Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27599 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27599 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 27426-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
LEONARD’ MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
ZEBIO n.19, presso lo studio dell’avvocato ORNELLA RUSSO,
rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZA BONGIORNO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 2083/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
SIRACUSA, depositata il 26/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti di Leonardi Maria (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia Sezione staccata di Siracusa n. 2083/16/2016,
depositata in data 26/5/2016, con la quale – in controversia
concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale lavoratore
dipendente e soggetto colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è
stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il
ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente di rimborso, presentata nel dicembre
2007, che era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione
attiva del contribuente (assumendo l’Ufficio appeilante che il diritto
al rimborso sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che
aveva effettuato l’esborso), operando la agevolazione anche a favore
dei contribuenti che hanno già pagato le imposte e che l’istanza di
rimborso era stata effettuata nel biennio decorrente dall’entrata in
vigore della 1.31/2008, di conversione del d.l. 31.12.2007 n. 248.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 comma 17
1.289/2002, 1° comma 665 1.190/2014, 12 e 14 delle preleggi,
dovendo ritenersi, da un lato, contrariamente a quanto ritenuto dalla
C.T.R., che il beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano già
adempiuto agli obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla luce
dello ius superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto
Ric. 2016 n. 27426 sez. MT – ud. 25-10-2017
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dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF

siano esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte
tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa
riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in
sede di dichiarazioni dei redditi. Con il secondo motivo, la ricorrente
lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c.,
degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 11 e 14 delle preleggi, 3 comma

ritenersi non dovuto il rimborso di quanto già pagato.
2.

Preliminarmente,

è

infondata

l’eccezione,

sollevata

dal

controricorrente, di inammissibilità del ricorso per cassazione per
inesistenza della notifica, effettuata a mezzo posta elettronica
certificata, laddove tale modalità di notificazione è inoperante in
ambito tributario. Basta invero rilevare che si verte in ambito di
ricorso per cassazione, per il cui rito non operano le iniziali
limitazioni introdotte, in ambito tributario, per l’operatività del
sistema di notificazione a mezzo P.E.C. (cfr. Cass. 14368/2015e
Cass. 20072/2015).
3. Tanto premesso, le censure sono infondate.
Questa Corte ha, infatti, affermato il principio, da cui non vi è motivo
di discostarsi, secondo cui, aldilà dello specifico tenore del dato
letterale (“i soggetti … possono definire in maniera automatica la
propria posizione … La definizione si perfeziona versando, entro il
…, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi,
diminuito al 10 per cento …”), la disciplina prevista dalla L. n. 289
del 2002, art. 9, comma 17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e
1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990,
investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi
articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato
pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a
definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto;
in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il
rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi
riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens”
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ud. 25-10-2017

1 1.212/2000, 3 comma 2 d.lgs. 472/1997, 2033 c.c., dovendo

tale da rendere quanto già versato non dovuto

“ex post”

(cfr.

Cass.13760/2013; Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in
riferimento ad analoghi benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la
materia contributiva, Cass. 3832/12, 11247/10, 11133/10).
Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1
comma 665 1.190/2014, di natura “innovativa e retroattivamente

soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte
di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in tema di aiuti
di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso
dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la
necessità del rispetto del termine biennale di presentazione
dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992.
In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad

oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in
relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed
entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato
effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto)
possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi
de,’ D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al
giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).
Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema

di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,
comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(cd. “sostituito”) nella sua qual;tà di lavoratore dipendente.”
nn. 14406/2016, 18905/2016).

Ric. 2016 n. 27426 sez. MT – ud. 25-10-2017
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(Cass.

efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i

Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di
rimborso, sia stata già versata e tramite ritenute operate dal
sostituto d’imposta non rileva ai fini delia spettanza del beneficio.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità solo in epoca
recente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le

Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
del o Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo
non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna
della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM
La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra
le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

parti le spese del presente giudizio di legittimità.

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