Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27596 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21330-2017 proposto da:

T.A.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO DI SCIPIO;

– ricorrente –

contro

PORSCHE ITALIA SPA;

– intimato –

Nonchè da:

PORSCHE ITALIA SPA, in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CERULLI IRELLI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati GABRIELE CUONZO, LUCA TREVISAN;

– ricorrente incidentale –

contro

T.A.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMILIANO DI SCIPIO;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 544/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 22/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/05/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

T.A.A. convenne in giudizio la Porsche Italia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguiti al mancato funzionamento degli airbag di un’autovettura Porsche 911 Carrera 4 (di proprietà di S.L.) dal medesimo condotta in occasione di un sinistro avvenuto in data (OMISSIS), in un tratto dell’autostrada (OMISSIS);

dedusse che, a causa dell’asfalto bagnato, l’autovettura aveva improvvisamente perso aderenza andando a urtare – ripetutamente e con varie parti della carrozzeria – contro il guard-rail, senza che nessuno degli airbag si attivasse; lamentò quindi che le lesioni da esso riportate nell’occasione erano dipese da tale mancato funzionamento, imputabile ad un difetto di produzione del veicolo;

agì pertanto “a titolo di garanzia dei vizi e di buon funzionamento dell’autovettura, oltre che in virtù del risarcimento previsto dalla specifica normativa di settore di cui al D.P.R. n. 224 del 1998 e Direttiva CEE n. 374/1985, nonchè da ultimo in virtù del principio generale del neminem laedere ex art. 2043 c.c.”;

la convenuta si costituì in giudizio eccependo l’incompetenza per territorio del Tribunale di L’Aquila e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda;

il Tribunale respinse la domanda, con sentenza che è stata riformata dalla Corte di Appello, che ha affermato la concorrente responsabilità (nella misura del 50% ciascuno) della convenuta (cui era imputabile il difettoso funzionamento degli airbag) e dell’attore (per avere provocato lo sbandamento della vettura con un’imprudente condotta di guida);

ha proposto ricorso per cassazione il T. affidandosi a due motivi;

la Porsche Italia s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale basato su cinque motivi e illustrato da memoria; ad esso ha resistito, con controricorso, il T..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo del ricorso principale denuncia la falsa applicazione degli artt. 1227,1223 e 2056 c.c., con riferimento al D.P.R. n. 224 del 1988, art. 10 e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e “dei principi e delle norme che regolano il nesso di causalità materiale e giuridica”: il ricorrente contesta l’affermazione del suo concorso colposo ed assume “l’assoluta carenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 1227 c.c. e delle altre disposizioni richiamate nell’epigrafe in assenza di necessario ed adeguato nesso di causalità tra sinistro stradale e mancata attivazione degli airbags”;

il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sull’assunto che l'(auspicata) esclusione del concorso colposo del conducente comporta che l’integrale carico delle spese processuali gravi sulla resistente;

il primo motivo del ricorso incidentale censura l'”erronea ritenuta competenza territoriale” deducendo la violazione dell’art. 20 c.p.c., D.Lgs. n. 207 del 2005, art. 103, lett. d) e art. 115, comma 2 bis: premesso che la Corte ha respinto l’eccezione di incompetenza svolgendo un generico richiamo all’art. 20 c.p.c., la ricorrente evidenzia che l’azione del T. è basata su una responsabilità da prodotto fatta valere nei confronti di un soggetto che manifestamente non è il produttore del veicolo pretesamente difettoso e contesta la possibilità di applicare, in concreto, l’art. 20 c.p.c., che presuppone l’individuazione di un convenuto cui ascrivere una responsabilità da prodotto difettoso (non ricorrente nel caso, per mancanza della qualità di produttore nella Porsche Italia s.p.a.);

