Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27589 del 30/12/2016


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Cassazione civile, sez. lav., 30/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep.30/12/2016),  n. 27589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20714-2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.M.T. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO PAOLO IOSSA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO DE GUGLIELMI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 502/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/05/2011 R.G.N. 1487/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. RIVERSO ROBERTO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 502/2011, la Corte d’appello di Torino rigettava l’appello proposto dall’INPS nei confronti della pronuncia di prime cure che aveva accolto il ricorso proposto da R.M.T. avverso il verbale di accertamento ispettivo dell’INPS e dichiarato che la stessa non era tenuta all’iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali, condannando l’istituto convenuto alla restituzione di Euro 71.169,92 a titolo di contributi indebitamente versati, oltre accessori.

La Corte, in particolare, riteneva che non fosse maturato il presupposto per l’iscrizione dell’appellata nella gestione commercianti, dal momento che l’unica attività svolta da MA.RA s.a.s., per la quale l’appellata aveva rivestito il ruolo di socia accomandataria, era quella di mero godimento immobiliare consistente nell’acquisizione dei canoni di locazione, la cui riscossione era stata pure demandata al commercialista della società; era stato inoltre provato che la R. non svolgesse una qualsivoglia attività, anche amministrativa, nella MA.RA., e che al contrario espletasse il suo impegno professionale all’interno di una diversa società, la Grimar Grandi Impianti srl della quale era amministratore delegato.

Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un unico motivo di censura. R.M.T. Garcia resiste con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

1. – Con l’unico motivo di ricorso l’INPS lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 613 del 1966, art. 1, L. n. 1397 del 1960, artt. 1 e 2, (il primo dei quali nel testo modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 ss.), artt. 2313, 2318 e 2697 c.c., nonchè omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360, n. 5) per avere la Corte di merito ritenuto l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’odierna resistente nella gestione commercianti nonostante ella fosse l’unica socia accomandataria, e quindi amministratrice e legale rappresentante della società; risultasse altresì che gli altri soci accomandanti fossero il figli e il genero ai quali non era stata delegata la gestione della società; ed inoltre che la società non avesse dipendenti ed i canoni relativi agli immobili venissero riscossi dal commercialista.

Dinanzi a tali elementi, ad avviso dell’INPS, la Corte avrebbe dovuto necessariamente presumere che la R. svolgesse attività di gestione abituale e prevalente dell’impresa, tale da comportarne l’iscrizione alla gestione commercianti; mentre non poteva attribuirsi valore all’affermazione della Corte secondo cui quella esercitata dalla MA.RA era una “società senza impresa” in quanto non risultava che l’accordo societario fosse simulato.

2. Il motivo è infondato. Come già ricordato in fatto, la Corte territoriale, ha ritenuto che non fosse riscontrabile nel caso di specie il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, essendo stato invece accertato che l’odierna resistente avesse svolto prevalentemente l’attività di amministratrice di altra società, la Grimar Grandi Impianti srl. Era emerso inoltre che l’attività della società immobiliare MA.RA. (società priva di dipendenti e costituita dal nucleo familiare della resistente) consisteva nella gestione di alcuni immobili che venivano semplicemente locati a terzi, non essendo emerso alcun dato a sostegno che la società si occupasse effettivamente di permute o vendite di immobili nonostante il contrario tenore della certificazione CCAA; doveva pertanto ritenersi che la società si limitasse a riscuotere i canoni degli immobili locati, cioè a goderne i frutti, peraltro delegando lo stesso compito ad un commercialista.

3. Sul piano normativo, in conseguenza delle ripetute modifiche legislative intervenute in materia, la fattispecie che ne occupa risulta oggi regolata dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3 e della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203.

La L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, tuttora vigente, stabilisce: “Le disposizioni sull’iscrizione all’assicurazione contro le malattie contenute nella L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, come sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, si applicano anche ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice le quali esercitino le attività previste da tale articolo nel rispetto delle norme ad esse relative e gestiscano imprese organizzate prevalentemente con il lavoro dei soci e degli eventuali familiari coadiutori di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 2. I soci devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, comma 1, lett. b) e c) del citato art. 1 e per essi non sono richiesti l’iscrizione al registro di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, e il possesso delle autorizzazioni o licenze che siano prescritte per l’esercizio dell’attività”.

Vale inoltre, la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, il quale a sua volta ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, con il seguente disposto: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

4. Pertanto ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti dei soci accomandatari, come dei soci in nome collettivo, gli stessi devono possedere i requisiti di cui alla L. 27 novembre 1960, n. 1397, citato art. 1, comma 1, lett. b) e c); e quindi affinchè, sorga l’obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lett. b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l’ulteriore condizione di cui alla lett. c) sicchè l’accomandatario sarà tenuto all’iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente.

