Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27596 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, (ud. 10/07/2018, dep. 30/10/2018), n.27596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al r.g.n.14312/2012 proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 1878/07/2011 della Commissione

tributaria centrale – sezione distaccata di Milano, depositata il 18

maggio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 luglio 2018 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione, da parte di B.G., del silenzio rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso delle ritenute effettuate ai fini IRPEF sulla indennità integrativa speciale ex lege n. 324 del 1959, tra il 1980 ed il 1990, la Commissione Tributaria Centrale – Sezione di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermava la decisione delle Commissioni Tributarie di secondo grado;

in particolare, la Commissione Tributaria Centrale riteneva che all’indennità integrativa speciale fosse stata riconosciuta natura non retributiva dalla legge istitutiva (L. n. 324 del 1954), le cui disposizioni non erano state abrogate nè modificate dalla legislazione successiva, e che il D.P.R. n. 601 del 1973, trattando delle agevolazioni e delle esenzioni, non poteva governare il regime delle indennità integrative speciali, riferendosi quest’ultimo ad un caso di esclusione dall’imposta;

avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate su unico motivo;

il contribuente non ha svolto attività difensiva;

il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’unico motivo di ricorso – rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 324 del 1959, del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 48 e del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42 (art. 360 c.p.c., n. 3) – è fondato alla luce del principio reiteratamente ribadito da questa Corte secondo cui: “l’indennità integrativa speciale, in quanto componente del reddito da lavoro dipendente, è assoggettata all’IRPEF, che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 48, ha ad oggetto tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d’imposta in dipendenza del lavoro prestato sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, anche di liberalità, mentre, per contro, l’esenzione prevista dalla L. 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, lett. e), è stata abrogata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42” (cfr. Cass. 21442/2017; Cass. 10028/2014; Cass. 4231/2006);

ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata che da tali principi si è discostata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

il consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell’intimato.

P.Q.M.

Accoglie ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito;

condanna B.G. alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.700,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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