Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27590 del 10/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27590 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

Data pubblicazione: 10/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 2821-2013 proposto da:
ROSA SILVANA RSOSVN33P45H501y, RIZZUTO ELISABETTA
RZZLBT52E49H501Z, FRANCHI CARLA FRNCRL53P56G608U,
FANTINI GIORGIO FNTGRG61PO4H501E, PROFILI PATRIZIA
PRFPRZ52H44H501Q, LUPI DONATELLA LPUTDL63P49H501Z,
MANCINI LUCIANA MNCLCN56D68H501G, BALDUCCI ANNA
2013
2237

BLDNNA34S57H501M,

ARCIDIACONO

GIUSEPPINA

MARIA

RCDGPP51P62F2050, BOVINI PIA BVNPIA50C71G478L,
LIBIANCHI NADIA LBNNDA55B68H501E, MONTEFORTE BEATRICE
MNTBRC47R66H501M, ZAPPUCCI SILVIA ZPPSLV47C56H501P,
FIORENTINO ANNA FRNNNA53L44H612D, ROMANELLI FILOMENA

-vr”

RMNFMN56H60H501J,

LAURIENTE

CARMELINA

LRNCML51L56A080Q,

DEMARTIIS

SEBASTIANO

DMRSST48S08A662U,

PASTORE

PSTMNT44D60A669Z,
PSSMNT53D59H501X,

MARIA

ANTONIETTA
Atatu;it
MARg),

PASSACANTILLI

POLIDORI ANNA PLDNNA42L48H5011,

CPLCRL49B46F590G,

DI

CIACCIO

ANNA

TERESA

DCCNTR41L62H501Z, GASPARRO ANNA GSPNNA51M46H703V,
MONDELLO ROSETTA MNDRTT46M45H501C, FALZONE GIOVANNA
PAOLA FLZGNN54R57B142N, LIVERANI GILDA
LVRGLD64H46H501R, GRANELLI ROSA ANNA GRNRNN54C58D662V,
PASCUCCI ADRIANA PSCDRN50T62H501E, BRUNETTO ENZA
PATRIZIA BRNNPT56E65Z326M, PUNZINA LOREDANA
PNZLDN56P49Z326K, BARBARO NICOLA BRBNCL47D29G735B,
PORTO MARIA ELISABETTA PRTMLS51H6OH501P, LIVERANI
LUIGIA LVRLGU54A67H501K, LIVERANI LAURA
LVRLRA55E62H501G, CAROTENUTO MARIA PIA
CRTMRP48P48H501E, FIASCONARO SILVANA FSCSVN53C54H501C,
LEMBO MARIA STELLA LMBMST56D52G273Q, CAPOZZOLO ROSA
FILOMENA CPZRFL50A62A756Q, DI TOMMASO CARMELA
DTMCML58P63F839E,

LICINI

MARIA

GRAZIA

LCNMGR59R50G141M, ZENOBI CLAUDIA ZNB9D40M66H501J,
FIORENTINO GIULIANA FRNGLN54M67H612D, GAROZZO MARIA
GRAZIA GRZMGR53L41H501N, DOMIZI FLAVIA
DMZFLV63D57H501J, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio

PISTOLESI LUCIA PSTLCU60C51H501M, CUPELLINI CARLA

dell’avvocato

GIOVAMBATTISTA,

FERRIOLO

che

li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ABBATE
FERDINANDO EMILIO;
– ricorrenti contro

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –

avverso il decreto n. 765/2012 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositate il 29/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. BRUNO
BIANCHINI;
udito l’Avvocato Ranieri RODA, con delega depositata
in udienza dell’Avvocato ABBATE Ferdinando Emilio,
difensore dei ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente

In fatto ed in diritto
1

Pia Bovini più altri — meglio descritti nell’epigrafe della presente decisione- , con

ricorso depositato il 25 maggio 2011 innanzi alla Corte di Appello di Perugia, chiesero
che venisse loro riconosciuto — a carico del Ministero della Giustizia- un indennizzo ex

iniziato presso la Corte di Appello di Roma con atto depositato nel mese di settembre
2005; tale secondo giudizio era stato definito innanzi al giudice capitolino con decreto
depositato nel luglio 2006 che aveva poi formato oggetto di ricorso in sede di legittimità,
con atto notificato nell’ottobre 2007 e deciso con sentenza della Cassazione pubblicata
nel novembre 2010

2 — La Corte di Appello successivamente adita, accolse l’eccezione preliminare svolta dal
Ministero resistente, dichiarando inammissibile la domanda, ritenendo che non fosse
configurabile il procedimento de quo per fatti originati dalla sua stessa applicazione.

3 — Le predette parti hanno ricorso per la cassazione di tale decreto, sulla base di un
unico motivo, con il quale ha denunziato la violazione della normativa nazionale- art. 2
legge n. 89/2001 ed art. 111 Cost.- e comunitaria — artt 6, 13 e 41 CEDU- di riferimento;
il Ministero non ha svolto difese.

4 — Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
I — Con l’unico motivo del ricorso le parti ricorrenti denunciano la violazione e la falsa
applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6, 13 e 41 della CEDU, nonchè
dell’art. 111 Cost., richiamando numerosi decreti emessi dalla stessa Corte d’appello di
Perugia, con i quali l’eccezione di inammissibilità del rimedio ex L. n. 89 del 2001 in
relazione a procedimenti introdotti ai sensi di tale legge,era stata rigettata, rilevando che
la citata legge non consente in alcun modo di distinguere i procedimenti di equa
riparazione da quelli “ordinari” , in relazione alla cui indebita durata la medesima legge
trova applicazione, e di sottrarli quindi al regime di ragionevole durata, che discende
direttamente dalla Convenzione europea e dalla Costituzione italiana.
Il ricorso è fondato.

lege n. 89/2001, per l’ingiustificata durata di un procedimento avente analogo contenuto,

- Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi più volte in ordine alla applicabilità del
procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 ai procedimenti introdotti sulla base
della legge stessa, per i quali deve ritenersi predicabile l’operatività del termine
ragionevole di durata e del conseguente regime indennitario in caso di sua violazione.

II.a – Come affermato di recente (Cass. Sez. VI/1° n. 5924/ 2012; Cass. Sez. VI/1 0 n.

Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un
ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una
definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia
di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto
fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di
sofferenza e un paterna d’animo che sarebbe ingiustificato non riconoscere anche per i
procedimenti ex L. n. 89 del 2001. Nè appare condivisibile l’assunto che il giudizio
dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscano una
fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte
europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una
efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno
rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga
esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata.

III — Il decreto va dunque cassato nei termini di cui in motivazione e la causa rinviata a
diversa sezione della Corte di Appello di Perugia anche per la liquidazione delle spese del
presente giudizio di legittimità

P. Q.M.
Accoglie il ricorso ; cassa il decreto impugnato ; rinvia per nuovo esame alla Corte di
Appello di Perugia, in diversa composizione, che liquiderà altresì le spese del giudizio di
legittimità.
-(44

1~411-

Così deciso in Roma il 5 cé r 2013
Il consigliere estensore


Il Presidente

17685/2012 e altre conformi), il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le

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