione in atti risulta che nella sede di
Lainate (i cui recapiti telefonici sono, ad esempio, i soli ad essere
indicati nella carta intestata e dalla quale proviene ed è indirizzata la
corrispondenza relativa al conto corrente bancario) era ubicata non
Ric. 2013 n. 05155 sez. Ml – ud. 15-10-2013
-2-

è presente il P.G. in persona del Dott. CARMELO SGROI.

solo l’attività operativa della società ma anche la direzione
amministrativa ed organizzativa, in Como la società essendo solo
domiciliata presso lo studio di un commercialista;
che pertanto il ricorso per regolamento è fondato, dovendo ritenersi
che la sede effettiva degli affari ed interessi della società istante, non

Tribunale di Milano;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla il decreto impugnato, dichiara la
competenza del Tribunale di Milano dinanzi al quale rimette le parti,
anche per le spese di questo procedimento.
Roma, 15 ottobre 2013

coincidente con la sede legale, si trova in Lainate, nel circondario del

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