Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27590 del 30/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2018, (ud. 11/04/2018, dep. 30/10/2018), n.27590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15156/2012 R.G. proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A., Agente della

Riscossione con sede in (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe

Fierter, con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi n. 21

presso lo studio dell’Avv. Salvatore Torrisi;

– ricorrente –

contro

D.F.G., rappresentato e difeso in proprio, quale Avvocato

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e all’Albo dei

patrocinanti in Cassazione, e dall’Avv. Giuseppe Ciliberti, con

domicilio eletto presso indirizzo pec

giorgio.delfranco.milano.pecavvocati.it;

– controricorrente –

e

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore;

– intimata –

e sul ricorso iscritto al n. 15896/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

D.F.G., rappresentato e difeso in proprio, quale Avvocato

iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano e all’Albo dei

patrocinanti in Cassazione, e dall’Avv. Giuseppe Ciliberti, con

domicilio eletto presso indirizzo pec

giorgio.delfranco.milano.pecavvocati.it;

– controricorrente –

e

EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A., Agente della

Riscossione con sede in Milano viale dell’Innovazione, in persona

del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

Entrambi avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia, n. 56/43/12 depositata l’11/4/2012, notificata il

20.4.2012;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale

dell’11/4/2018 dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che: – Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, (in seguito, CTR) veniva accolto l’appello proposto da D.F.G. (in seguito, il contribuente), e riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (in seguito, CTP) n. 199/26/2010 con cui era stato rigettato il ricorso proposto contro cartella di pagamento relativa ad Iva Irpef e Irap per il periodo di imposta 2005; – In particolare, la CTR riteneva in primo luogo inesistente la notifica della cartella di pagamento ricevuta dal contribuente, in assenza di relata di notifica; in secondo luogo, nel merito, riteneva che la dichiarazione Iva presentata dal contribuente in data 28.2.2007 fosse riferita all’anno di imposta 2006 e, conseguentemente, che la dichiarazione contenuta nel Modello Unico del (OMISSIS), riferito a diverso anno di imposta, il 2005, non fosse stata sostituita dalla dichiarazione del 28.2.2007; per l’effetto, non sarebbe stata dovuta la ripresa, dal momento che il credito vantato dall’Ufficio sarebbe stato oggetto di compensazione con controcredito esposto dal contribuente nel Modello Unico; – Avverso la sentenza propone ricorso iscritto all’RGN. 15156/2012 l’Agente per la riscossione, affidato a cinque motivi, cui replica il contribuente con controricorso, mentre l’Agenzia è rimasta intimata. Contro la medesima sentenza propone ricorso, iscritto all’RGN. 15896/2012, l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso, e l’Agente della riscossione è rimasto intimato. In entrambi i processi il contribuente deposita memoria.

