Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27597 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27597 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 6561-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;

– ricorrente contro
ASIA SPA (già AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE BENEVENTO SPA) 80008110621 in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

2938

Data pubblicazione: 10/12/2013

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo
studio dell’avvocato LO GIUDICE BRUNO, rappresentata e difesa
dall’avvocato FIORENTINO STEFANO, giusta delega a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n. 12/52/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 16.12.09, depositata il 21/01/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Michele Di Fiore (per delega
avv. Stefano Fiorentino) che ha chiesto il rigetto del ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro l’ A.S.I.A. Azienda Servizi Igiene Ambientale Benevento – spa per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria
Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato un avviso di
accertamento IVA 2003.
Col suddetto avviso l’Ufficio – ritenendo applicabile nella specie il regime della esigibilità
differita dell’IVA previsto a favore dei fornitori di enti pubblici (vale a dire il regime della
esigibilità al momento del pagamento, invece che a quello, precedente, dell’emissione della
fattura) – aveva ripreso a tassazione a titolo di imposta dovuta per l’anno 2003 l’IVA sulle
fatture emesse dall’A.S.I.A. nei confronti del Comune di Benevento nel 2002, ma riscosse nel
2003.
La Commissione Tributaria Regionale ha disatteso la tesi dell’Ufficio, affermando che la
contribuente si era avvalsa del regime di esigibilità ordinaria (cosicché le fatture de quibus
andavano conteggiate nel volume di affari 2002, non 2003) a nulla rilevando l’omissione,
meramente formale, dell’apposizione sulle fatture della dicitura

“IVA ad esigibilità

immediata”; a quest’ ultimo proposito il giudice di merito evidenziava che la necessità di tale
incombente – per avvalersi del regime di esigibilità ordinaria, anziché differita, dell’IVA – non
Ríc. 2011 n. 06561 sez. MT – ud. 13-11-2013
-2-

contraricorrente –

t

era prevista dalla legge ma da una circolare ministeriale.
Con l’unico motivo di ricorso la difesa erariale censura l’insufficienza della motivazione sul
fatto decisivo e controverso che la contribuente avesse incluso le fatture de quibus nella
dichiarazione IVA 2002 e avesse effettuato il relativo versamento di imposta.
L’A.S.I.A. spa si è costituita con controricorso.
La causa – originariamente avviata alla trattazione camerale con relazione ex art. 380 bis cpc e
quindi rimessa dal Collegio alla pubblica udienza – è stata discussa all’udienza del 13.11.13, in

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla
contro ricorrente sia con riferimento a pretese carenze di autosufficienza (apparendo invece la
formulazione del ricorso idonea ad investire compiutamente la Corte della censura proposta),
sia con riferimento alla pretesa irrilevanza della censura rispetto alla ratio decidendi della
sentenza gravata.
Nel merito, tuttavia, la censura di insufficienza della motivazione va giudicata infondata.
La difesa erariale lamenta che la Commissione Tributaria Regionale, giudicando violazione
meramente formale la mancata apposizione della dicitura ‘`1VA ad esigibilità immediata”
sulle fatture di cui si tratta, abbia annullato la ripresa fiscale relativa all’IVA 2003 – operata
dall’Ufficio in base al regime ~di esigibilità differita dell’IVA sulle fatture emesse nei
confronti di enti pubblici – sul presupposto di fatto che la contribuente avesse versato l’IVA nel
2002, anno di effettuazione delle prestazioni.
Secondo la ricorrente tale motivazione sarebbe insufficiente perché trascura la doglianza
svolta nell’appello dell’Ufficio secondo cui dagli atti di causa non emergeva alcuna prova
della circostanza che la contribuente avesse effettivamente versato nel 2002 l’IVA che
nell’atto impositivo impugnato veniva richiesta per il 2003.
Osserva al riguardo il Collegio che il fatto in relazione al quale la ricorrente lamenta il vizio
motivazionale della sentenza gravata è privo del requisito della decisività, prescritto
dall’articolo 360, n. 5, cpc.
Ai fini del giudizio sulla legittimità della ripresa operata dall’Ufficio per l’anno di imposta
2003, il fatto rilevante è se la contribuente avesse esercitato la facoltà di avvalersi del
regime di esigibilità immediata dell’IVA, non se – avendo esercitato tale facoltà ed essendo
quindi sorto a suo carico l’obbligo di pagare l’IVA nel 2002 – essa avesse adempiuto a tale
obbligo, versando effettivamente l’IVA nel 2002; infatti, una volta accertato in linea di fatto
che la contribuente aveva optato per il regime di esigibilità immediata, l’eventuale
accertamento del mancato versamento dell’IVA nel 2002 giustificherebbe una ripresa per
l’anno di imposta 2002, ma non mai per l’anno di imposta 2003, oggetto dell’atto impositivo
impugnato nel presente giudizio.

Ric. 2011 n. 06561 sez. MT – ud. 13-11-2013
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cui il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.

La Commissione Tributaria Regionale ha posto a base della sua decisione la seguente
ricostruzione di fatto: “la società ricorrente emise per l’esercizio 2002 la fatturazione all’ente
pubblico alla fine della prestazione eseguita e dichiarò negli F24 l’IVA per le fatture emesse
ancorché non incassate, riportando in contabilità a credito l’IVA esposta nelle fatture e tra i
clienti il credito per il lavoro eseguito il tutto ai sensi dell’articolo 5 del predetto DPR ; il
tutto invece di fatturare al momento dell’effettivo pagamento (2003) per poi fare la
dichiarazione dell’IVA proprio nell’anno dell’incasso (2003) e quindi effettuare I’ eventuale

territoriale ha desunto che “sostanzialmente all’epoca dei fatti non vi è stata evasione IVA la
quale peraltro contabilmente era stata correttamente segnalata”.
L’argomento che la contribuente aveva contabilizzato l’IVA sulle fatture in questione
nell’anno della relativa emissione (2002) invece che nell’anno di incasso degli importi
fatturati (2003) è autonomamente sufficiente – a prescindere da qualunque accertamento
sull’effettivo versamento dell’IVA nel 2002 – a sorreggere il convincimento della
Commissione Tributaria Regionale che la contribuente si fosse avvalsa della facoltà di
applicare il regime di esigibilità ordinaria, anziché differita, di tali fatture.
Né la concludenza di tale argomento risulta inficiata dal rilievo della difesa erariale che, per il
c.d. principio di derivazione di cui all’articolo 83 TUIR, le risultanze del bilancio rilevano ai
fini della determinazione dell’imposta sui redditi ma non anche ai fini dell’IVA; tale rilievo
potrebbe infatti sorreggere una censura di violazione di legge, non proposta dalla ricorrente,
ma non attinge la logicità e sufficienza della motivazione in fatto della sentenza gravata,
vale a dire dell’argomento induttivo secondo cui la contabilizzazione dell’IVA sulle fatture
in questione nell’anno di imposta 2002 costituisce comportamento concludente idoneo a
manifestare la volontà della contribuente di esercitare la facoltà di avvalersi del regime di
esigibilità ordinaria.
In conclusione il ricorso va respinto.
Le spese si compensano.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013

Il Consigliere relatore

Il Presidente

versamento” (pagina 2, secondo capoverso, della sentenza). Da tali circostanze il giudice

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