Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27599 del 10/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27599 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA

4

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per

legge

Ricorrente
Contro

Foraggio s.r.1., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.ta in Roma alla via
Belon 141 presso il dr De Fusco Maria, rappto e difeso dall’avv. Tommaso De Fusco giusta
procura in atti

Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n.
166/2010/07 depositata il 21/4/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 14/11/2013 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Foraggio s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia

P

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

93tA

15350/11

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 10/12/2013

contro la sentenza della CTP di Napoli n. 222/29/2010 che aveva accolto

il ricorso

avverso l’avviso di accertamento per recupero del credito di imposta 1000652006
Il ricorso proposto

si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto

l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento
del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 14/11/2013 per l’adunanza della Corte

Motivi della decisione
Assume la ricorrente la violazione dell’art. 8 L. 388/2000 laddove la CTR ha ritenuto non
necessario l’invio del modello CVS in quanto non previsto dalla L. 388, ed in quanto il credito era stato già utilizzato dal contribuente.
La censura è fondata alla luce del principio affermato da questa Corte (Sentenza n. 16442
del 15/07/2009; Sentenza n. 3578 del 13/02/2009; Sez. 5, Sentenza n. 19627 del 11/09/2009)
secondo cui l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione
di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia
omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, primo comma, lettera e), della legge 27
dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (cosiddetto “modello CVS”) essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza; non assumendo alcun rilievo circostanza che il provvedimento del Direttore sia stato
emesso in data tale da non consentire al contribuente di disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) per le norme che introducono adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità
della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13 novembre
2002, data di pubblicazione del d.l. n. 253 del 2002, ed il predetto termine legale non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.,
decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento per recupero del credito di imposta 1000652006

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n.

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Ordinanza

pag. 2

in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

I pregressi contrasti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese dell’intero
giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento per recupero del credito di

Così deciso in Roma, 14/11/2013
Il P sidente

imposta 1000652006 compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.

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