Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27598 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27598 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 27074-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domk.iliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
SCARSO MARIO;
– intimatoavverso la sentenza n. 1457/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIOMNE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 14/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre
nei confronti di Scarso Mario (che non resiste; verificare esito

Data pubblicazione: 21/11/2017

notifica a mezzo posta), avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n.
1457/18/2016, depositata in data 14/04/2016, con la quale – in
controversia concernente l’impugnazione l’impugnazione del silenziorifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di
rimborso

dell’IRPEF

versata

nel

triennio

1990/1992,

dal

sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le Province di
Catania, Ragusa e Siracusa, – è stata confermata la decisione di
primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente di rimborso, presentata nell’ottobre 2008,
che era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del
contribuente (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto ai rimborso
sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che aveva effettuato
l’esborso), operando la agevolazione anche a favore dei contribuenti
che hanno già pagato le imposte e che l’istanza di rimborso era stata
effettuata nel biennio decorrente dall’entrata in vigore della
1.31/2008, di conversione del d.l. 31.12.2007 n. 248.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1.La ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9
comma 17 1.289/2002, 1° comma 665 1.190/2014, 11 e 14 delle
preleggi, 3 comma 1 1.212/2000, 3 comma 2 d.lgs. 472/1997, 2033
c.c., dovendo ritenersi, da un lato, contrariamente a quanto ritenuto
dalla C.T.R., che il beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano
già adempiuto agli obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla
luce dello ius superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto
siano esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte
Ric. 2016 n. 27074 sez. MT – ud. 25-10-2017
-2-

c:ontribuente, quale lavoratore dipendente e soggetto colpito dal

tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa
riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in
sede di dichiarazioni dei redditi. Con il terzo motivo, la ricorrente
lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c.,
degli artt. degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 321 comma 2,
secondo periodo, del d.lgs. 546/1992, 1° comma 665 1.190/2014, 12

ritenuto dalla C.T.R., tardiva !a richiesta di rimborso, effettuata
nell’ottobre 2008, oltre cinque anni dall’entrata in vigore della
1.289/2002
2. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
per mancata prova del perfezionamento della notificazione e,
dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Invero,
l’Agenzia delle Entrate ricorrente non ha documentato l’esito positivo
della notifica del ricorso per cassazione ai contribuente, non
costituitosi, notifica che risulta effettuata a mezzo del servizio
postale, con atti spediti nel novembre 2016.
3.Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo
l’intimato svolto attività difensiva..
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo
non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna
della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

e 14 delle preleggi, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto

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