Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27593 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12635/2018 R.G. proposto da:

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Maestri, con

domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge

in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 21 marzo

2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal Consigliere Mercolino Guido.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che I.G., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, avverso il decreto del 21 marzo 2018, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 14 e 17, del D.Lgs.28 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, censurando il decreto impugnato per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in virtù della provenienza di esso ricorrente da una regione della Nigeria (Edo State) ritenuta non coinvolta nel conflitto armato in atto in altre aree del Paese, senza tener conto della situazione di violenza diffusa sull’intero territorio federale e dei conflitti di matrice religiosa ed economica che affliggono anche la sua regione di provenienza, nonchè delle torture e dei maltrattamenti perpetrati dalle forze di polizia in risposta agli atti terroristici e della crescente diffusione di violenze legate a rituali di tipo magico e tradizionale;

che il motivo è inammissibile, avendo il Tribunale giustificato il proprio convincimento mediante il richiamo d’informazioni fornite da fonti internazionali attendibili ed aggiornate, dalle quali ha desunto che la situazione generale della Nigeria è in lento miglioramento, essendo cessate le violenze che hanno caratterizzato la fase di transizione dal regime militare alla democrazia, e residuando una situazione di conflitto armato tra i gruppi terroristici di matrice islamica e le forze di sicurezza governative, che non interessa tuttavia la regione di provenienza del ricorrente, risultando circoscritta all’area nordoccidentale del Paese;

che, nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado d’indicare circostanze di fatto trascurate dal decreto impugnato, ma si limita a far valere informazioni fornite da altre fonti, delle quali non indica peraltro neppure la data, in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui sono demandati, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, l’assunzione e la valutazione delle prove e il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonchè la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547; 16/12/2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 14/11/2013, n. 25608);

che è invece infondato il il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, e dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, rilevando che, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, il Tribunale ha limitato la propria disamina alle violazioni dei diritti umani in atto nel suo Paese di origine, senza estendere l’indagine alla situazione in atto in Libia, dove egli è transitato;

che, in tema di protezione internazionale, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare che l’indagine in ordine al rischio di persecuzioni o di un danno grave in caso di rimpatrio dev’essere effettuata con riferimento al Paese di origine, o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide, restando pertanto irrilevante l’allegazione da parte del richiedente di un’ampia violazione dei diritti umani in atto in un Paese di transito, la quale, se non accompagnata dalla precisazione del collegamento esistente tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, può essere tenuta in conto soltanto ai fini della ricostruzione della vicenda personale del richiedente, e quindi della valutazione della sua credibilità (cfr. Cass., Sez. I, 6/ 12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 20/11/2018, n. 29875; 6/02/2018, n. 31676);

che con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato si è limitato a ribadire l’inattendibilità della vicenda personale da lui allegata, già affermata in riferimento alle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, senza svolgere alcuna indagine in ordine ai diversi presupposti richiesti per l’adozione della predetta misura;

che il motivo è inammissibile, in quanto, presupponendo che il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria sia stato determinato dalla ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, non attinge la ratio decidendi della statuizione impugnata, a fondamento della quale il Tribunale ha rilevato invece la mancata dimostrazione di una situazione di vulnerabilità personale del richiedente e l’insussistenza di una situazione oggettiva d’instabilità politico-sociale nel Paese di origine;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

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