col secondo motivo dell’incidentale, viene denunciata l'”errata sussistenza della legittimazione passiva in capo a Porsche Italia s.p.a. in relazione al titolo di danno fatto valere dal sig. T.. Violazione e falsa applicazione di norme (D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3)”: la ricorrente rileva che la Corte ha affermato la legittimazione passiva della convenuta sul mero dato che anche nella comparsa di costituzione in appello la Porsche Italia aveva menzionato le lettere con cui il suo difensore aveva chiesto all’attore di poter visionare l’auto; assume che tale lettura integra una grave violazione del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 3 tanto più alla luce della interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE alla direttiva n. 85/374/CEE; evidenzia, infatti, che “produttore dell’auto, così come il titolare del marchio, non è Porsche Italia, che solo cura la distribuzione dei prodotti Porsche in Italia, ma Dott. Ing. (OMISSIS) con sede in (OMISSIS)” e conclude che, “poichè quest’ultima è una società con sede in un Paese membro dell’Unione Europea, neppure Porsche Italia risponderebbe quale produttore putativo ai sensi del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 4 che si applica solo “quando il produttore non sia individuato” ovvero si tratti di prodotti importati nell’Unione Europea da Paesi non membri, e non sia noto l’importatore”;

col terzo motivo (che denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e art. 116 c.p.c. nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo), la ricorrente incidentale si duole della “mancata considerazione dell’incidenza sulla prova del difetto e del rispettivo onere probatorio del comportamento del T. di dispersione della prova prima dell’introduzione del giudizio” (mediante cessione del veicolo che aveva reso impossibile un effettivo accertamento delle condizioni del mezzo e della funzionalità degli airbag);

il quarto motivo dell’incidentale censura – sotto i profili della violazione e della falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e della mancata considerazione di circostanze di fatto dedotte dalle parti – la ritenuta sussistenza di vizi nel veicolo;

col quinto motivo, la ricorrente incidentale si duole (deducendo la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 224 del 1988, art. 8 e art. 2729 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo) della “ritenuta sussistenza di un danno e di un nesso causale tra il preteso difetto e il danno”;

è pregiudiziale l’esame dei primi due motivi del ricorso incidentale, attinenti – rispettivamente – alla competenza territoriale e alla legittimazione passiva della società convenuta;

il primo motivo è inammissibile in quanto l’eccezione di incompetenza territoriale va proposta mediante la contestazione di tutti i possibili fori idonei a radicare la competenza avanti al giudice adito (contestazione che l’illustrazione del motivo non consente di ritenere avvenuta) “senza che possa avere al riguardo alcun rilievo l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto relativa al merito della controversia” (Cass. n. 19012/2007);

il secondo motivo è fondato;

premesso che alla fattispecie si applica, ratione temporis, la disciplina del D.P.R. n. 224 del 1988 (in quanto il danno si è verificato in data anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 206 del 2005), deve considerarsi che:

“l’importatore e distributore in Italia di un autoveicolo prodotto da un soggetto residente all’interno dell’Unione Europea non risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, giacchè in tal caso il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 3, comma 4, consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore” (Cass. n. 11710/2009, concernente il caso dello scoppio dell’airbag in un’autovettura Ford prodotta in Inghilterra dalla Ford e importata in Italia dalla distributrice Ford Italia);

nella specie non è contestato, in fatto, che l’automobile che si assume viziata sia stata fabbricata da società avente sede all’interno della Comunità Europea, nè che la Porsche Italia rivesta solo la qualità di distributrice in Italia;

va escluso che la mera circostanza che il difensore della Porsche Italia abbia menzionato missive con cui richiedeva al T. di poter visionare l’auto possa valere a superare il dato obiettivo dell’essere la società distributrice e non produttrice di veicoli realizzati all’interno della Comunità; nè può ravvisarsi in tale condotta processuale una sorta di “non contestazione”, considerato che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso “hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio” (Cass., S.U. n. 2951/2016) e che “la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d’ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (Cass., S.U., ibidem);

l’eccezione di difetto di legittimazione passiva risulta dunque fondata e avrebbe dovuto essere accolta dalla sentenza impugnata;

ne conseguono la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il rigetto della domanda attorea;

gli altri motivi del ricorso incidentale e quelli del ricorso principale restano assorbiti;

ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, atteso l’esito alterno dei giudizi di merito, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 263/2005 (applicabile ratione temporis, trattandosi di controversia iniziata nel dicembre 2006);

non ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater nè in relazione al ricorso incidentale (parzialmente accolto), nè in ordine a quello principale, dichiarato assorbito.

P.Q.M.

La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, accoglie il secondo, dichiarando assorbiti i restanti motivi dell’incidentale e quelli del ricorso principale; cassa e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del T., compensando le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA