Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27593 del 21/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27593 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA
ORDINANZA
sul ricorso 22161-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
RUSSO GIOVANNA, elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROSARIO LA ROSA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2039/17/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatti di causa
Data pubblicazione: 21/11/2017
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a
quattro motivi, nei confronti di Russo Giovanna (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia Sezione staccata di Catania n. 2039/17/2016,
depositata in data 25/5/2016 e notificata il 21/6/2016, con la quale in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto
dell’IRPEF versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale
lavoratore dipendente e soggetto colpito dal sisma del 13 e 16
dicembre 1990, che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e
Siracusa, – è stata confermata la decisione di primo grado, che
aveva accolto il ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravarne
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente di rimborso, presentata nel maggio 2008,
che era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del
contribuente (assumendo l’Ufficio appellante che il diritto al rimborso
sarebbe spettato soltanto al sostituto d’imposta che aveva effettuato
l’esborso), operando la agevolazione anche a favore dei contribuenti
che hanno già pagato le imposte e che l’istanza di rimborso era stata
effettuata nel biennio decorrente dall’entrata in vigore della
1.31/2008, di conversione del d.l. 31.12.2007 n. 248.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato atto di rinuncia
al ricorso ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con
motivazione semplificata.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art.360 nn. 3 e 4
c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione inesistente o
apparente, in violazione degli artt.111 comma 6 Cost., 132, comma
2 n. 4 c.p.c., 118 disp.att.c.p.c. e 1 comma 2, 36 comma 2 nn. 2 e
4„ 53 e 54 d.lgs. 546/1992, avendo la C.T.R. omesso di indicare le
ragioni per le quali riteneva infondati i rilievi mossi dall’Ufficio
Ric. 2016 n. 22161 sez. MT – ud. 25-10-2017
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opposto dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso
appellante circa l’insussistenza del presupposto soggettivo per il
riconoscimento del diritto al rimborso. Con il secondo motivo, la
ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n.
3 c.p.c., degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 11 e 14 delle preleggi, 3
comma 1 1.212/2000, 3 comina 2 d.lgs. 472/1997, 2033 c.c.,
dovendo ritenersi non dovuto il rimborso di quanto già pagato. Con il
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9 comma 17
1.289/2002, 1° comma 665 1.190/2014, 12 e 14 delle preleggi,
dovendo ritenersi, da un lato, contrariamente a quanto ritenuto dalla
C.T.R., che il beneficio fiscale non spetti a coloro che abbiano già
adempiuto agli obblighi tributari e, dall’altro lato, che, anche alla luce
dello ius superveniens citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto
siano esclusi i lavoratori dipendenti, che abbiano versato le imposte
tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, essendo la stessa
riferita alle sole imposte autoliquidate dagli stessi contribuenti in
sede di dichiarazioni dei redditi. Infine, Con il quarto motivo, la
ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n.
3 c.p.c., degli artt. degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 321 comma
2, secndo periodo, del d.lgs. 546/1992, 1° comma 665 1.190/2014,
12 e 14 delle preleggi, dovendo ritenersi, contrariamente a quanto
rft-enuto dalla C.T.R., tardiva la richiesta di rimborso, effettuata il
“27/03/2008”, oltre cinque anni dall’entrata in vigore della
1.289/2002
2. Preliminarmente, l’eccezione proposta dal controricorrente, di
tardività del ricorso per cassazione ex artt. 325-327 c.p.c., è
infondata.Risulta anzitutto che la sentenza della C.T.R. della Sicilia è
stata notificata alla parte pubblica, che non era stata rappresentata
nel giudizio dall’Avvocatura dello Stato, in data 2 1/ 6/ 2 O 1 6 , mediante
consegna presso l’Ufficio provinciale di Ragusa, a mezzo di U.G..
Questa Corte ha chiarito che, mentre la sentenza d’appello emessa
in un giudizio nel quale l’Agerizia delle entrate abbia partecipato
senza il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, deve essere notificata,
affinché decorra il termine breve per la proposizione del ricorso per
Ric. 2016 n. 22161 sez. MT – ud. 25-10-2017
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terzo motivo, la ricorrente lamenta poi la violazione e/o falsa
cassazione, presso la sede centrale dell’Agenzia o, alternativamente,
presso
la
sede del
ufficio
suo
periferico
(essendo stato
implicitamente abrogato, ad opera del cligs. 30 luglio 1999, n. 300,
istitutivo delle agenzie fiscali, l’art. 21 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, che imponeva in ogni caso la notifica presso l’Avvocatura
distrettuale dello Stato) -, qualora l’Agenzia si sia avvalsa
dell’applicabilità del termine breve, va eseguita, secondo i principi
generali, presso quest’ultima (cfr.Cass. 23985/2016;
Cass., sez.
un., nn. 3116 del 2006 e 22641 del 2007, e Cass. n. 25980 del
2014, Cass. 441 del 2015). Ne consegue che la spedizione, a mezzo
del servizio postale, del ricorso per cassazione, alla contribuente, sia
presso
il
procuratore
domiciliatario
sia
presso
la
parte
personalmente, in data 20/09/2016, è stata effettuata entro il
termine breve di gg. 60 di impugnazione.
3. Tanto premesso, la ricorrente Agenzia, essendo venuto meno
l’interesse
alla
prosecuzione
dei
presente
giudizio,
na
successivamente rinunciato al ricorso, preso atto dell’orientamento di
questo giudice di legittimità consolidatosi dopo la proposizione del
ricorso.
4. Preso atto di quanto sopra esposto, ne consegue la declaratoria di
inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi
anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è
proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della
decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della
domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire
(cfr. Cass. SU 25278/2006; Cass. 23515/2007; Cass. 17585/2012).
5.
Atteso
il
consolidarsi
della
giurisprudenza
di
legittimità,
sull’oggetto del contendere, solo in epoca recente, ricorrono giusti
motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei
presente giudizio di legittimità.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, in ogni caso, non si applica l’art. 13 comma 1- quater,
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito il
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patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la notificazione, ai fini
contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso
di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore
della ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte
soccombente).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 25/10/2017.
interesse; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese