Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27595 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 24/05/2019, dep. 29/10/2019), n.27595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7878-2018 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STEFANO

LONGANESI 9, presso lo studio dell’avvocato CARMELO RUSSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO PIETROPAOLO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO TOSCANO COSTRUZIONI SPA IN LCA in persona del Commissario

Liquidatore D.ssa P.F., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO FEA 6, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ASCENZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SERENA PAOLINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/05/2019 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI..

Fatto

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

1.La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 2257 del 13/2/2017, rigettando l’impugnazione principale proposta da B.A., nonchè l’impugnazione incidentale proposta dall’Istituto Toscano Costruzioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, ha confermato la sentenza n. 714 del, 7/12/2012 del Tribunale di Vibo Valentia, con la quale:

a) era stata accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di leasing, stipulato tra le parti in data 31/1/1984, per inadempimento dell’utilizzatrice B.A.;

b) quest’ultima era stata condannata all’immediato rilascio del bene immobile sito in (OMISSIS), in favore dell’Istituto Toscano libero da persone e da cose;

c) l’Istituto era stato condannato alla restituzione in favore di B.A. degli importi ricevuti a titolo di rate, per il periodo compreso tra la stipulazione del contratto (31/1/1984) e la data dell’inadempimento (31/10/1986) e nella misura contrattualmente stabilita, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al soddisfo;

d) la B. era stata condannata al pagamento, in favore dell’Istituto, della penale, contrattualmente prevista ed equamente ridotta nella complessiva somma di 60 mila Euro, oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora (27/3/1992) fino al di dell’effettivo soddisfo.

2. B.A. ha proposto ricorso avverso la suddetta sentenza, articolando 4 motivi.

3.Ha resistito con controricorso l’Istituto Toscano Costruzioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

4.In vista dell’odierna adunanza hanno depositato atti di rinuncia agli atti del presente giudizio di legittimità (controfirmati dai rispettivi legali) a seguito di intervenuta definitiva transazione della vertenza: dapprima, la ricorrente B.A.; e, poi, l’Istituto Toscano.

5. Il processo dev’essere dichiarato estinto ex art. 390 c.p.c..

Invero, con distinti atti ritualmente depositati in vista dell’odierna adunanza, B.A. ha rinunciato al ricorso, mentre l’Istituto Toscano Costruzioni s.p.a. in liquidazione ha rinunciato al controricorso. Entrambe le dichiarazioni risultano sottoscritte anche dai legali delle parti e adducono l’intervenuta definitiva transazione della vertenza, oggetto di giudizio.

In difetto di richiesta, non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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