Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27594 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27594 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA

.,/217

sul ricorso 22744-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
ANTOCI CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA
n.405, presso lo studio dell’avvocato STEFANO CASU, rappresentato
e difeso dall’avvocato FRANCESCO PANNUZZO;
– controrícorrente avverso la sentenza n. 3535/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 14/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
due motivi, nei confronti di Antoci Carmelo (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 3535/18/2015,
depositata in data 14/08/2015, con la quale – in controversia
concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale soggetto
colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le
Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è stata confermata la
decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del
contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame
dell’Ufficio erariale, hanno sostenuto che, alla luce dell’emanazione
del comma 665 dell’art.1 della I. 23.12.2014 n. 190, in modifica
dell’art.9 comma 17 I. 289.2002, non essendo in discussione che il
contribuente fosse lavoratore dipendente negli anni di imposta
indicati, ricorrevano i presupposti richiesti dal legislatore per il
rimborso.
A seguito di deposito di proposté, ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
1, La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex
art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 comma 171.289/2002, 1 comma 665
1.190/2014 e 12 e 14 delle Preleggi, dovendo ritenersi,
contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., anche alla luce dello
ius superveniens citato, che dall’agevolazione fiscale in oggetto siano
esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte
tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa
riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in
sede di dichiarazioni dei redditi. In ogni caso, la C.T.R. non avrebbe
considerato che l’Amministrazione finanziaria aveva sempre
Ric. 2016 n. 22744 sez. MT – ud. 25-10-2017
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dall’Amministrazione finanziaria ad istanza di rimborso dell’IRPEF

contestato che il contribuente avesse effettivamente dato
dimostrazione, ai fini del chiesto rimborso, del versamento, tramite
ritenuta, da parte del datore di lavoro. Con il secondo motivo, la
ricorrente denuncia poi la violazione, ex art360 n. 4 c.p.c.,
dell’art.112 c.p.c., avendo i giudici di appello omesso di pronunciare
sull’appello proposto dall’Ufficio e sulla questone relativa alla

imposta.
2. Le due censure sono infondate.
2.1. Quanto al secondo motivo, implicante error in procedendo,
occorre richiamare, laddove si possa ritenere che l’argomentazione
difensiva esposta dall’Ufficio costituisse effettivamente motivo di
appello sul quale la C.T.R. ha omesso di pronunciarsi, quanto già
affermato da questa Corte (Cass.2313/2010; Cass.21257/2014;
Cass.21968/2015;Cass. 11838 e 16171/2017): “alla luce de/principi
di economia processuale e della ragionevole durata del processo
come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost.,
nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art.
384 cod. proc. civ, ispirata a tali principi, una volta verificata
l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione
può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e
decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta
con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da
rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello
(determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito),
sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori
accertamenti di fatto”.

Il principio di diritto si trova confermato

anche nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 2731 del
2017.
2.2. Tanto premesso, il primo motivo, è infondato.
Questa Corte ha, infatti, affermato il principio, da cui non vi è motivo
di discostarsi, secondo cui, aldilà dello specifico tenore del dato
letterale (“./ soggetti … possono definire in maniera automatica la
propria posizione … La definizione si perfeziona versando, entro il
Ric. 2016 n. 22744 sez. MT – ud. 25-10-2017
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rimborsabilità in favore dei lavoratori dipendenti, sostituiti di

l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi,
diminuito al 10 per cento …”), la disciplina prevista dalla L. n. 289
del 2002, art. 9, comma 17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e
1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990,
nvestente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi

pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a
definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto;
in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il
rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi
riconoscersi alla disposizione ndicata carattere di “ius superveniens”
tale da rendere quanto già versato non dovuto

“ex post”

(cfr.

Cass.13760/2013; Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in
riferimento ad analoghi benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la
materia contributiva, Cass. 3832/12, 11247/10, 11133/10).
Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1
comma 665 1.190/2014, di natura

“innovativa e retroattivamente

efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i
soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte
di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in tema di aiuti
di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso
dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la
necessità del rispetto del termine biennale di presentazione
dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992.
In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad
oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in
relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed
entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato
effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto)
possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi

Ri 2016 n. 22744 sez. MT – ud. 25-10- ?017
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articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non ha effettuato

del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al
giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).
Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema
di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,

sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(cd. “sostituito”) nella sua qc.alità di lavoratore dipendente.” (Cass.
nn. 14406/2016, 18905/2016).
Di conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di
rimborso, sia stata già versata e tramite ritenute operate dal
sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio.
4.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità solo in epoca
recente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il contributo
non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna
della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM
Là Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra
:e parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.

comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal

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