Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27596 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 27596 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

SENTENZA
sul ricorso 4354-2011 proposto da:
IELPO EGIDIO LPIG1)E66C06E483U, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato
SAPONARA MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
SABELLA GIUSEPPE, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;

– intimata avverso la sentenza n. 354/08/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di CATANZARO del 22.4.2010, depositata il 26/08/2010;

8937-

Data pubblicazione: 10/12/2013

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
13/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO;
udito per il ricorrente l’Avvocato Marco Saponara (per delega avv.
Giuseppe Sabella) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

APICE che ha concluso per raccoglimento del 1° motivo del ricorso,
assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Egidio Ielpo ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza con
cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, riformando la sentenza di primo
grado, ha respinto il suo ricorso avverso gli avvisi di accertamento IVA-IRPEF-IRAP relativi
agli anni 1999, 2000 e 2001, effettuati con determinazione presuntiva dei ricavi e dei volumi di
affari sulla scorta degli studi di settore ex art. 62 bis D.L. 331/93.
Il ricorso si fonda su tre motivi.
L’Agenzia delle entrate non si è costituita
La causa – originariamente avviata alla trattazione camerale con relazione ex art. 380 bis cpc e
quindi rimessa dal Collegio alla pubblica udienza – è stata discussa all’udienza del 13.11.13, in
cui il Procuratore Generale ha concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 57, secondo comma, D.Lgs. 546/92 in cui la Commissione Tributaria Regionale
sarebbe incorsa non rilevando l’ inammissibilità delle deduzioni svolte per la prima volta in
appello dall’Ufficio in ordine alle pretese anomalie della contabilità e delle condizioni di
esercizio dell’attività svolta dal contribuente. Il motivo va disatteso perché, come esattamente
osservato dal giudice territoriale, le argomentazioni spese nell’appello dell’Ufficio in ordine
alle anomalie

ravvisabili nella contabilità della contribuente non costituiscono nuove

eccezioni (ossia fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato da controparte)
ma mere difese, ossia argomentazioni volte a confutare in fatto o in diritto le contestazioni
mosse dal contribuente sulla legittimità dell’atto impugnato o sulla fondatezza della pretesa
tributaria. In proposito è opportuno ricordare che ancora di recente questa Corte ha ribadito
che “In tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto
dall’art. 57, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda l’eccezione in
senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto
in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della

Ric. 2011 n. 04354 sez. MT – ud. 13-11-2013
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E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle
contestazioni già dedotte in giudizio, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni
dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in
senso tecnico.” (così Cass. 14486/13; conformi Cass. 12008/11, Cass. 3338/11).
Col secondo motivo il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli
32, 33 e 39 DPR 600/73 e 62 sexies D.L. 331/93 in cui la Commissione Tributaria Regionale
sarebbe incorsa ritenendo fondata una pretesa impositiva basata esclusivamente sugli studi di

