Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27598 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27598 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 4758-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliatao in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
INDINO GIUSEPPE ANTONIO;

– intimato –

egq °

Data pubblicazione: 10/12/2013

avverso la decisione n. 2149/01/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di BARI del 20.10.2010, depositata il 31/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

APICE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro Giuseppe Antonio Inclino per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Centrale – adita dal contribuente in impugnativa
della sentenza di secondo grado che, riformando quella di primo grado, aveva respinto il
ricorso avverso un avviso di liquidazione di imposta INVIM – ha dichiarato cessata la materia
del contendere.
La sentenza gravata – premesso che il contribuente era stato dichiarato fallito il 23.5.2000, che
l’adunanza dei creditori era stata tenuta il 28.2.2002 e che il fallimento si era chiuso il 24.2.10
con concordato fallimentare – motiva la propria decisione affermando che “è da ritenersi fino
a prova contraria che l’Ufficio abbia potuto esercitare i suoi diritti di creditore e deve
ritenersi, pure, che Io stesso sia stato soddisfano, sia pure nella misura prevista dal
concordato, per cui non avrebbe più nulla da pretendere. A tanto si aggiunge che il
contribuente, titolare del ricorso, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, sia
pure per fallimento da dieci anni.”
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia promiscuamente la violazione
dell’articolo 112 cpc e il vizio di insufficienza e illogicità della motivazione in cui la
Commissione Tributaria Centrale sarebbe incorsa
contendere, in tal modo omettendo di

dichiarando cessata la materia del

pronunciarsi sulle domande delle parti, senza

considerare che il credito tributario non era stato accertato né nell’an né nel

quantum e senza

esplicitare le ragioni per le quali il concordato fallimentare determinerebbe una presunzione di
soddisfacimento del credito.
Il contribuente non si è costituito in questa ssede.
La causa – originariamente avviata alla trattazione camerale con relazione ex art. 380 bis cpc e
quindi rimessa dal Collegio alla pubblica udienza – è stata discussa all’udienza del 13.11.13, in
cui il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ric. 2012 n. 04758 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

Il ricorso è fondato perché la Commissione Tributaria Centrale – fondando la propria
pronuncia di cessazione della materia del contendere soltanto sulla istanza del contribuente
(ricorrente avverso la sentenza di secondo grado favorevole all’Ufficio) e sulle circostanze
fattuali che il contribuente era fallito e che il fallimento si era chiuso per concordato — non
ha tenuto alcun conto delle conclusioni dell’Ufficio, vittorioso in secondo grado (nell’ultimo
capoverso della sentenza gravata si dà atto che la declaratoria di cessazione della materia del
contendere è stata richiesta dal contribuente, ma non si riferisce di conclusioni dell’Ufficio in

Corte (Sez. Trib. n. 909/06) che “Anche nel processo tributario, la cessazione della materia
del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto
mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni
conformi, occorrendo che la parte che ha agito in giudizio per la tutela dei propri interessi ne
abbia conseguito l’integrale soddisfacimento direttamente ad opera della controparte. (In
applicazione di tale principio, la S. C. ha cassato la decisione del giudice tributario di secondo
grado. che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione
all’avvenuto pagamento, da parte del contribuente, dell’importo liquidato dall’ufficio, ai sensi
dell’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, a seguito della semenza di primo grado, senza
accertare in quali limiti e per quali ragioni il pagamento fosse stato effettuato).”
Peraltro, anche sul piano della sufficienza della motivazione la sentenza è palesemente
carente, perché non chiarisce le ragioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Centrale
a ritenere, in assenza di conclusioni dell’Ufficio per la declaratoria di cessazione della materia
del contendere, che fosse venuto meno l’interesse dello stesso Ufficio all’accertamento
giudiziale del credito tributario recato dall’avviso di liquidazione impugnato.
Al riguardo è sufficiente considerare che, fino a che il presente giudizio non si definisca con
sentenza passata in giudicato, il credito preteso dal Fisco con l’avviso di liquidazione
impugnato non è giudizialmente accertato, cosicché la sua ipotetica ammissione al passivo
fallimentare (di cui peraltro la sentenza gravata non contiene alcun accertamento) sarebbe
comunque stata un’ammissione con riserva.
A ciò si aggiunga che la sentenza gravata non spiega in alcun modo da quali emergenze
processuali fosse desumibile (in un giudizio, si noti, a cui la Curatela fallimentare non ha
partecipato e di cui il Curatore non ha avuto notizia nemmeno dopo la chiusura del fallimento,
come si riferisce nella narrativa della stessa sentenza gravata) che l’ Ufficio era stato
soddisfatto nei limiti del concordato, “per cui 170n avrebbe più nulla da pretendere”. La
Commissione Tributaria Centrale, infatti, in mancanza di conclusioni dell’Ufficio per la
declaratoria di cessazione della materia del contendere, non poteva sapere se il concordato
fosse stato regolarmente adempiuto, né poteva escludere che qualche creditore ne avesse
chiesto o ne potesse ancora chiedere la risoluzione (alla quale, a mente dell’articolo 137 I.f.,
consegue la riapertura del fallimento): e ciò a prescindere dalla possibilità che esistessero
coobbligati solidali nei cui confronti l’Ufficio conservasse per intero le proprie pretese ai

Ric. 2012 n. 04758 sez. MT – ud. 13-11-2013
-3-

tal senso). La sentenza gravata risulta quindi in contrasto con il principio affermato da questa

sensi dell’articolo 135, secondo comma,

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria
Regionale della Puglia, giusta il disposto dall’articolo 76, terzo comma, D.Lgs. 546/92.

PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale
Puglia perché si pronunci sul ricorso del contribuente avverso la sentenza di secondo grado.

Così deciso in Roma il

Il Consigliere relatore

13 novembre

2013

Presidente

Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del L’indizio di cassazione.

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