5. Nè si può sostenere che il requisito di cui alla lett. c) debba necessariamente discendere dalla qualità di accomandatario, poichè, rispetto alle previsioni della L. n. 1397 del 1960, così come successivamente integrata e modificata, vanno tenuti distinti i due piani del funzionamento della società, con i connessi poteri di amministrazione, e dell’esecuzione dell’attività commerciale, che ben può essere affidata a terzi estranei alla compagine sociale o ad altri soci che non siano anche amministratori della società.

6. Non ha invece alcun valore ai fini della causa del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, conv. in L. n. 122 del 2010, art. 1 il quale ha inteso chiarire con norma di interpretazione autentica (riconosciuta costituzionalmente legittima dalla Corte Cost. n. 15/2012) che la regola di prevalenza e di unicità della gestione assicurativa, in presenza di “varie attività autonome assoggettabili” a diverse forme di assicurazione obbligatoria (stabilita dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208), valga solo in caso di attività autonome esercitate contemporaneamente in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti; e non si ponga invece per i rapporti di lavoro per i quali è richiesta l’iscrizione alla gestione separata (secondo la regola di concorrenza, già contenuta nella L. n. 335 del 1995).

9. Nel caso in esame, invece, il criterio di prevalenza non viene in considerazione in relazione allo svolgimento di due o più attività (autonome o di altra natura) ed alla questione della concorrenza (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 133/84) o dell’esclusività della assicurazione previdenziale; esso viene bensì in rilievo come requisito costituivo interno alla fattispecie prevista dalla legge ai fini dell’iscrizione all’unica gestione degli esercenti attività commerciali. E la sua disciplina non va ricavata dal comma 208 (e dalla successiva norma di interpretazione autentica), ma dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e dalla L. 28 febbraio 1986, n. 45, art. 3, prima indicati.

10. – In tale ottica, ed in conformità ad una regola che non risulta derogata da alcuna delle regolamentazioni valevoli per i vari fondi previdenziali dei lavoratori autonomi (non solo commercianti, ma anche artigiani, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), l’iscrizione alla gestione previdenziale è sempre subordinata alla presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza nello svolgimento di un’attività lavorativa (di natura commerciale, artigiana, agricola).

11. – Talchè non basta lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi; occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

12. Sotto questo profilo vale ancora la considerazione effettuata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 secondo la quale detta assicurazione “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”.

13. Va peraltro chiarito in relazione a quest’ultimo aspetto che, in base all’interpretazione logica della norma e maggiormente aderente alla ratio protettiva dell’obbligo assicurativo, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, il cui onere della prova è a carico dell’Inps, siano da riferire ad un limite sia pure non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo ovvero con riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato e non già comparativamente con riferimento agli altri fattori materiali e personali dell’impresa.

14. Va, poi, escluso che il principio qui affermato si ponga in contrasto con il precedente di questa Corte citato nel ricorso giacchè, sebbene nella ordinanza n. 845/2010 (e nella successiva sentenza n. 2138/2014 pronunciata fra le stesse parti in relazione ad altro periodo contributivo) si sostenga che “il socio accomandatario di una società in accomandita semplice di intermediazione immobiliare, in quanto unico soggetto abilitato a compire atti in nome della società, deve ritenersi esercitare attività commerciale in modo abituale e prevalente”, tuttavia detto principio risulta affermato in una fattispecie nella quale era stato accertato dal giudice di merito che l’attività commerciale non poteva che essere svolta dal socio accomandatario, tenuto conto delle caratteristiche della stessa ed essendo la società medesima priva di dipendenti.

Quanto, poi, alla recente sentenza di questa Corte n. 20695/2015, osserva il Collegio che la motivazione della stessa è tutta incentrata sulla diversa questione della duplicità della iscrizione, in una fattispecie nella quale, si legge in motivazione, non era controversa la partecipazione personale del socio accomandatario al lavoro aziendale.

15. Il che non ricorre nella specie come descritta in fatto dalla sentenza impugnata, contraddistinta, secondo accertamento incensurabile in questa sede, dal mancato svolgimento di lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e dallo svolgimento della sola attività di riscossione dei canoni di immobili concessi in locazione.

Pertanto, tenuto conto che nei confronti di codesto accertamento in fatto l’INPS non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base possano essere maturati i presupposti per l’iscrizione dell’intimata nella gestione commercianti: anzitutto perchè non è stato provato da parte dell’Inps che la resistente svolgesse attività aziendale in modo abituale e prevalente. In secondo luogo perchè l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010); ed infine perchè l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti propri, per come sopra ricostruiti.

17. Esclusa la ricorrenza della attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e il versamento della contribuzione alla gestione commercianti, il ricorso va rigettato.

18. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità pari a Euro 2100 di cui Euro 2000 per compensi professionali, oltre il 15% per spese generali e oneri accessori.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2016

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