ulteriori riscontri, ad offrire la prova dell’evasione fiscale.
Il motivo di ricorso va disatteso perché non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata, la
quale ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato non in base all’affermazione di
diritto (non rinvenibile nella sentenza) che le risultanze degli studi di settore sarebbero di per
sé sole sufficienti a fondare un accertamento tributario (a pag, 4, righi 3/5, della sentenza si
legge anzi l’affermazione opposta), bensì in base al duplice accertamento di fatto (che non ha
formato oggetto di specifica impugnazione da parte del contribuente ai sensi dell’articolo 360
n. 5 cpc) che:
1) Dalla contabilità della contribuente emergevano anomalie tali giustificare l’utilizzo
dei parametri; si veda la sentenza gravata, a pag. 3, rigo 30: “la presunzione di gravi
incongruenze emerge già dalle stesse cifre dichiarate dal contribuente”; a pag. 4,
righi 16/18: “le discordanze rilevate costituiscono elementi indiziari che confermano
le risultanze degli studi di settore che giustificano l’accertamento induttivo”; ancora a
pag. 4, righi 40/42: “nel caso di cui si discute le omesse operazioni imponibili hanno
a fondamento i riscontri puntualmente descritti nell’avviso di accertamento che
rendono le presunzioni gravi, precise e concordanti’ .
2) Il contribuente non aveva superato la presunzione a lui sfavorevole; si veda la
sentenza gravata, a pag. 4, righi 9/10 “è pacifico che il contribuente non ha fornito la
prova atta a vincere la presunzione in ordine agli studi di settore” e righi 48/50:
“dalle carte processuali non emerge alcun elemento probatorio rilevante fornito dal
contribuente atto a vincere la presunzione in ordine alle precise contestazioni; né la
documentazione prodotta dal contribuente è rilevante a dimostrare lo scostamento
dai valori parametrici”;
Deve peraltro aggiungersi che, sul presupposto dei suddetti accertamenti di fatto, la sentenza
gravata è conforme a diritto, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito, con la sentenza
26635/09, che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione
dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui
gravità, precisione e concordanza nasce in esito al contraddittorio con il contribuente; che in
sede di contraddittorio il contribuente ha l’onere di provare la sussistenza delle condizioni che
giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli
“standards”; che se il contribuente non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede

kic. 2011 n. 04354 sez. MT – ud. 13-11-2013
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settore, ancorché questi ultimi costituiscano presunzioni semplici inidonee, in assenza di

amministrativa l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli
“standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente,
nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta
all’invito.
Con il terzo motivo si lamenta l’omessa motivazione circa il fatto controverso decisivo che il
contribuente avrebbe esercitato, negli anni oggetto di accertamento, un’attività commerciale
diversa da quella individuata nello studio di settore.

Il motivo è inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, perché esso si
fonda sull’affermazione che:

“il contribuente ha dimostrato con copiosa

documentazione allegata di aver esercitato un’attività che, negli esercizi 1999-2001,
non era soggetto ad alcuno studio di settore”, ma non specifica in cosa consista detta
documentazione, né ne riproduce almeno sommariamente il contenuto, né indica in
quale sede processuale essa sarebbe stata prodotta, né infine precisa la sede in cui, nel
fascicolo d’ufficio o in quelli di parte, essa sia rinvenibile (Cass. 12239/07, Cass.
29279/08); va peraltro aggiunto, infine, che all’indicato difetto di autosufficienza del
ricorso non pone rimedio la riproduzione di uno stralcio della sentenza di primo grado
che si legge a pagina 6 della memoria difensiva 7.11.13, giacché l’inammissibilità
del ricorso non può essere sanata con integrazioni successive.
In secondo luogo, il motivo è inammissibile perché la circostanza di fatto alla quale si
riferisce la censura di omessa motivazione – ossia la circostanza della sussistenza di un
errore del contribuente nella indicazione, in sede di attribuzione della partita IVA,
del codice dell’attività economica da lui esercitata – è priva del requisito della
decisività. La Commissione Tributaria Regionale ha infatti ritenuto irrilevante detto
supposto errore (vedi pag. 50/52; “Non rileva il supposto errore per provare la
discrasia tra i dati che hanno come risultato un reddito di impresa quasi irrisorio; ciò
anche rispetto al volume d’affari delle attività”) e tale statuizione di irrilevanza non
ha formato oggetto di autonoma censura in ricorso, cosicché il terzo mezzo risulta
inammissibile (oltre che per mancanza di autosufficienza, anche) perché, quand’anche
astrattamente fondato, non sarebbe tuttavia idoneo a portare alla cassazione della
sentenza gravata.
Nulla sulle spese, non essendosi l’Agenzia delle entrate costituita in questa sede.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi.

I fl int 2013

PQM
Rigetta il ricorsoi
Così deciso in Roma il 13 novembre 2013
Funzionario Giudiziario

Il Presidente

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