Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27591 del 02/12/2020

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2020, (ud. 30/09/2020, dep. 02/12/2020), n.27591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

FILATURA DI GOZZANO s.p.a. in liquidazione e amministrazione

straordinaria, in persona del Commissario straordinario p.t., rappr.

e dif. dall’avv. Luca Caravella, elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’avv. Colomba De Simone in Roma, alla via Tevere n. 48,

come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

Contro

VENETO BANCA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, in persona

dei Commissari liquidatori p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti

Carlo Catenaccio, Massimo Paganotto e Francesco Cavaliere,

elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma,

piazza Gentile da Fabriano n. 3;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza App. Torino 26/01/2017, n. 200/2017,

in R.G. n. 420/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 30 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro

Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. FILATURA DI GOZZANO s.p.a. (FDG) in liquidazione e amministrazione straordinaria (ex D.Lgs. n. 270 del 1999) impugna la sentenza App. Torino 26/01/2017, n. 200/2017, in R.G. n. 420/2015, che, per quanto qui d’interesse, ha: a) rigettato il suo appello avverso la sentenza Trib. Novara 12.12.2014, n. 1049/2014, in R.G. n. 1660/2010, la quale accoglieva l’istanza di ammissione tardiva al passivo dei crediti vantati dalla Banca (in allora Banca Popolare di Intra s.p.a., poi incorporata dalla controricorrente) in privilegio per 533.280,57 Euro e in prededuzione, detraendo unicamente, dal secondo importo di 681.889,79 Euro richiesto, quello di 22.820,00 Euro, oggetto di condanna al pagamento pronunciata da altra sentenza (App. Torino n. 140/2013) contro la banca e a favore della procedura; b) accolto l’appello incidentale della banca, negando che anche la citata deduzione potesse in realtà incidere sul credito prededotto, trattandosi di somma già restituita nelle more dalla banca alla procedura;

2. premette la sentenza che: a) alla data della dichiarazione d’insolvenza, FDG era debitrice per 533.280,57 Euro, saldo negativo di un conto corrente affidato con garanzia di pegno su titoli obbligazionari della banca e con rapporto allora pendente; b) la procedura, all’esito di un’iniziativa cautelare, promuoveva avanti al Trib. Novara un’azione d’inefficacia L. Fall. ex art. 42 o art. 44 sulla compensazione che la banca aveva effettuato, chiedendo anche la condanna alla restituzione dei titoli, rivendicati in proprietà, oltre ad una somma risarcitoria collegata all’acquisto di un singolo titolo (realizzato a valore inferiore al prezzo sostenuto); c) con sentenza 23.12.2009, Trib. Novara dichiarava l’inefficacia della compensazione tra il credito della banca e le rimesse affluite sul conto, condannando alla restituzione di 533.280,57 Euro oltre interessi e non accogliendo la domanda di revocatoria del pegno; d) ottemperatO alla condanna, la banca, dando atto della venuta a scadenza del prestito obbligazionario, s’insinuava al passivo in privilegio ex art. 2787 c.c. per la somma restituita, con pegno sulle somme liquidate sui titoli obbligazionari, in prededuzione per la differenza rispetto a quello già versato all’esito di provvedimento cautelare (Euro 45.640,05) ed altresì per 681.889,79 Euro (oltre interessi dal 31.7.2007 al saldo) in forza dell’ordinanza cautelare con cui il collegio, revocando il provvedimento in precedenza emesso, ordinava la restituzione di tale somma; e) nel frattempo, App. Torino, con sentenza 140 del 2013, respingeva l’appello della procedura, salvo che per la domanda risarcitoria sulla differenza di valore dei titoli, dunque condannando la banca per 22.820 Euro; f) ne conseguiva, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la decisione Trib. Novara resa con sentenza n. 1049/2014 di accoglimento della domanda tardiva della banca, con l’eccezione della menzionata somma riconosciuta a titolo risarcitorio;

3. secondo la Corte d’appello di Torino: a) non sussisteva alcuna correlazione fra la menzionata condanna restitutoria per 22.820 Euro e il più ampio credito della banca, poichè la prima derivava dall’accolta azione risarcitoria, mentre la sentenza che ne costituiva il titolo aveva respinto la domanda della procedura di risoluzione del pegno e restituzione dei titoli; b) la prededuzione sul saldo passivo non era impedita dall’invocazione letterale della banca della L. Fall., art. 111-bis anzichè art. 111, trattandosi di qualità del credito univocamente rappresentata; c) la configurazione della garanzia prestata siccome pegno regolare determinava la conseguente ammissione al passivo della banca, con causa di prelazione sui titoli, poichè la banca, restituendo le somme già incamerate in compensazione, ma riaccreditate alla procedura, era tornata ad essere creditrice, nè il credito poteva essere degradato a chirografo dopo una sentenza che aveva escluso la risoluzione, estinzione o revoca del pegno (nel frattempo concretizzatosi con le somme immesse in speciale conto);

