Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27598 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. III, 02/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 02/12/2020), n.27598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 25587-2017 R.G. proposto da:

G.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Girolamo Mancino, e

dall’Avv. Sergio Oliosi, con domicilio eletto in Roma presso lo

Studio di quest’ultimo in via Leone XIII n. 464;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO REGIONALE ALLA SALUTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 598/17 della Corte d’Appello di Palermo,

depositata il 27/03/2017;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 14 ottobre

2020 dal Consigliere Dott. Marilena Gorgoni.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.C., affidandosi a cinque motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 598/2017 della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 5/03/2017.

Nessuna attività difensiva è svolta dall’Assessorato regionale della salute della Regione Sicilia, limitatosi a chiedere di partecipare all’eventuale discussione orale.

In occasione del parto avvenuto il (OMISSIS) presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale (OMISSIS), G.C. veniva sottoposta alla trasfusione di sei sacche di sangue. Nel (OMISSIS) le veniva diagnosticata l’infezione da Epatite C che il Ministero della Sanità riconosceva essere dipesa dalla trasfusione di sangue.

G.C. citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, l’Azienda unità sanitaria locale n. (OMISSIS) – Palermo – Gestione liquidatoria della soppressa USL n. (OMISSIS) di Palermo, in persona del Direttore generale p.t. quale Commissario liquidatore, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati in Euro 250.000,00 o nella diversa somma accertata giudizialmente.

Il Tribunale, con sentenza n. 4270/2010, accoglieva la domanda attorea e condannava l’Ausl n. (OMISSIS) – Gestione Stralcio a corrispondere all’attrice la somma di Euro 186.678,94, oltre agli interessi legali dalla decisione fino al soddisfo, ed al rimborso delle spese di lite, ritenuto che il nosocomio palermitano avesse omesso ogni controllo sul donatore e sulla immunità da virus, non avesse provato la necessità della terapia trasfusionale e non avesse informato la partoriente dei rischi connessi all’emotrasfusione.

La sentenza veniva impugnata dall’Assessorato Regionale alla Salute che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, risultando, in materia, la responsabilità esclusiva del Ministero della salute quale ente preposto dalla legge ai controlli sul sangue; nel merito, asseriva che la prova della necessità della trasfusione era emersa dalla storia clinica della paziente e che, mancando l’obbligo di informare la paziente all’epoca dei fatti, non gli si poteva imputare l’omessa informazione; eccepiva, in aggiunta, l’avvenuta prescrizione del diritto vantato, oltre all’indebito arricchimento.

L’appellata, costituitasi in giudizio, denunciava il difetto di legittimazione ad impugnare dell’appellante Assessorato Regionale alla Salute, in quanto soggetto diverso da quello costituitosi in primo grado, eccepiva la novità dell’eccezione di legittimazione passiva formulata dall’Assessorato, criticava il fatto che l’appellante si fosse difeso solo in punto di legittimazione, ma senza svolgere alcuna difesa sulle questioni di merito.

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, accoglieva l’appello, rigettava la domanda risarcitoria di G.C. e compensava tra le parti le spese di lite.

La Corte territoriale accertava la legittimazione concorrente tra la Ausl n. (OMISSIS) Palermo Sezione Stralcio e l’Assessorato regionale alla Salute, riteneva che gravasse solo sul Ministero l’obbligo di controllare, di impartire direttive e di vigilare sull’impiego di sangue umano a scopo terapeutico, negava la responsabilità dell’ospedale (OMISSIS) che rispondeva solo della tracciabilità interna del sangue.

Con ordinanza interlocutoria n. 20981/19, assunta nella Camera di Consiglio del 4 aprile 2019, questa Corte regolatrice disponeva la rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione ed errata applicazione di norme processuali.

La ricorrente invoca il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado resa nei confronti della Gestione Stralcio, unica convenuta in giudizio, riproponendo l’eccezione di difetto di legittimazione attiva all’appello dell’Assessorato regionale alla salute che la Corte d’Appello aveva disatteso, in considerazione del fatto che le amministrazioni regionali sono i soggetti giuridici obbligati ad assumere i debiti degli organismi soppressi mediante apposite sezioni stralcio “riconducibili” alle Regioni anche dopo la trasformazione in gestioni liquidatorie, che dall’impianto normativo si desume che la legittimazione sostanziale e processuale concernente i pregressi rapporti delle soppresse USL non spetta in via esclusiva alle gestioni liquidatorie, ma anche alla Regione e che la L.R. n. 5 del 2009 di riordino del servizio sanitario regionale avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che, pur in difetto di apposite gestioni stralcio, sussiste ai fini liquidatori la permanente soggettività, in affiancamento di quella delle neo-costituite Aziende Sanitarie provinciali, delle preesistenti Aziende Ospedaliere e AUSL, ferma restando la persistente legittimazione concorrente della Regione.

