Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27595 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. III, 02/12/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 02/12/2020), n.27595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23069-2018 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40,

presso lo studio dell’avvocato DAVID MORGANTI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

COGEL SPA IN LIQUIDAZIONE ORA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

del liquidatore volontario e L.R. Dott. G.P. e del

liquidatore giudiziale prof. A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI STRANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

FERROVIENORD SPA, in persona del l.r.p.t. avv. N.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso

lo studio dell’avvocato MARCO ARATO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA RAFFAELLO PERFETTI;

– controricorrente –

Nonchè da:

COGEL SPA IN LIQUIDAZIONE ORA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

del liquidatore volontario e L.R. Dott. G.P. e del

liquidatore giudiziale prof. A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI STRANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

FERROVIENORD SPA, in persona del l.r.p.t. avv. N.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso

lo studio dell’avvocato MARCO ARATO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA RAFFAELLO PERFETTI;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

GENERALI ITALIA SPA;

– intimata –

Nonchè da:

FERROVIENORD SPA, in persona del l.r.p.t. avv. N.P.

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso

lo studio dell’avvocato MARCO ARATO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA RAFFAELLO PERFETTI;

– ricorrente incidentale –

contro

COGEL SPA IN LIQUIDAZIONE ORA IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona

del liquidatore volontario e L.R. Dott. G.P. e del

liquidatore giudiziale prof. A.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI STRANO, che la rappresenta e difende;

GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale Dott.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PAISIELLO 40,

presso lo studio dell’avvocato DAVID MORGANTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 534/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata n data 1/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Generali Italia S.p.a. propose appello avverso la sentenza n. 11731/2015 emessa dal Tribunale di Milano il 14 ottobre 2015, con la quale: 1) Ferrovienord S.p.a. era stata condannata al pagamento, in favore di Cogel S.p.a., della somma di Euro 7.468.694,96, oltre interessi legali, a titolo di restitutio in integrum conseguente alla risoluzione del contratto di appalto per la stazione di (OMISSIS); 2) Cogel S.p.a. era stata condannata al pagamento, in favore di Ferrovienord S.p.a., della somma di Euro 887.239,21, oltre interessi legali, a titolo di penale contrattualmente pattuita in relazione al contratto di appalto per la stazione di (OMISSIS) e della somma di Euro 63.193,61, oltre interessi legali, a titolo di costo dell’assicurazione contro la rovina delle opere, per l’appalto di (OMISSIS); 3) erano state dichiarate inammissibili le domande proposte dalla terza Assicurazioni Generali S.p.a. e 4) compensate tra le parti le spese di lite;

l’appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata, chiese che, ritenuto ammissibile il suo intervento in causa, fossero accolte le conclusioni già formulate nel primo grado di giudizio, e quindi che fosse condannata Ferrovienord S.p.a., in solido con Cogel S.p.a., a restituire all’appellante la somma di Euro 680.406,91, da questa corrisposta a Ferrovienord S.p.a. nel gennaio 2012, in forza di decreto ingiuntivo con tutti gli accessori per interessi e rivalutazione monetaria, oltre alle spese di lite;

si costituirono le appellate Ferrovienord S.p.a. e Cogel S.p.a., resistendo al gravame e proponendo entrambe appello incidentale avverso la predetta sentenza per ottenere la parziale riforma della stessa con riguardo alle statuizioni di condanna e a quelle di rigetto delle richieste risarcitorie da entrambe formulate sul presupposto dell’inadempimento della controparte;

con successivo atto di appello Ferrovienord S.p.a. impugnò, in via principale, la stessa sentenza;

la Corte di appello di Milano, riunite le impugnazioni proposte, con sentenza n. 534/2018, pubblicata in data 1 febbraio 2018, rigettò in parte per infondatezza la domanda di Cogel S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo volta ad ottenere la condanna di Ferrovienord S.p.a al pagamento di Euro 7.468.694,96 e, per l’effetto, condannò Ferrovienord S.p.a. a pagare a Cogel S.p.a. la somma di Euro 1.310.953,72, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; in accoglimento dell’appello proposto da Generali Italia S.p.a., condannò Cogel S.p.a. a corrispondere all’appellante da ultimo indicata la somma di Euro 680.406,91, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; regolò tra le parti le spese del doppio grado del giudizio di merito e confermò nel resto la sentenza impugnata; avverso la decisione della Corte di merito Generali Italia S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

Cogel S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale basato su un unico motivo;

a tale ricorso incidentale ha resistito con controricorso Ferrovienord S.p.a.;

al ricorso principale anche Ferrovienord S.p.a. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale articolato in due motivi;

a quest’ultimo ricorso incidentale hanno resistito, con distinti controricorsi, sia Generali Italia S.p.a. che Ferrovienord S.p.a..

Cogel S.p.a. in liquidazione e in concordato preventivo e Generali Italia S.p.a. hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

alla luce della molteplicità e della rilevanza delle questioni poste dai motivi dei ricorsi proposti si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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