Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27597 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27597 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 26378-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
CICERO MARIA CRISTINA;
– intimata avverso la sentenza n. 2708/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 12/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatti di causa
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, nei confronti di Cicero Maria Cristina (che non resiste),

Data pubblicazione: 21/11/2017

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia Sezione staccata di Catania n. 2708/17/2016, depositata in
data 12/07/2016, con la quale – in controversia concernente
l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione
finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF versata nel triennio
1990/1992, dal contribuente, quale soggetto colpito dal sisma del 13

Ragusa e Siracusa, – è stata confermata la decisione di primo grado,
che aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere sia il gravame
dell’Agenzia delle Entrate sia quello incidentale della contribuente,
richiamando quanto “esaurientemente esposto” dai giudici di primo
grado, hanno sostenuto, alla luce della 1.31/2008, di conversione del
di. 248/2007, da un lato, che l’istanza della contribuente – di
rimborso di quanto pagato – presentata sin dal “maggio 2008”,
doveva ritenersi tempestiva e, dall’altro lato, che l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva, per la presenza del sostituto
d’imposta, è comunque infondata. Peraltro, la richiesta della
contribuente, appellante incidentale, di “ricalcolo” del rimborso
dovuto non poteva essere accolta, in quanto generica.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
1.La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art.360 nn. 3 e 4
c.o.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente o
apparente, in violazione degli artt.111 comma 6 Cost., 132, comma
2 n. 4 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e 1 comma 2, 36 comma 2 nn. 2 e
4, 53 e 54 d.lgs. 546/1992, avendo la C.T.R. omesso di indicare le
ragioni per le quali riteneva infondati i rilievi mossi dall’Ufficio
appellante circa l’insussistenza del presupposto soggettivo per il
riconoscimento del diritto al rimborso. Con il secondo motivo, la
stessa ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione, ex
Ric. 2016 n. 26378 sez. MT – ud. 25-10-2017
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e 15 dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania,

art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 1° comma
665 1.190/2014, 12 e 14 delle preleggi, dovendo ritenersi, da un
lato, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che il beneficio
fiscale non spetti a coloro che abbiano già adempiuto agli obblighi
tributari e, dall’altro lato, che, anche alla luce dello ius superveniens
c:itato, dall’agevolazione fiscale in oggetto siano esclusi i lavoratori

dal sostituto d’imposta, essendo la stessa riferita alle sole imposte
autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di dichiarazioni dei
redditi.
Infine, con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o
falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 comma 17
1.289/2002, 11 e 14 delle preleggi, 3 comma 11.212/2000, 3 comma
2 d.lgs. 472/1997, 2033 c.c., dovendo ritenersi non dovuto il
rimborso di quanto già pagato.
2. La prima censura è infondata.
Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha ribadito che

“in tema di

processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art, 118 disp. att. cod.
proc. civ., la sentenza della commissione tributaria regionale
completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse
dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni
che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia
limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata
mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta
impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni
poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la
condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta
attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di
gravame”.

Con riferimento alla tecnica della motivazione delle

sentenze “per relationem”, questa Corte ha già avuto modo di
chiarire (Cass.7347/12), che

“la motivazione della sentenza “per

relationem” è ammissibile, purché il rinvio venga operato in modo
tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione,
Ric. 2016 n. 26378 sez. MT – ud. 25-10-2017
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dipendenti, che abbiano versato le imposte tramite ritenute operate

essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti
e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella
pronuncia oggetto del rinvio”. Il giudice di appello, richiamando
nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della
sentenza di primo grado, non si deve limitare solo a farli propri, ma
deve confutare le censure contro di essi formulate con i motivi di

attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e
corretto. In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata
allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in
termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in
alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del
Giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso
l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass.
2268/06, 15483/08).
Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata risulta motivata in
maniera comunque autonoma e non attraverso mero richiamo al
decisum dei giudici di primo grado.
3. Neppure ricorrono le lamentate violazioni di legge, esposte nei
restanti motivi.
Questa Corte ha, infatti, affermato il principio, da cui non vi è motivo
di discostarsi, secondo cui, aldilà dello specifico tenore del dato
letterale (“i soggetti … possono definire in maniera automatica la
propria posizione .. La definizione si perfeziona versando, entro il
, l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi,
diminuito al 10 per cento …”), la disciplina prevista dalla L. n. 289
del 2002, art. 9, comma 17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e
1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990,
investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi
articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato
pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a
definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto;
in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il
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gravame, in modo che il percorso argomentativo desumibile

rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi
riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens”
tale da rendere quanto già versato non dovuto

“ex post”

(cfr.

Cass.13760/2013; Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in
riferimento ad analoghi benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la
materia contributiva, Cass. 3832/12, 11247/10, 11133/10).

comma 665 1.190/2014, di natura

“innovativa e retroattivamente

efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i
soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte
di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in tema di aiuti
di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso
dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la
necessità del rispetto del termine biennale di presentazione
dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992.
In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad
oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in
relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed
entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato
effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto)
possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi
del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al
giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).
Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato ii principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema
di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,

comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

Ric. 2016 n. 26378 sez. MT – ud. 25-10-2017
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Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1

(cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass.
nn. 14406/2016, 18905/2016).
Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di
rimborso, sia stata già versata e tramite ritenute operate dal
sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

l’intimata svolto attività difensiva.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo
non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna
della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM
La Corte respinge il ricorso.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo

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