La ricorrente rileva che l’eccezione di difetto di legittimazione ad impugnare dell’Assessorato regionale non era stata contestata da quest’ultimo che aveva omesso di depositare le proprie memorie conclusive, che la Corte d’Appello con decisione viziata per ultrapetizione aveva rigettato l’eccezione senza motivare in ordine alla diversità soggettiva rilevata, essendosi limitata ad argomentare in ordine alla dichiarata competenza funzionale concorrente dell’appellante e della gestione stralcio.

Nel merito la tesi sostenuta è che la Regione sia un ente pubblico dotato di personalità giuridica diversa con competenze funzionali diverse e con distinta contabilità economica-amministrativa rispetto alla gestione liquidatoria citata in primo grado, che la legittimazione concorrente non dia luogo ad una interscambiabilità soggettiva nè ad una equivalenza o ad una successione processuale.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione su ulteriore punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il Tribunale aveva riconosciuto la legittimazione passiva della Gestione stralcio, quale centro di imputazione soggettiva della responsabilità contrattuale, controparte del contratto di spedalità, nel grado di appello l’Assessorato regionale proponeva per la prima volta il difetto di legittimazione passiva della Gestione stralcio, deducendo che l’unico ente deputato ai controlli sul sangue e sul donatore doveva considerarsi il Ministero della salute. Tale responsabilità di natura extracontrattuale non escludeva però, ad avviso della ricorrente, quella contrattuale dell’ospedale. Nonostante ella avesse eccepito la novità, la irritualità e l’illegittimità della eccezione, la Corte non si era espressa in alcun modo sul punto.

4. Con il terzo motivo la ricorrente imputa al giudice a quo di essersi pronunciato extra petitum, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè l’appellante non aveva impugnato la statuizione con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto l’ospedale di Palermo responsabile contrattualmente.

5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè la Corte d’Appello aveva ritenuto non provato che le sacche di sangue provenissero da un centro trasfusionale dell’ospedale, ma l’ospedale nel corso di entrambi i gradi di giudizio contestava di avere omesso qualsiasi controllo e/o verifica sul sangue e sul donatore. Su tale circostanza si sarebbe dunque formato il giudicato.

6. Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente assume l’errata applicazione dell’art. 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè, essendo stata invocata la responsabilità contrattuale dell’ospedale, quest’ultimo avrebbe dovuto, in base al principio di vicinanza della prova, provare il proprio esatto adempimento per andare esente da responsabilità.

7. Il Collegio ritiene opportuno che la questione posta dal primo motivo di ricorso venga trattata in pubblica udienza, attesone il rilievo nomofilattico.

Pur non dubitandosi della legittimazione sostanziale e processuale concorrente delle Gestioni stralcio e della Regione, più volte confermata da questa Corte, la Regione Sicilia non era stata parte del processo di primo grado, essendo stata evocata in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, esclusivamente la Gestione stralcio; e, quindi, deve affrontarsi la questione circa il se nei confronti dell’Assessorato regionale alla salute si applichi il principio ripetutamente enunciato da questa Corte secondo cui la qualità di parte legittimata a proporre o a resistere all’impugnazione si determina per relationem con la qualità di parte assunta formalmente nei gradi e nelle fasi anteriori del giudizio, vieppiù considerando che, d’altra parte, nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (art. 81 c.p.c.), o, se, per converso, in considerazione del fatto che le funzioni di commissari liquidatori esercitate dai Direttori Generali delle ASL venivano svolte nell’interesse e per conto della Regione succeduta ex lege nei rapporti obbligatori delle soppresse USL, all’Assessorato regionale alla salute debba riconoscersi la legittimazione ad impugnare una sentenza resa nel precedente grado di giudizio nei confronti della Gestione Stralcio.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della controversia alla Pubblica Udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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