Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27595 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27595 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
sul ricorso 24197-2016 proposto da:
MANZI LUIGI, socio ed ex Amministratore della società Blu M
Ascensori S.R.L. in liquidazione C.F.03353550712, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA n.320, presso lo studio
dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente avverso la sentenza n. 787/27/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE SEZIONE DELLA PUGLIA SEZIONE
DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 30/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Data pubblicazione: 21/11/2017

Fatti di causa
Manzi Luigi,

“quale socio ed ex amministratore”

della Blu M.

Ascensori srl in liquidazione (società cancellata dal Registro delle
Imprese nel dicembre 2013) propone ricorso per cassazione, affidato
ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste
con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria

depositata in data 30/3/2016, con la quale – in controversia
concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso
per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute dalla società Blu M. Acensori
srl in relazione all’anno di imposta 2007 – è stata confermata la
decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello hanno preliminarmente dichiarato
inammissibile il gravame proposto dall’ex amministratore Manzi Luigi
e dal liquidatore Paradisi, in quanto, “al momento della proposizione
dell’appello, datato 23/6/2014, la società era stata già cancellata dal
registro delle imprese in data 17.12.2013”,

con la conseguente

perdita di capacità di rappresentanza della società di tutti i suoi
organi.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, l’omesso esame, ex
art.360 n. 5 c.p.c. di un fatto decisivo ed oggetto di discussione tra
le parti
2.

La censura è inammissibile, in quanto la qu3stione (di diritto,

peraltro, e non di fatto) del venir meno della capacità processuale
dell’ex amministratore e dell’ex liquidatore della società cancellata
dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado ha
formato specifico oggetto di esame nella decisione qui impugnata.

Pie.. 2016 n. 24197 sez. MT – ud. 25-10-2017
-2-

Regionale della Puglia Sezione staccata di Foggia n. 787/27/2016,

Peraltro, nel ricorso per cassazione, in modo non coerente e
contraddittorio, si lamenta, nella sostanza, che la sentenza di primo
grado non poteva essere più pronunciata nei confronti della società
in quanto soggetto ormai estinto, trattandosi di “sentenza inutiliter

data”, ma il motivo non coglie la ratio decidendi perché la C.T.R. si è
fermata al rilievo preliminare dell’inammissibilità del gravame

Ancora, questa Corte (Cass.6835/2017) ha di recente affermato che

“l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione
dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per
il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il
motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario,
bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello,
sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma
1„ n. 5, c.p.c., nel testo riformulato dall’art. 54 del di. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il motivo deve
essere dichiarato inammissibile”.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il
ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM
Dichiara

inammissibile

il

ricorso;

condanna

il

ricorrente al

pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in C 6.000,00, a titolo di compensi,
oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed
accessori di legge.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrentie, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

proposto dall’ex amministratore e dall’ex liquidatore della società.

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