4. il ricorso è su due motivi e ad esso resiste con controricorso VENETO BANCA s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa; la ricorrente ha depositato memoria;

5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 1453 e 2909 c.c., avendo la corte di merito confuso il contratto di investimento e il contratto di pegno, non confrontandosi con il giudicato della sua precedente pronuncia n. 140/2013, posto che da essa non si ricavava alcun rigetto della domanda di risoluzione del contratto di investimento e che l’accertamento si estendeva, oltre che sulla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore, altresì alle statuizioni inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili per giungere a quella pronuncia; b) (secondo motivo) la violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., artt. 53,92 e ss., art. 111 (ante novella 2006) e artt. 2787 e 2796 c.c. e ss., anche come vizio di motivazione, essendo errata la ammissione in prededuzione di debiti che non erano della massa, perchè, quand’anche si ritenesse semplicemente sorto nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, per quel credito la Banca avrebbe dovuto attivare il procedimento autorizzatorio da parte dell’organo della procedura concorsuale al fine di dare avvio alla fase esecutiva e, al più, presentare domanda di ammissione al passivo per il privilegio pignoratizio ex art. 2787 c.c. e L. fall., art. 53, anzichè la prededuzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile, in quanto non specifico nè declinato in modo autosufficiente; nell’invocare il giudicato – a seguito della definitività della sentenza App. Torino n. 140/2013 – il ricorrente non riporta tutti i punti salienti del giudicato formatosi sulla predetta pronuncia, così da permetterne una piana e corretta interpretazione; vi è dunque violazione del principio per cui “l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata anche direttamente dalla Corte di cassazione con cognizione piena, nei limiti, però, in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso per cassazione, in forza del principio di autosufficienza di questo mezzo di impugnazione, con la conseguenza che, qualora l’interpretazione che abbia dato il giudice di merito sia ritenuta scorretta, il ricorso deve riportare il testo del giudicato che si assume erroneamente interpretato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo” (Cass. 5508/2018); tanto più che il ricorrente ha prospettato, al fine di invocare il giudicato, non un coerente quadro giustificativo di connessione fra parte motiva e dispositivo di App. Torino n. 140/2013, bensì un significato logico che quella decisione non avrebbe potuto non avere ove, pronunciando sul risarcimento per inadeguatezza informativa della singola operazione, doveva estendersi anche alla più ampia obbligazione restitutoria del valore nominale dei titoli tutti costituiti in pegno, somme versate dalla banca alla procedura e oggetto appunto d’ordine di restituzione alla fine del procedimento cautelare;

2. il secondo motivo è inammissibile laddove, invocando la non pertinenza del credito restitutorio della banca alla nozione post riforma 2006 della prededuzione, anche per imperfezioni dei rimandi normativi indicati dal creditore insinuatosi, invoca in una all’aspirazione, al più, di quel credito al rango pignoratizio, una automatica degradazione a chirografo senza confrontarsi criticamente sulla ratio decidendi della pronuncia impugnata; sul punto, essa per un verso non dà affatto conto che la banca abbia mai domandato l’ammissione in sede diversa da quella prededotta e, per altro, argomenta in modo chiaro quale mera erroneità formale il richiamo ad istituti prossimi (L. fall., art. 111-bis) al titolo esposto nella domanda; in realtà, siffatto credito della banca procede da un obbligo di restituzione – già statuito in sede cautelare – del controvalore monetario dei titoli, pervenuti a scadenza e fino ad allora nella disponibilità del creditore pignoratizio medesimo, poi resi liquidi ed immessi su un “conto pegno”; la conseguente natura di debito di massa deriva pertanto dalla pacifica pendenza, al momento dell’apertura del concorso, del rapporto finanziario fra società debitrice e banca, nonchè proprio dall’accoglimento dell’azione di inefficacia intentata dalla procedura e diretta principaliter a neutralizzare l’atto compensativo con cui la banca si era autosoddisfatta sui titoli; ne deriva che l’insinuazione al passivo realizza, accanto all’ammissione del credito di finanziamento (l’esposizione passiva finale della FDG), la reimmissione nel possesso in capo al creditore garantito dell’oggetto del pegno regolare, qualificazione della garanzia non attinta da critiche decisive, senza pregiudizio della regolazione satisfattiva della banca, circostanza appartenente al contesto ripartitorio e distributivo interno alla procedura; in altri termini, non constando in quali atti rituali e tempestivi la procedura abbia fatto valere nel merito una alternativa ragione di inammissibilità della domanda quale ora prospettata mediante l’invocazione dei principi di cui alla L. fall., art. 53, questione allora inammissibilmente nuova (Cass. 32804/2019, 2038/2019), la funzione della sentenza impugnata, sul punto, appare circoscritta al ripristino della predetta disponibilità dell’oggetto della garanzia, nelle corrette forme concorsuali dell’ammissione al passivo in prededuzione, come avvenuto;

il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 10.200 (di cui Euro 100 per rimborsi); ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2020

 

 

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