Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27593 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27593 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA

sul, ricorso 459-2008 proposto da:
ALBANO

FRANCO

LBNFNC41A04F924F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA FIORELLI 5 INT. 4,
presso il Sig. DE SENA MARIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CACCAVALE SALVATORE;
– ricorrente 2O13
2357

contro

AUTOSTRADE PER L’ITALIA s.p.a. C.F. 00968951004, in
persona del Responsabile della Direzione Legale avv.
Pietro Fratta (giusta procura rilascata
dall’Amministratore Delegato della Societa’ in data

Data pubblicazione: 10/12/2013

27.5.2005 per atto del Notaio Ignazio De Franchis di
Roma rep. n. 80090), elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA CITTA’ DELLA PIEVE, 19, presso lo studio
dell’avvocato MARTINO CLAUDIO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2496/2007 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 12/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato CLAUDIO MARTINO difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso,
previa correzione della motivazione della sentenza
impugnata con riferimento al primo motivodi ricorso,
per l’inammissibilita’ o rigetto degli altri motivi di
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 22.10.1985 la società “Autostrade Concessioni e Costruzioni
Autostrade S.p.a” citò al giudizio di Tribunale di Napoli Franco Albano,a1 fine di sentirlo
condannare alla demolizione di un immobile dal medesimo realizzato,in territorio
extraurbano di Noia, a distanza dall’autostrada Caserta — Salerno inferiore a quella di m. 60,

dalla L. 765/1967, e del D.M. 1404 del 2.4.1968.
La domanda,cui aveva resistito il convenuto,sulla scorta della espletata consulenza tecnica di
ufficio,venne accolta dal neo istituito Tribunale di Nola,subentrato ope legis a quello
adito,con sentenza del 27.1.2003.
All’esito dell’appello del soccombente,che aveva dedotto la sopravvenuta inclusione nel
centro urbano di Noia dell’area interessata dalla costruzione,in forza di delibera di Giunta
Municipale del Comune suddetto del 20.3.1992 ed il conseguimento di una concessione in
sanatoria,con sentenza dei 28.3-12.7.2007 la Corte di Napoli rigettava il gravame,
condannando l’appellante al rimborso delle spese di costituzione e difesa alla resistente
società Autostrade per l’Italia s.p.a.,nelle more succeduta in tutti i rapporti a quella attrice.
La corte territoriale,premesso che la legittimità della costruzione avrebbe dovuto valutarsi
con riferimento alla situazione dei luoghi al momento della relativa realizzazione,osservava
che l’invocata delibera di giunta municipale,intervenuta quale provvedimento ad hoc,
limitato alle tre particelle di proprietà del convenuto,dopo oltre nove anni dall’edificazione,
non poteva valere a legittimare l’opera, in quanto adottata in un comune dotato di piano
regolatore e della perimetrazione urbana,che peraltro ai sensi dell’art. 41 quinquies della L.
n. 1150/1942,in quelli sprovvisti di strumento urbanistico, avrebbe dovuto essere effettuata
entro novanta gironi dall’entrata in vigore della norma.
Quanto alla sanatoria,la stessa non avrebbe potuto pregiudicare i diritti dei terzi.
L’Albano ha proposto contro tale sentenza ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
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prescritta dal combinato disposto di cui agli artt. 41,41 septies L. 1150/1942,come integrata

Ha resistito la società autostradale con rituale controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 100
c.p.c.,censurandosi l’affermazione della corte territoriale secondo cui la legittimità della
costruzione avrebbe dovuto valutarsi all’epoca della stessa,senza tener conto della

venir meno dell’interesse alla domanda.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 32 co.2
lett.b) e 35 L. 8.6.1990 n. 142,censurando l’argomentazione che aveva ritenuto non
applicabile alla fattispecie le norme,in narrativa indicate,sulla perimetrazione urbana,
sostenendo che proprio perché il Comune di Noia era dotato di strumento urbanistico,non
essendo per esso cogente l’obbligo imposto dalla legge n. 765 del 1967,ben avrebbe
potuto,con la propria delibera di giunta costituente un provvedimento meramente ricognitivo,
prendere atto di una situazione di fatto già esistente,quella della effettiva avvenuta
urbanizzazione della zona interessata dalla costruzione in questione,senza apportare deroghe
al piano già esistente.
Con il terzo motivo si censura,quale falsa,l’applicazione alla fattispecie,del D.M. n 1404
del 1968 introdotto dall’art. 19 della L. 765/1967, anziché dell’art. 9 della L.729/1961 o
dell’art. 28 del sopravvenuto D.P.R. n. 495/92,con conseguente violazione di tali norme.
Con il quarto motivo,infine,si lamenta omessa motivazione e violazione dell’art. 4 del D.M.
n. 1404 del 1968,come introdotto dall’art. 19 L. n. 765 del 1967,per non avere i giudici di
merito considerato che tra la costruzione del ricorrente e l’autostrada era interposta una via
vicinale, come rilevabile dalle fotografie in atti e confermato dalla consulenza tecnica di
ufficio;sicchè la distanza da osservarsi sarebbe stata quella di cui alla citata norrna,con
riferimento alle strade di tipo D (di interesse locale) e non a quella di tipo A.

