Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2759 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29589-2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO PICCIONE giusta procura alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

25, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ERRANTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENRICO CADELO, giusta procura allegata al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 917/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

emessa il 09/07/2015 e depositata il 05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

A.G. otteneva nei confronti di C.S., quale Presidente p.t. del disciolto Gruppo parlamentare di (OMISSIS) presso l’Assemblea regionale siciliana, decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di Euro 4332,77, oltre accessori, chiesta a titolo di anticipazione del tfr maturato dall’istante in conseguenza del rapporto di lavoro intrattenuto con il Gruppo Parlamentare di (OMISSIS) nel corso della 14^ legislatura e durato fino alla conclusione della stessa, Gruppo del quale il C. aveva assunto la Presidenza nell’ultimo periodo di legislatura.

Il Tribunale rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal C.. La Corte di appello di Palermo, con sentenza n. 917 del 2015, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda del lavoratore.

Per quel che qui rileva il decisum di secondo grado è stato argomentato sulla base delle seguenti considerazioni: nel ricorso per decreto ingiuntivo la causa petendi della pretesa azionata nei confronti del C. è stata fondata sulla responsabilità solidale di questi con il Gruppo parlamentare, avente natura di associazione di fatto; nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione il lavoratore, ha fatto, invece, valere, come titolo della pretesa, la responsabilità principale, diretta e personale del C.. Tale domanda è inammissibile in quanto l’opposto, attore sostanziale nel giudizio di opposizione, non può avanzare domande diverse da quelle azionate in via monitoria; in ogni caso, ad abundantiam, anche tale pretesa risulta infondata alla luce del disposto dell’art. 16 del ccnl che non prevede alcuna forma di responsabilità diretta e personale del Presidente del Gruppo, limitandosi a descrivere le modalità di accantonamento del t.f.r. e la mera intestazione del libretto o del c/c al Presidente del Gruppo, normale conseguenza della sua qualità di legale rappresentante del medesimo; per l’obbligazione di pagamento opera, infatti, l’art. 38 c.c. che prevede la garanzia personale e solidale del soggetto che ebbe ad agire in nome e per conto dell’associazione al fine della costituzione del rapporto di lavoro; nel caso di specie l’appellato mai ha dedotto e provato che il C. abbia svolto al sua concreta attività negoziale in relazione al rapporto di lavoro costituitosi; la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. è soggetta, ai sensi dell’art. 1957 c.c., al termine di decadenza di sei mesi che decorre dalla scadenza dell’obbligazione principale, risalente alla data di cessazione del rapporto (30.6.2008); il ricorso per decreto ingiuntivo con il relativo provvedimento risulta notificato il 29.2.2012 di talchè la garanzia nei confronti del C. si è comunque estinta, per decorso del termine semestrale, con conseguente liberazione dall’obbligazione. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso A.G. sulla base di due motivi; successivamente ha presentato richiesta di rimessione in termini per la notifica del ricorso per cassazione, richiesta giustificata con l’essere la notifica in precedenza tentata non andata a buon fine a causa del trasferimento del procuratore domiciliatario del C..

Il Presidente ha autorizzato la notifica del ricorso entro il termine del 31.3.2016, riservando al Collegio la valutazione della giustificatezza del motivo di ritardo. Parte ricorrente ha ottemperato nel termine prescritto.

C.S. ha depositato controricorso.

Con il primo motivo parte ricorrente ha dedotto omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla responsabilità personale e solidale del C.. Ha sostenuto che la qualifica di Presidente del Gruppo parlamentare rivestita dal C., implicava il necessario svolgimento di attività negoziale per la creazione dei rapporti obbligatori fra il Gruppo ed i dipendenti, non essendovi altro soggetto giuridicamente titolato a farlo.

Con il secondo motivo di ricorso ha dedotto errata applicazione di norme di diritto; ha censurato la decisione per avere ritenuto applicabile al credito fatto valere il termine di cui all’art. 1957 c.c. pur non potendo il C. essere qualificato come fideiussore.

Preliminarmente si rileva che in ricorso (pag. 3) è allegata la avvenuta notificazione, in data 18 settembre 2015, della sentenza impugnata. Parte ricorrente non ha ottemperato all’obbligo, imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 a pena di improcedibilità, di depositare insieme al ricorso nella cancelleria della Corte copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa come nella specie riferisce la stessa ricorrente – è avvenuta, il tutto entro il termine fissato dal medesimo art. 369 c.p.c., comma 1 ovvero nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto. Si è, infatti, limitata depositare – come verificato da un attento riscontro nel fascicolo – copia della sentenza pubblicata il 5.8.2015, attestata come conforme all’originale informatico custodito nel sistema informatico della Corte di appello di Palermo in data 4 aprile 2016; la copia notificata della sentenza risulta tuttavia reperibile nel fascicolo di parte contro ricorrente.

Quanto ora rilevato renderebbe, in astratto, opportuno attendere la pronunzia delle sezioni unite investite con ordinanza interlocutoria della sezione terza civile di questa Corte, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 3, della questione della procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta nel giudizio di legittimità dal ricorrente che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte. Tale situazione infatti è sovrapponibile a quella verificatasi nel presente giudizio, in cui la parte controricorrente ha prodotto la copia notificata della sentenza.

Cionondimeno si ritiene che in ragione della esistenza di un concorrente profilo di inammissibilità (che assorbe anche la stessa verifica, rimessa al Collegio dal provvedimento presidenziale di autorizzazione alla notifica del ricorso, della sussistenza di ragioni giustificative della rimessione in termini) il ricorso, sulla base del principio della ragione più liquida (cfr., Cass. n. 12002 del 2014), possa essere comunque deciso.

Invero la decisione impugnata è stata fondata su tre autonome rationes-decidendi: a) la inammissibilità della domanda formulata dal lavoratore nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di opposizione; b) la inconfigurabilità di una forma di responsabilità diretta e personale del Presidente del Gruppo parlamentare, alla stregua della disciplina collettiva (art. 16 ccnl); la estinzione della responsabilità solidale gravante ex art. 38 c.c. sul C. per decorso del termine di decadenza stabilito dall’art. 1957 c.c..

Di tali ragioni, ciascuna idonea di per sè sola a sorreggere la decisione di appello, non risulta investita quella sub a), in quanto parte ricorrente non censura in alcun modo l’affermazione del giudice di appello in punto di ritenuta inammissibilità (per diversità di causa petendi rispetto alla domanda azionata in via monitoria) della domanda spiegata dal lavoratore, attore sostanziale, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.

A tanto consegue, in conformità della proposta formulata dal Consigliere relatore la declaratoria di inammissibilità del ricorso, inidoneo a validamente impugnare una decisione ormai passata in giudicato (cfr., tra le altre, Cass. n. 4293 del 2016, n. 13070 del 2007, n. 14740 del 2005).

Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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