Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27590 del 21/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27590 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA
SJI ricorso 27073-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
,
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, é`(,
che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente
contro
AVERNI NUNZIO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
NOMENTANA n.76, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI,
rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO ROSSI;
– controricorrente avverso la sentenza n. 2067/34/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di
CATANIA, depositata il 25/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatti di causa

Data pubblicazione: 21/11/2017

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi, nei confronti di Averni Nunzio Antonino (che resiste con
controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n.
2067/34/2016, depositata in data 25/05/2016, con !a quale – in
controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto

versata nel triennio 1990/1992, dal contribuente, quale lavoratore
dipendente e soggettp colpito dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che ha interessato le Province di Catania, Ragusa e Siracusa, – è
stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto ll
ricorso del contribuente.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravarne
dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riferimento
all’istanza del contribuente – di rimborso “del 90% pagato” presentata sin dal “8/04/2008”, che era infondata l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva del contribuente (assumendo l’Ufficio
appellante che il diritto al rimborso sarebbe spettato soltanto al
sostituto d’imposta che aveva effettuato l’esborso), operando la
agevolazione anche a favore dei contribuenti che hanno già pagato le
imposte.
A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della
ordinanza con motivazione semplificata.

Ragioni della decisione
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con i primo ed il
secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3
c.p.c., degli artt. 9 comma 17 1.289/2002, 3 comma 1 1.212/2000, 3
comma 3 d.lgs. 472/1997, 2033 c.c., 1° comma 665 1.190/2014 e
11,12 e 14 delle Preleggi, dovendo ritenecsi, da un lato,
contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R., che il beneficio fiscale
non spetti a coloro che abbiano già adempiuto agli obblighi tributari
e, dall’altro lato, che, avendo peraltro i giudici della C.T.R. omesso di
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dall’Amministrazione finanziaria ad un’istanza di rimborso dell’IRPEF

argomentare sulla questione, anche alla luce dello ius superveniens
citato, dall’agevolazione fiscale in oggetto siano esclusi i lavoratori
dipendenti, che abbiano versato le imposte tramite ritenute operate
dal sostituto d’imposta, essendo la stessa riferita alle sole imposte
autoliquidate dagli stessi contribuenti in sede di dichiarazioni dei
redditi. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la

comma 17 1.289/2002, 21 comma secondo, secondo periodo, d.lgs.
546/1992, 1 comma 665 I. 190/2014, 12 e 14 Preleggi e 112 c.p.c.,
avendo i giudici della C.T.R. implicitamente ritenuto tempestiva
l’istanza di rimborso, sulla base di una scorretta individuazione del
dies a quo del termine di presentazione della domanda,
pacificamente avvenuta il 1 0 /04/2008, oltre cinque anni dalla data di
entrata in vigore della 1.289/2002, art.9 comma 17, laddove il
termine biennale di decadenza decorreva dal 1°/01/2003, di entrata
in vigore della norma che ha introdotto il suddetto beneficio fiscale.
2. Le censure sono infondate.
Questa Corte ha, infatti, affermato il principio, da cui non vi è motivo
di discostarsi, secondo cui, aldilà delio specifico tenore del dato
letterale (“i soggetti … possono definire in maniera automatica la
propria posizione … La definizione si perfeziona versando, entro il
l’intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi,
diminuito al 10 per cento …”), la disciplina prevista dalla L. n. 289
del 2002, art. 9, comma 17, in relazione alle annualità 1990, 1991 e
1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma 13/16 dicembre 1990,
investente le province di Catania, Ragusa e Siracusa, deve intendersi
articolata in duplice prospettiva: in favore di chi non na effettuato
pagamenti, mediante il versamento nel termine stabilito, a
definizione della relativa posizione fiscale, del solo 10% del dovuto;
in favore di chi ha pagato (ed in un’ottica restitutoria), attraverso il
rimborso del 90% per cento di quanto versato; ciò dovendosi
riconoscersi alla disposizione indicata carattere di “ius superveniens”
tale da rendere quanto già versato non dovuto
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“ex post”

(cfr.

violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 9

Cass.13760/2013; Cass. 23589/2012 e Cass. 9577/2012; in
riferimento ad analoghi benefici, Cass. 20641/07, nonché, per la
materia contributiva, Cass. 3832/12, 11247/10, 11133/10).
Deve inoltre osservarsi che la nuova disposizione, di cui all’art.1
comma 665 1.190/2014, di natura

“innovativa e retroattivamente

efficace” (Cass. 18179/20915), oltre ad escludere dal beneficio i

di compatibilità con la normativa dell’Unione europea in terna di aiuti
di Stato, ma, nella specie, è pacifico che si controverte di rimborso
dell’IRPEF versata da lavoratore dipendente), ha introdotto la
necessità del rispetto del termine biennale di presentazione
dell’istanza, prescritto dall’art.21 comma 2 d.lgs. 546/1992.
In generale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi
dell’art.38 DPR 602/1973, con la sentenza delle Sezioni Unite n.
15032/09, si è stabilito che: “le liti tra sostituto e sostituito hanno ad
oggetto la legittimità della rivalsa (sia in relazione all’an che in
relazione al quantum) del sostituto nei confronti del sostituito ed
entrambi, se è stato versato più di quanto dovuto (o è stato
effettuato erroneamente un versamento totalmente non dovuto)
possono richiedere il rimborso all’amministrazione finanziaria ai sensi
del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, impugnando poi dinanzi al
giudice tributario l’eventuale rifiuto” (cfr. Cass. 16105/2015).
Con recenti pronunce di questa Corte (Cass. nn. 15025 e
15027/2017; Cass. n. 17472/2017) è stato confermato il principio
più volte affermato da questa stessa Corte secondo il quale, “in tema
agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1,
Gomma 66E, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal
sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia
dai soggetto che ha effettuato il versamento (ed. sostituto
d’imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta
(cd. “sostituito”) nella sua qualità di lavoratore dipendente.” (Cass.
nn. 14406/2016, 18905/2016).

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soggetti esercenti attività d’impresa (alla luce delle questioni insorte

D: conseguenza, la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di
rimborso, sia stata già versata e tramite ritenute operate dal
sostituto d’imposta non rileva ai fini della spettanza del beneficio.
3. Anche la terza censura è infondata.
La legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità
2015, vigente dal 1 gennaio 2015), infatti, da ultimo ha stabilito: “I

interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai
sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della
protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte
per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento
previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e
successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che
svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione
dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della
compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione europea, al
rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano
presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il
termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è
calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28
febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n.
248 …”. In tal modo è stata recepita in sede legislativa la possibilità
per i contribuenti di accedere alla sanatoria mediante istanza di
rimborso, come elaborata dalla giurisprudenza, con esclusione dei
soH soggetti che svolgono attività di impresa – circostanza che non
ricorre nel caso in esame.

E’ stato inoltre risolto un contrasto esistente in giurisprudenza in
merito alla decorrenza del termine per ia domanda di rimborso,
collocandolo al 1°.03.2008, con conseguente tempestività
de l’istanza di rimborso proposta dal contribuente, oggetto Cel
presente giudizio (Cass.15026 e 15027/2017).
4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto H ricorso,
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soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha

Atteso il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità solo in epoca
recente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le
parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato, non si applica l’art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115 (nel caso di prenotazione a debito ii contributo

della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente,
recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
La Corte respinge il ricorso e dichiara integralmente compensate tra
le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il 12/10/2017.

non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso d condanna

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