Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2759 del 05/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 2759 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 16524-2016 proposto da:
COPPOLA ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE MAllINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato
GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati RANIERI RODA, FERDINANDO
EMILIO ABBATE;
– ricorrente contro

2017
3303

9j3\

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

avverso (l’ordina-nza
della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
_

Data pubblicazione: 05/02/2018

’ depositata il 24/05/2016, R.G.V.G. n. 637/15;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/12/2017 dal Consigliere ANTONELLO

COSENTINO.

Rilevato:
che la signora Anna Maria Coppola proponeva opposizione ex art. 5-ter della
legge 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato dal presidente della

riparazione per eccessiva durata del processo, da lei proposta ai sensi della
legge 24 marzo 2001 n. 89, con riguardo ad un giudizio di equa riparazione
introdotto davanti alla corte di appello di Perugia, a cui aveva fatto seguito un
giudizio di esecuzione davanti al tribunale di Roma;
che la corte fiorentina, con decreto depositato in data 24.5.2016, ha accolto
l’eccezione d’incompetenza sollevata dall’amministrazione, affermando la
competenza della corte d’appello di Perugia, quale giudice competente ai sensi
dell’articolo 11 c.p.p. a conoscere, in base al disposto dell’art. 3 I. 89/2001
(nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla modifica recata dalla legge
n. 208/2015), della domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un
giudizio conclusosi, nella sua fase esecutiva, davanti al tribunale di Roma;
che la signora Anna Maria Coppola ricorre, sulla scorta di due motivi, per la
cassazione di tale decreto;
che il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso;
che la causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 15
dicembre 2017, per la quale solo la ricorrente ha depositato memoria;
considerato:
che col primo motivo la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione
dell’art. 3 I. 89/2001 e dell’art. 11 c.p.p., nonché dell’art. 38 e 50 c.p.c., in cui la
corte fiorentina sarebbe incorsa declinando la competenza, sull’assunto che
dovesse considerarsi quale distretto di riferimento per l’applicazione del criterio
1
16524/16 59

corte d’appello di Firenze con cui era stata rigettata la domanda di equa

tabellare, di cui all’art. 11 c.p.p., quello in cui il giudizio presupposto si fosse
concluso o estinto (nella specie, il Tribunale di Roma- sezione esecuzioni
mobiliari);
che col secondo motivo la ricorrente censura la violazione degli artt. 91 e 92

alle spese di lite, nonostante che, secondo la prospettazione svolta nel mezzo di
gravame, sussistessero giusti motivi per compensarle;
che il ricorso attinge un decreto che si è pronunciato esclusivamente sulla
competenza, senza fissare alcun termine per la riassunzione del giudizio davanti
al giudice competente (ciò che non implica nullità della decisione, né priva la
pronunzia della propria natura di statuizione sulla competenza, soccorrendo
all’uopo il termine ex art. 50 c.p.c., cfr. Cass. 2033/17) e regolando le spese (in
conformità al disposto dell’articolo 91 c.p.c., cfr. Cass. 23727/15);
che pertanto il decreto gravato non è ricorribile per cassazione, giacché, come
ancora di recente ribadito da questa Corte con la sentenza n. 17025/17, le
pronunce sulla sola competenza sono impugnabili soltanto con il regolamento
necessario di competenza, giusta l’art. 42 c.p.c., il quale configura il
regolamento suddetto come mezzo d’impugnazione tipico per ottenere la
statuizione definitiva sulla competenza; con la conseguenza che, in tale ipotesi, è
inammissibile l’impugnazione proposta nelle forme del ricorso ordinario per
cassazione, salva la possibilità di conversione in istanza di regolamento di
competenza qualora risulti osservato il termine perentorio di trenta giorni dalla
comunicazione della sentenza impugnata sancito dall’art. 47, comma 2, c.p.c.;
che detto termine nella specie risulta osservato, a prescindere da qualunque
prova della data della comunicazione, perché il decreto gravato risulta depositato
il 24.5.16 e il ricorso per cassazione risulta avviato alla notifica il 23.6.16,
trentesimo giorno successivo al deposito;
2
16524/16 59

c.p.c., in cui la corte fiorentina sarebbe incorsa condannando gli odierni ricorrenti

che, quindi, il ricorso per cassazione va convertito in istanza di regolamento di
competenza, assorbente della doglianza sulle spese proposta nel secondo motivo;
che deve affermarsi la competenza della corte di appello di Firenze (nel cui
distretto ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 c.p.p. a giudicare

Perugia iniziato il giudizio presupposto (cfr. SSUU 6307/10: “In tema di equa
riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini
dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa
domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen.,
richiamato dall’art. 3, comma primo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, va
applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o
speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in
cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non
ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il
quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare
un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al
quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in
quanto ciò che viene in rilievo non è l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio
giudiziario, ma la sua sede. (In applicazione di tale principio, le S. U. hanno
dichiarato competente la Corte di Appello di Salerno, in quanto il giudizio
presupposto, pur essendosi concluso dinanzi al Consiglio di Stato, era iniziato
dinanzi al Tar Calabria, avente sede nel distretto della Corte d’Appello di
Catanzaro)”; in senso conforme Cass. 24171/10);
che quindi l’istanza di regolamento va accolta, con declaratoria di competenza
della corte di appello di Firenze.
PQM
La Corte, convertito il ricorso in istanza di regolamento di competenza, lo
accoglie, cassa il decreto gravato e dichiara la competenza della corte di appello
3
16524/16 59

nei procedimenti riguardanti i magistrati del distretto di Perugia), essendo a

di Firenze, alla quale rimette anche la regolazione delle spese di lite di questa
fase.
Assegna il termine di legge per la riassunzione davanti al giudice competente.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2017.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA