Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27593 del 29/10/2019

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 29/10/2019), n.27593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15224-2017 proposto da:

CASA DI CURA VILLA MICHELINO FRA.RO. SRL, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENZO PAOLINI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO in persona del Direttore

Generale legale rappresentante p.t. Dott. P.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA GENTILE DA FABRIANO, 3,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAVALIERE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROBERTO CAPPELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2001/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 05/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/04/2019 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. diretto al Tribunale di Catanzaro la Casa di Cura Villa Michelino FRA.RO srl, premesso di essere una struttura sanitaria privata erogatrice di prestazioni di specialistica ambulatoriale accreditata dal SSR ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quater operante nel territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro, espose: che l’ASP di Catanzaro, in base all’art. 8 quinquies del detto D.Lgs., era tenuta annualmente a stipulare con le strutture accreditate accordi-contratti per regolamentare i rapporti economici e giuridici nascenti dall’erogazione delle prestazioni per le quali vi era accreditamento; che per l’anno 2010 il contratto tra ASP di Catanzaro e Casa di Cura Villa Michelino FRA.RO srl era intervenuto solo in data 12-102010, e quindi ad anno quasi scaduto; che in detto contratto il tetto massimo di spesa era stato fissato in Euro 2.984.338,72 (poi portato, con successivo atto aggiuntivo, ad Euro 3.240.624,68), ed era previsto che nulla sarebbe toccato alla Casa di Cura per le prestazioni sanitarie dalla stessa erogate alla data del 31-10-2010 oltre il 90% dell’indicato tetto massimo; che siffatta clausola era illegittima e vessatoria, in quanto predisposta dall’ASP a periodo ormai decorso e senza tenere conto che la Casa di Cura, facendo legittimo affidamento alle condizioni ed ai limiti di spesa previsti nel contratto relativo all’anno 2009 (stipulato il 1-4-2010), aveva già erogato prestazioni per un importo maggiore; che il contratto era illegittimo sia in quanto non preceduto da alcuna trattativa sia perchè, essendo stato stipulato ad anno già terminato, era da ritenersi in violazione dei principi di buona fede ed affidamento nei rapporti tra privati, sia infine perchè in frode alla legge.

Tanto premesso chiese, previa declaratoria di nullità del contratto o della menzionata clausola vessatoria, la condanna della ASP di Catanzaro al pagamento delle somma di Euro 1.022.354,46 per prestazioni rese oltre previsto limite.

Si costituì la ASP di Catanzaro e chiese il rigetto della domanda. L’adito Tribunale rigettò il ricorso.

Con sentenza 2001/2016 del 5-12-2016 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato il gravame proposto dalla Casa di Cura Villa Michelino FRA.RO srl; in particolare, per quanto rileva, la Corte: 1) ha, in via generale, confermato la legittimità della previsione di tetti di spesa con effetto retroattivo per l’anno in corso; al riguardo ha richiamato la decisione 3/12 adottata in tal senso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che aveva evidenziato che siffatta previsione era diretta conseguenza degli obblighi di contenimento della spesa sanitaria, rispetto ai quali la tempestività del contratto rimaneva solo un auspicio raccomandato e la cui violazione non poteva quindi comportare alcuna nullità del contratto per frode alla legge; 2) ha escluso, in esito all’esame delle pattuizioni contrattuali, la vessatorietà della clausola 3.2; al riguardo ha evidenziato che dette pattuizioni dimostravano la consapevolezza delle parti che il contratto veniva sottoscritto ad anno in corso, allorchè gran parte delle prestazioni era stata resa, e che, proprio in base a detta situazione, avevano convenuto di accettare il volume e la tipologia di prestazioni erogabili nonchè il limite massimo di spesa; la clausola appariva, pertanto, il frutto di una contrattazione puntuale rispetto alla concreta fattispecie in esame, necessaria per comporre gli interessi delle parti; a fronte dell’obbligo della ASP di rispettare il necessario contenimento della spesa pubblica, la Casa di Cura era ben a conoscenza, al momento della stipulazione del contratto (12-102010), del numero di prestazioni già erogate, e poteva quindi consapevolmente rifiutarne la sottoscrizione; 3) ha, infine, ritenuto irrilevante il contenuto del precedente contratto per l’anno 2009, stipulato in data 1-4-2010.

Avverso detta sentenza la Casa di Cura Villa Michelino FRA.RO srl propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi ed illustrato anche da successive memorie.

La Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catanzaro resiste con controricorso anch’esso illustrato da successive memorie, tardivamente depositate oltre i termine di cui all’art. 380 bis c.p.c., n. 1 (camera consiglio del 17-4-2019; memorie dell’8-4-2019).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando “omesso esame circa un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti”, si duole, innanzitutto, che la Corte d’Appello abbia omesso di considerare che con Delib. n. 89 del 2010 la Giunta Regionale aveva stabilito l’ammontare complessivo dei limiti di spesa riferiti non alle singole strutture bensì alle Aziende sanitarie del territorio calabrese, sicchè la conoscenza del limite di spesa regionale acquisita con la detta Delib. non coincideva con la conoscenza del proprio budget, come invece erroneamente supposto dalla Corte; la ricorrente, inoltre, lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente assunto che la formazione del contratto fosse stata preceduta da una contrattazione delle parti.

Il motivo è inammissibile, in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. sez. unite 8053 e 8054/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato), ma si è limitato a censurare la sentenza della Corte di merito in ordine alla mancata considerazione del contenuto di una Delib. della Giunta regionale ed all’assenza di una previa (rispetto al contratto) contrattazione delle parti; a tale ultimo proposito va rilevato che, peraltro, la sussistenza di una contrattazione è stata, al contrari, specificamente presa in considerazione dalla Corte territoriale, che, dop l’esame della clausola in questione, ha espressamente affermato che la stessa, doveva ritenersi frutto di una puntuale contrattazione tra le parti.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunziando violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies nonchè ulteriore omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del decidere, si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione le ulteriori condizioni ritenute necessarie dalla menzionata adunanza del Consiglio di Stato per ritenere legittima l’indicazione tardiva del limite di spesa, e cioè “la fissazione di un percorso istruttorio, ispirato al principio della partecipazione che assicuri l’equilibrato contemperamento degli interessi in rilievo”; circostanza richiesta anche dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8 quinquies secondo cui “le USL… stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale”; la Corte, inoltre, non aveva considerato che, nella specie, la Asp, senza alcuna condivisione e/o contrattazione e senza tener conto del volume delle prestazioni già rese al momento del contratto, aveva imposto alla Casa di Cura un limite di spesa sensibilmente inferiore a quello del precedente anno.

Anche detto motivo è inammissibile, in quanto, per le stesse ragioni già illustrate con riferimento al primo motivo, non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il motivo, invero, benchè formulato sub specie di violazione di legge, si risolve in una censura in ordine alla motivazione adottata dalla Corte, il cui controllo è ammissibile in sede di legittimità solo nei limiti della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 9.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

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