Diritto

RITENUTO

che: – Preliminarmente, le due separate impugnazioni proposte contro la stessa sentenza, devono essere riunite ex art. 335 c.p.c.; – La Corte osserva che la sentenza regge su due distinte rationes decidendi, individuate dalle parti, le quali concentrano le proprie censure da un lato sulla statuizione della CTR di inesistenza della notifica della cartella di pagamento e, dall’altro, sulla statuizione della CTR circa il merito della ripresa; in particolare, sull’accertamento in fatto di riferimento all’anno di imposta 2006 della presentazione della dichiarazione Iva del 28.2.2007, e sulla conseguente compensabilità tra credito di imposta Irpef e credito Iva in capo al contribuente; – Invertendo l’ordine naturale, prima le doglianze sulla notifica e poi sul merito della ripresa, il Collegio ritiene opportuno partire dalle censure calibrate sulla seconda ratio decidendi, più liquide, ossia sui motivi nn. 3, 4 e 5 del ricorso proposto dall’Agente della riscossione e sul secondo motivo del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate; – Al proposito, vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente in quanto, considerato che il contribuente ha evocato in giudizio sin dal primo grado tanto il titolare dell’obbligazione tributaria quanto l’Agente per la riscossione (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412), è pacifica la facoltà per l’Agente della riscossione di proporre anche doglianze attinenti al merito della ripresa, dal momento che è divenuto parte del litisconsorzio processuale ed ha agito in sede amministrativa in nome e per conto del titolare del credito; – Orbene, con il terzo motivo l’Agente della riscossione censura l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR statuito innanzitutto in ordine all’Iva, che “dalla comunicazione offerta in comunicazione risulta evidente che la dichiarazione Iva presentata il 28 febbraio 2007, coincidendo con l’ultimo giorno utile per la presentazione era relativa al periodo di imposta 2006”, senza specificare quale fosse la documentazione rilevante; in ordine all’Irap e all’addizionale Irpef, il motivo poi censura il fatto che la CTR avrebbe esaminato un Modello Unico, il 2005 riferito all’anno di imposta 2004, mentre l’Agenzia delle Entrate afferma che l’accertamento in discussione è riferito al 2005, e quindi al Modello Unico 2006; – il motivo è inammissibile. Quanto alla statuizione sull’Iva, a fronte di un accertamento di fatto operato dal giudice del merito, non si evidenzia a sostegno del motivo alcuna prova versata in atti contraria e decisiva non considerata dal giudice d’appello; quanto all’Irap e all’addizionale Irpef, la discrasia evidenziata è un mero refuso, in quanto non pare dubbio trattarsi del Modello Unico 2006, come riconoscibile dal corpo della motivazione, se si considera il capoverso immediatamente precedente a quello in contestazione, che lo specifica (“Modello Unico del (OMISSIS)”, “anno di imposta 2005”); inoltre il refuso è stato riconosciuto come tale dalla stessa Agenzia delle Entrate, autrice della produzione in questione, la quale a p. 7 del suo ricorso, sul medesimo passaggio motivazionale afferma: “nel merito della questione, la CTR si è limitata ad esaminare soltanto la partita di ruolo concernente il modello unico 2006 (periodo di imposta 2005) affermando che: “dal modello unico 2005 (…)””; – Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essersi la CTR limitata ad esaminare soltanto la partita di ruolo concernente il modello unico 2006 (periodo di imposta 2005), sul presupposto che la dichiarazione Iva presentata il (OMISSIS) fosse riferibile al periodo di imposta 2006 e non, come ritenuto dall’Ufficio, al 2005; – il motivo è inammissibile, per ragioni distinte; in primo luogo, sul piano logicamente antecedente dell’accertamento operato dalla CTR, di riferimento della dichiarazione Iva del (OMISSIS) al 2006 e non al 2005, la contestazione difetta di autosufficienza e decisività (Cass. 10 agosto 2017 n. 19985), non avendo l’Agenzia delle entrate riprodotto documentazione non considerata dai giudici di appello decisiva e contraria; trattasi di accertamento congruamente motivato dalla CTR, che tiene conto sia della documentazione prodotta dal contribuente, sia del fatto che è stata presentata il (OMISSIS), ultimo giorno utile per l’anno di imposta 2006, ossia quando da tempo erano scaduti i termini riferiti all’anno 2005, ragionamento immune da vizi logici che rende l’accertamento di merito non censurabile in questa sede con il mezzo proposto; – in secondo luogo, la parte del motivo che contesta la compensazione tra credito di imposta Irpef e credito Iva è inammissibile, in parte in quanto, seppure formalmente come violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, chiede una rivalutazione della statuizione sulle prove operata dal giudice di appello in merito alla compensabilità dei crediti in concreto; in parte, quanto alla compensazione in linea di principio, poichè postula una situazione di fatto, ossia che la dichiarazione Iva del (OMISSIS) abbia sostituito quella presentata con il Modello unico del (OMISSIS), in contrasto con l’accertamento di fatto operato dalla CTR e ormai cristallizzato a seguito della dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo dell’Agente della riscossione e della prima parte del secondo motivo di ricorso dell’Agenzia; è infatti principio consolidato, da cui non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie, quello secondo cui “qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa” (Cass. 14 febbraio 2012 n. 2108); la particolarità del caso di specie consiste nel fatto che la ratio decidendi del giudice d’appello circa il merito della ripresa si compone di due piani distinti, una premessa logica costituita dall’accertamento in fatto sulla dichiarazione Iva, e una statuizione conseguente sulla compensazione, e il secondo non è autonomo dal primo in quanto da questo accertamento dipende logicamente; l’inammissibilità della censura sulla premessa logica porta ad una conseguente e necessaria inammissibilità della censura sulla conseguente compensazione e, quindi, all’intero motivo che colpisce la ratio decidendi della CTR sul merito; la mancata utile censura di una delle rationes concorrenti, rende la situazione del caso di specie assimilabile alla mancata censura di una delle ratio concorrenti (Cass. Sez. Unite 29 marzo 2013 n. 7931); – Per la medesima ragione sono inammissibili anche il quarto motivo proposto dall’Agente della riscossione, portante un vizio motivazionale riferito alla questione della compensazione relativa ad Irap ed addizionale Irpef, e il quinto, relativo ad una inesistente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dal momento che la CTR si è come visto pronunciata sulla questione della non compensabilità tra credito vantato dal contribuente e quello fatto valere con la cartella; – Infine, a seguito della cristallizzazione della ratio decidendi sul merito, divengono inammissibili anche il primo motivo a sostegno del ricorso dell’Agenzia delle entrate e il primo e secondo a sostegno del ricorso dell’Agente della riscossione, tutti diretti a censurare la distinta ratio decidendi dell’inesistenza della notifica della cartella di pagamento; infatti, anche se per ipotesi trovassero accoglimento, non ne potrebbe comunque discendere la cassazione della sentenza impugnata, la quale trova dunque conferma in sede di legittimità, con rigetto dei ricorsi proposti dall’Agenzia delle entrate e dall’Agente della riscossione; – La complessità processuale della decisione costituisce giusto motivo per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

la Corte: riunisce il ricorso iscritto all’RGN. 15896/2012 a quello iscritto all’RGN. 15156/2012; rigetta i ricorsi riuniti; compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2018. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2018

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