Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27594 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35451/2019 R.G. proposto da:

Avv. M.D., da sè medesimo rappresentato e difeso, con

domicilio eletto in Roma, via Cossignano, n. 3;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimata –

e

Avv. L.V., in qualità di curatore speciale del minore

MO.DI.;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale per i

minorenni di Roma depositata il 14 novembre 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Mercolino Guido;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale ZENO Immacolata, che ha chiesto la

dichiarazione di competenza del Tribunale per i minorenni di Roma.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Roma, pronunciando in via non definitiva sul ricorso proposto da A.M. ai sensi dell’art. 333 c.c. nei confronti del coniuge M.D., dopo aver provveduto in via cautelare alla sospensione di quest’ultimo dall’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Di., con decreto del 14 novembre 2019 ha nominato un curatore speciale al minore e disposto procedersi a c.t.u. per la valutazione delle competenze genitoriali dei genitori e dei rapporti di questi ultimi con il figlio, nonchè per l’ascolto del minore e l’individuazione della soluzione più opportuna ai fini del collocamento di quest’ultimo e della determinazione delle modalità e dei tempi di permanenza presso il genitore non collocatario;

che, nell’adottare i predetti provvedimenti, il Tribunale ha dichiarato infondata l’eccezione d’incompetenza sollevata dal resistente in relazione alla pendenza di un ricorso per separazione personale dei coniugi promosso dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, osservando che, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.p.c., come modificato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il conflitto tra il tribunale ordinario adito per l’affidamento del minore ed il tribunale per i minorenni adito per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 330 c.c. e ss. dev’essere risolto secondo il criterio della prevenzione, nella specie operante a favore del Giudice minorile;

che avverso il predetto decreto il M. ha proposto istanza di regolamento di competenza, per un solo motivo;

che l’ A. e il curatore del minore non hanno svolto attività difensiva.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 38 disp. att. c.p.c., sostenendo che l’applicazione del criterio della prevenzione, comportando la sottrazione al tribunale ordinario della competenza in ordine alle domande reciprocamente proposte dai genitori, si pone in contrasto con il principio della concentrazione delle tutele, il quale esclude l’ammissibilità di una valutazione atomistica della vicenda, al fine di evitare decisioni contrastanti in ordine alla capacità dei genitori di istruire, educare e mantenere la prole;

che al predetto principio si ispira anche la disciplina dettata dall’art. 38 cit., che attribuisce al tribunale ordinario la competenza in ordine alle azioni volte ad ottenere provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale, se proposte in pendenza di un giudizio di separazione o divorzio o di un giudizio di cui all’art. 316 c.c.;

che la predetta disciplina trova giustificazione nella connessione oggettiva e soggettiva tra le predette domande, che ne legittima la proposizione congiunta dinanzi al giudice del conflitto familiare, e nell’esigenza di garantire la coerenza tra i provvedimenti riguardanti l’affidamento della prole e quelli ablativi e limitativi della responsabilità genitoriale;

che il ricorso è inammissibile;

che il decreto impugnato, pur contenendo l’affermazione della competenza del Tribunale per i minorenni, in relazione all’eccezione d’incompetenza sollevata dal ricorrente, non ha carattere decisorio nè definitivo, non recando alcuna statuizione in ordine al merito della domanda proposta nei confronti di quest’ultimo, dal momento che il Giudice minorile si è limitato ad adottare provvedimenti necessari per garantire la rappresentanza in giudizio del minore e ad impartire disposizioni per l’istruzione della causa, senza pronunciarsi neppure in via non definitiva in ordine alla richiesta di ablazione o limitazione della responsabilità genitoriale;

che l’ordinanza con la quale il giudice detta i provvedimenti relativi all’istruzione della causa, non ha natura di decisione, affermativa o negativa, sulla competenza, neppure in presenza della relativa eccezione di parte, a meno che la predetta natura non emerga, in termini di assoluta e oggettiva incontrovertibilità, dallo stesso provvedimento, evenienza questa che ricorre allorquando risulti, in modo inequivoco ed oggettivo, che il giudice, nell’esprimersi sulla questione di competenza, ha inteso fare luogo ad una valutazione che reputa non più discutibile;

che, fatta eccezione per quest’ultima ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, avverso la predetta ordinanza non è proponibile il regolamento di competenza, trattandosi di un mezzo d’impugnazione non utilizzabile, in assenza di un provvedimento decisorio, al fine di ottenere una pronuncia preventiva sulla competenza (cfr. Cass., Sez. VI, 8/02/2018, n. 3150; 30/12/ 2011, n. 30254);

che, in contrario, non vale richiamare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce carattere decisorio e definitivo ai provvedimenti di cui agli artt. 330,333 e 336 c.c., anche se adottati in via non definitiva, in quanto aventi ad oggetto diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, nonchè modificabili e revocabili soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto, e quindi idonei ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure rebus sic stantibus, fatta eccezione soltanto per l’ipotesi in cui gli stessi abbiano carattere meramente temporaneo ed urgente (cfr. Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359; Cass., Sez. I, 25/07/2018, n. 19780; 21/11/ 2016, n. 13633; 29/01/2016, nn. 1743 e 1746);

che tale indirizzo si riferisce infatti all’ipotesi in cui il giudice investito della domanda di adozione dei predetti provvedimenti abbia emesso, nel corso del procedimento, statuizioni che, pur non segnando la conclusione del procedimento, risultino idonee ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull’esercizio della responsabilità genitoriale, laddove nel caso in esame il decreto impugnato si è limitato ad impartire disposizioni per la prosecuzione dell’istruttoria;

che l’affermazione della competenza del Tribunale per i minorenni, contenuta nel decreto impugnato, trova d’altronde conforto nell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., come novellato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, art. 3, il tribunale per i minorenni resta competente a conoscere della domanda diretta ad ottenere la declaratoria di decadenza o la limitazione della potestà dei genitori ancorchè, nel corso del giudizio, sia stata proposta dinanzi al tribunale ordinario una domanda di separazione personale dei coniugi o di divorzio, trattandosi di interpretazione aderente al dato letterale della norma e rispettosa del principio della perpetuatio jurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c., nonchè coerente con ragioni di economia processuale e di tutela dell’interesse superiore del minore, che trovano fondamento nell’art. 111 Cost., nell’art. 8 della CEDU e nell’art. 24 della Carta di Nizza (cfr. Cass., Sez. VI, 23/01/2019, n. 1866; 31/07/2018, n. 20202; 12/02/2015, n. 2833);

che la mancata costituzione delle intimate esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali;

che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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