Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27596 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27596 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 26045-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
APRILE BIAGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
n.405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato
e difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1601/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 27/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti di Aprile Biagio (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 1601/17/2016,
depositata in data 27/04/2016, con la quale – in controversia
concernente l’impugnazione l’impugnazione del silenzio-rifiuto

dell’IRPEF versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale
lavoratore dipendente e soggetto colpito dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e
Siracusa, – è stata confermata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, hanno, richiamando quanto esposto dai
giudici di primo grado, sostenuto, con riferimento all’istanza del
contribuente di rimborso, presentata nel febbraio 2009, che era
infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del
contribuente (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto al rimborso
sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che aveva effettuato
l’esborso), operando la agevolazione anche a favore dei contribuenti
che hanno già pagato le imposte e che l’istanza di rimborso era stata
effettuata nel biennio decorrente dall’entrata in vigore della
1.31/2008, di conversione del d.l. 31.12.2007 n. 248.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato atto di rinuncia
a: ricorso ed il controricorrente ha depositato memoria; il Collegio ha
disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
1.La ricorrente lamenta, con il primo ed il secondo motivo, la
violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9
comma 17 1.289/2002,

10 comma 665 1.190/2014, dovendo

ritenersi, da un lato, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R.,
che il beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano già adempiuto
Ric. 2016 n. 26045 sez. MT – ud. 25-10-2017
-2-

opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso

agli obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla luce dello ius

superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto siano esclusi
i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte tramite
ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa riferita
alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di
dichiarazioni dei redditi.

prosecuzione del presente giudizio, ha successivamente rinunciato al
ricorso, preso atto dell’orientamento di questo giudice di legittimità
consolidatosi dopo la proposizione del ricorso.
2. Preso atto di quanto sopra esposto, ne consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi
anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento deHa
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire
(cfr. Cass. SU 25278/2006; Cass. 23515/2007; Cass. 17585/2012).
3.

Atteso

il

consolidarsi

della

giurisprudenza

di

legittimità,

sull’oggetto del contendere, solo in epoca recente, ricorrono giusti
motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
presente giudizio di legittimità.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, in ogni caso, non si applica l’art. 13 comma 1- quater,
cl.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il
contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso
di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei
ricorrente, il recupero dello stesso in danno deila parte
soccombente).

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese
del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

La stessa ricorrente Agenzia, essendo venuto meno l’interesse alla

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