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sopravvenuta legittimità dell’opera,che avrebbe comportato,a1 momento della decisione, il

Il ricorso va respinto,rendendosi tuttavia necessaria una correzione,ex art 384 u.c. c.p.c.,della
motivazione della sentenza impugnata,con riferimento alle censure esposte nel primo
motivo,che comunque, seppur giustificate da una non corretta affermazione di principio del
giudice di appello, non risultano tuttavia decisive.
L’affermazione della corte di merito,secondo cui la legittimità della costruzione avrebbe

all’epoca della realizzazione della stessa,invero,si pone in contrasto con la costante
giurisprudenza di questa Corte (tra le altre,v. sez.2^ nn. 8512/03,13267/04,
14446/10,18119/13),a termini della quale,la sopravvenienza di disposizioni più
favorevoli,rispetto a quelle vigenti quando l’opera era stata realizzata,ferma restante l’illiceità

medio tempore della stessa, comportante l’obbligo del risarcimento dei danni (se richiesto) a
favore dei soggetti che ne abbiano subito pregiudizio,è invece ostativa alla condanna alla
riduzione in pristino,ove la costruzione sia divenuta compatibile,in base alle nuove
disposizioni,con la disciplina urbanistico — edilizia relativa al sito,essendo venuta meno
una condizione della relativa azione restitutoria,la cui sussistenza va valutata al momento
della decisione.
Non meritevoli di accoglimento sono invece il secondo ed il terzo motivo,da esaminarsi
congiuntamente per la stretta connessione,con i quali si sostiene che i giudici di merito
avrebbero dovuto,nella specie,tener conto delle più favorevoli norme,in tema di distanzetra
• costruzioni ed autostrade,previste con riferimento ai centri abitati.,resistendo le
argomentazioni esposte dalla corte territoriale alle censure, secondo cui,contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice di secondo grado,i1 Comune di Noia avrebbe validamente
incluso,con la delibera di giunta municipale citata in narrativa,l’area interessata
dall’edificazione in questione nel perimetro urbano.
In proposito questa Corte ha già avuto modo di precisare che “spetta al giudice di merito

l’esatto accertamento della concreta ubicazione di una costruzione al di fuori o meno del
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dovuto valutarsi con esclusivo riferimento al contesto normativo ed urbanistico esistente

centro abitato ,da tale accertamento non potendosi prescindere considerato che soltanto
all’interno del perimetro dei centri abitati è consentito costruire, ricostruire o ampliare
edifici o manufatti di qualsiasi specie alla distanza di 25 metri (e non di 60, come d’obbligo
in tutti gli altri casi) dal ciglio autostradale,giusto disposto dell’art. 2 del D.M 1 aprile
1968 del ministero dei lavori pubblici.., sempre che la costruzione sia stata realizzata dopo

3048/2011).
Nel caso di specie tale accertamento è stato compiuto dal giudice di merito che,anche a
prescindere dall’erronea premessa di principio,oggetto di emenda ex art. 384 u.c. c.p.c.,ha
ritenuto che comunque l’atto amministrativo invocato dal ricorrente non potesse valere ad
includere,agli effetti urbanistico — edilizi,l’area in questione nella perimetrazione urbana,sia
perché non riconducibile alla previsione di cui all’art. 41 septies L. 1150/1942,introdotto
dall’art. 19 L. 765/1967 (e,peraltro,emesso oltre il limite temporale prescritto da tale norma),
essendo la disposizione applicabile ai soli comuni privi di strumento urbanistico (di cui
quello di Noia era invece dotato), sia — e soprattutto- perché costituente un “provvedimento
ad hoc”,limitato alla sola situazione dell’Albano,come tale privo di valenza normativa
secondaria in tema di disciplina del territorio.
Quest’ultima valutazione del giudice di merito,che nel legittimo esercizio del potere di
valutazione incidentale di cui all’art. 5 L. n. 2248/1865 n. all. E, ha disapplicato l’atto
amministrativo de quo, si fonda su un corretto principio, secondo cui, nei comuni dotati di
piano regolatore edilizio o programma di fabbricazione, è delle relative previsioni che deve
tenersi conto ai fini dell’individuazione del “perimetro urbano”,con la conseguenza che
qualsiasi modificazione al riguardo deve essere adottata ed approvata con lo specifico
procedimento previsto per quelle dello strumento urbanistico vigente,e non anche con una
semplice delibera di giunta municipale,tanto meno se palesemente finalizzata,come rilevato
nella specie, alla sanatoria di una posizione individuale.
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l’entrata in vigore di tale normativa” (v. sez. 2^,17.6.1997,n. 5401,conf. la successiva n.

Le ulteriori doglianze al riguardo del ricorrente,peraltro,risultano anche generiche e prive di
autosufficienza,non essendo corredate dal richiamo testuale del contenuto del
provvedimento, tale da consentire di apprezzarne l’eventuale valenza agli invocati fini,in un

previsione dell’art. 4 (delimitazione del centro abitato) del “nuovo codice della strada”,digs.
30.4.1992 n. 285, tenuto conto dell’anteriorità rispetto a tale norma e della,già evidenziata,
mancanza di portata generalizzata dell’atto amministrativo in questione.
A tanto aggiungasi che il ricorrente neppure precisa a quale effettiva distanza (che nemmeno
nella sentenza impugnata viene specificata, essendo soltanto riferita inferiore a mt 60) sia in
concreto risultata ubicata la costruzione dal ciglio autostradale,con la conseguenza che anche
il richiamo alla sopravvenuta norma del regolamento di esecuzione e attuazione del citato
codice della strada, (art. 28 n. 1 lett. a) d.p.r. 495/92,come sost. dall’art. 22 d.p.r. 610/96),
prevedente quella minima di mt. 30, non è di alcun utile apporto all’impugnazione.
Il quarto motivo,infine,è palesemente inammissibile,deducendo circostanze di fatto nuove,
che non risultano essere state specificamente dedotte e sottoposte alla valutazione da parte
dei giudici di merito.
Il ricorso va conclusivamente respinto,
Motivi di equità comportano,tuttavia,la compensazione delle spese del giudizio,
segnatamente in considerazione della disposta correzione della motivazione dell’impugnata
sentenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 12 novembre 2013.

contesto temporale nel quale neppure è ipotizzabile la riconduzione dello stesso alla

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